Ufficio gestione rapporti assicurativi Classificazione Processo: aziende Macroattività: indirizzi normativi/operativi entrate Attività: indirizzi normativi/operativi entrate Tipologia: note di istruzioni normative/operative Fascicolo: indirizzi normativi/operativi entrate 2020 Sottofascicolo: sospensioni per calamità naturali e recuperi agevolati Minisito: si Internet: si Autore: dn Alle strutture centrali e territoriali Oggetto: Ischia eventi sismici del 21 agosto 2017. Istruzioni per il pagamento dei premi assicurativi sospesi ai sensi dell’articolo 34 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. L’articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 dispone la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020 per i soggetti assicuranti operanti alla data del 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno. Il medesimo articolo 34 al comma 1, terzo periodo stabilisce che Gli adempimenti e i pagamenti (…) dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021. Con la circolare Inail 14 novembre 2018, n. 431, a cui si fa integrale rinvio, è stata illustrata la norma in discorso e sono state fornite indicazioni operative per la fruizione della sospensione. In applicazione della norma richiamata, i termini di ripresa degli adempimenti e dei versamenti risultano fissati come segue: -entro il 31 gennaio 2021 deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 29 agosto 2018 al 31 dicembre 2020; -entro il 31 gennaio 2021 devono essere riavviati i piani di ammortamento e tutte le rate sospese devono essere versate in unica soluzione; -a decorrere dal mese di febbraio 2021 deve essere versata la prima delle sessanta rate mensili; -entro il 28 febbraio 2021 devono essere presentate le denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 e per l’autoliquidazione 2019/2020. 1 La circolare Inail 14 novembre 2018, n 43 è disponibile sul sito www.inail.it > Atti e documenti > Note e provvedimenti > Circolari Inail. (Firma non valida, documento modificato) Firmato da AGATINO CARIOLA Ora: 2020.12.23 14:21:21 +01'00' Motivo: Documento firmato perche' conforme all'originale Posizione: I soggetti interessati che hanno già trasmesso via PEC alla sede Inail di Napoli la domanda di sospensione, utilizzando il modulo allegato alla citata circolare Inail 14 novembre 2018, n. 43, devono inviare sempre a mezzo PEC entro il 28 febbraio 2020 il modulo allegato alla presente nota per comunicare la modalità con la quale intendono effettuare i versamenti sospesi. Qualora i soggetti interessati si siano avvalsi anche della sospensione degli adempimenti, unitamente al citato modulo dovranno essere trasmesse: 1. le dichiarazioni delle retribuzioni 2018 e 2019; 2. le denunce periodiche riguardanti i premi speciali unitari 2 il cui termine di presentazione è scaduto nel periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020. Il modulo, unitamente alla documentazione di cui ai punti 1 e 2, deve essere inoltrato all’indirizzo napoli@postacert.inail.it riportando nell’oggetto “Ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei premi sospesi articolo 34, DL 43/2018”. Si ricorda che in caso di pagamento rateale l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. È comunque facoltà degli interessati estinguere anticipatamente in qualsiasi momento la rateazione ex lege e versare in unica soluzione le somme dovute. Il Direttore centrale Dott. Agatino Cariola 2 Circolare Inail 14 novembre 2018, n. 43, b) Versamenti sospesi Ricadono nel periodo di sospensione, i versamenti correnti relativi alla quarta rata dell’autoliquidazione 2017/2018 in scadenza al 16 novembre 2018, il premio di autoliquidazione 2018/2019 in scadenza al 18 febbraio 2019 e il premio di autoliquidazione 2019/2020 in scadenza al 17 febbraio 2020. È sospeso anche il pagamento dei premi speciali unitari il cui termine scade nel periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, per le seguenti categorie di soggetti, eventualmente operanti nei Comuni già citati alla data del 21 agosto 2017: -soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto che svolgono attività di facchinaggio (premi trimestrali); -pescatori autonomi e associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne (premi mensili); -addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggetti all’obbligo assicurativo Inail (premio annuale); -medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (premio annuale); -alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (premio annuale). Tra i versamenti oggetto di sospensione dal 29 settembre 2018 rientrano, altresì, le rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie3 concesse dall’Istituto, in corso alla data del 29 settembre. Per espressa previsione normativa, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati4. La sospensione non si applica a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti la data del 29 settembre 2018, pertanto in tali casi ai fini della regolarità contributiva deve essere trasmesso l'invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 riguardante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”. I versamenti correnti in scadenza dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, rientrano al contrario nell’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 2, lettera b) del predetto decreto, secondo cui la regolarità sussiste in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.