SEZIONE | ESITO | NUMERO | ANNO | MATERIA | PUBBLICAZIONE |
EMILIA ROMAGNA | SENTENZA | 204 | 2017 | RESPONSABILITA' | 17/10/2017 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
Composta dai
magistrati
Dr. Donato Maria FINO
Presidente
Dr. Francesco Maria PAGLIARA
Consigliere
Dr. Claudio CHIARENZA
Consigliere relatore
Ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
Nel giudizio di
responsabilità iscritto al n. 44537 del registro di segreteria proposto ad
istanza della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione
Emilia – Romagna, in persona del V.P.G. Cons. Quirino LORELLI, nei confronti
di:
1)
FRANI
ALBINA, nata a Baden, Svizzera (EE),
il 26 maggio 1963, residente in Gropparello (PC), Piazza Roma n. 35, C.F.
FRNLBN63E66Z133B, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianmarco LUPI del Foro di
Piacenza, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, Via
San Siro n. 74, come da procura alle liti in calce della comparsa di
costituzione e risposta depositata il 21 aprile 2017;
Visto l’atto di
citazione;
Visti gli altri atti e
documenti di causa;
Uditi nella pubblica
udienza del 10 maggio 2017, con l’assistenza della Dott.ssa Lucia Caldarelli, il
relatore Cons. Claudio Chiarenza, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G.
Dr. Attilio BECCIA e l’Avv. Gianmarco Lupi per la
convenuta;
CONCLUSIONI DELLE
PARTI
Per
il Pubblico Ministero:
1)
Condannare
la convenuta al pagamento, a favore del Comune di Gropparello (PC), del danno
patrimoniale di € 7.319,12, o della diversa somma che la Corte riterrà di
giustizia, oltre rivalutazione monetaria a far data da ciascun mandato di
pagamento, interessi legali e spese di giudizio.
Per
la convenuta Albina Frani (Avv. Gianmarco Lupi):
1)
In
via preliminare, autorizzare la chiamata in garanzia del Comune di Gropparello e
dichiarare la sua responsabilità per eventuali somme da restituire come da
domanda introduttiva;
2)
In
via principale e nel merito, rigettare la domanda per l’assoluta assenza di
responsabilità per colpa grave o dolo in capo alla Sig.ra
Frani;
3)
Vittoria
di spese ed onorari di difesa.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di
citazione in data 19 maggio 2016, la Procura regionale ha convenuto in giudizio
la Sig.ra Albina Frani per sentirla condannare al risarcimento del danno di €
7.319,12 cagionato al Comune di Gropparello con grave violazione dei propri
obblighi di servizio. In particolare, il danno è imputato a carico della Rag.
Frani Albina, in qualità di responsabile del servizio finanziario del Comune di
Gropparello, per aver pagato i compensi per straordinari elettorali, effettuati
dal personale in relazione alle elezioni politiche del febbraio 2013, in assenza
del provvedimento di liquidazione della spesa, in violazione degli artt. 184 e
185 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267. Per effetto di tale irregolarità, la
Prefettura di Piacenza, su indicazione del Ministero dell’Interno (nota in data
20 marzo 2014, prot. n. 27583, citata del decreto del Prefetto in data 21 marzo
2014, prot. n. 6701/2014/S.C.G.F., nota di dep. 1, doc. 7), non ha ammesso a
rimborso le spese per lavoro straordinario corrisposte al personale comunale,
che sono quindi rimaste a carico del Comune di Gropparello, nonostante le
prestazioni lavorative siano state rese nell’esclusivo interesse dello
Stato.
2. La convenuta Frani
eccepisce, preliminarmente, di avere eseguito l’ordine di esecuzione delle
erogazioni a titolo di straordinario per espresso interesse e cura del Comune,
quindi di avere eseguito disposizioni imposte “dall’Ente gerarchico” al quale
era subordinata. Sempre il Comune aveva disposto ed autorizzato lo straordinario
alla Polizia Municipale, né ha poi fatto alcun serio tentativo di recuperare
quanto indebitamente corrisposto, che poteva essere fatto mediante l’utilizzo
della banca ore. Di qui la corresponsabilità del comune, del quale è chiesta la
chiamata in causa.
Nel merito, la
convenuta rileva la mancanza di responsabilità oggettiva, non sussistendo alcuna
condotta dolosa o gravemente colposa da Lei tenuta, in quanto ha pagato il
compenso per lavoro straordinario effettivamente prestato, senza che potesse non
effettuare il pagamento come richiesto dal Comune datore di
lavoro.
3. In via
pregiudiziale, il Collegio non ritiene di poter autorizzare la chiamata in causa
del Comune, espressamente vietata dall’art. 83, comma 1, del D. Lgs.vo 26 agosto
2016, n. 174 (codice di giustizia contabile). Coerentemente, l’art. 85 del
codice consente l’intervento del terzo solo a chiunque intenda sostenere le
ragioni del pubblico ministero. Le norme citate si applicano anche ai giudizi in
corso, ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’allegato 3 (norme transitorie ed
abrogazioni). Neppure risulta applicabile la disciplina dettata nel codice di
procedura civile, in quanto l’art. 7, comma 2, del codice di giustizia contabile
limita il rinvio alle sole norme espressamente ivi indicate ed ai principi
generali e la chiamata in causa del terzo non costituisce espressione di un
principio generale del processo. Si consideri, a tal fine, che l’art. 83, comma
2, del codice non consente l’integrazione del contradittorio neppure nei casi di
litisconsorzio necessario sostanziale.
Il collegio osserva,
infine, che la chiamata in garanzia della stessa amministrazione danneggiata,
oltre ad essere intrinsecamente incompatibile con la natura e la struttura del
giudizio di responsabilità, presupporrebbe l’esercizio di un preteso diritto di
garanzia tra Comune danneggiato e dipendente estraneo al perimetro della
responsabilità amministrativa come definito dalla legge (artt. 81, 82 e 83 del
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e
artt. 18 e 19 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).
4. Nel merito,
l’azione di responsabilità esercitata si appalesa fondata nei limiti appresso
specificati.
Da quanto prospettato
dalle parti, e documentato in atti, risulta che la Prefettura di Piacenza, con
decreto in data 21 marzo 2004, prot n. 6701/2014/S.C.G.F., non ha ammesso a
rimborso le somme corrisposte dal comune al proprio personale per il lavoro
straordinario, effettuato in relazione alla consultazione elettorale del
febbraio 2013, a causa dell’irregolarità contabile del procedimento di spesa,
realizzatasi con l’avvenuto pagamento degli stessi da parte della convenuta in
assenza di regolare provvedimento di liquidazione della
spesa.
La spesa sostenuta dal
Comune per straordinari elettorali e non rimborsata dalla Prefettura costituisce
danno per l’ente locale in quanto spesa priva di utilità, perché estranea alle
proprie funzioni istituzionali, essendo funzione statale. Infatti, l’art. 17
della L. 23 aprile 1976, n. 136, e l’art. 55 della L. 24 gennaio 1979, n. 18,
prevedono che lo Stato rimborsi tale spesa ai Comuni che l’abbiamo anticipata,
alle condizioni specificate nella circolare del Ministero dell’Interno (cfr.
anche art. 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n.
449).
La condotta della Rag.
Frani, responsabile del servizio finanziario del comune, è stata posta in essere
in violazione dei propri obblighi di servizio, in quanto il responsabile del
servizio finanziario deve provvedere all’adempimento delle proprie funzioni con
la corretta applicazione dei procedimenti contabili, secondo le fasi
disciplinate dal TUEL. Pertanto, costituisce condotta illecita posta in
violazione degli obblighi di servizio del responsabile del servizio finanziario
del comune avere emesso i mandati di pagamento del lavoro straordinario svolto
nell’interesse dello Sato in violazione degli artt. 184 e 185
TUEL.
Tale condotta illecita
è imputabile alla convenuta a titolo di colpa grave, in quanto rientra nelle
conoscenze elementari del responsabile del servizio finanziario, e costituisce
adempimento che richiede una diligenza invero minima, accertarsi, prima di
emettere i mandati di pagamento, che il responsabile del servizio, in
fattispecie il responsabile del servizio affari generali, abbia adottato la
prescritta determina di liquidazione della spesa, e non provvedere al pagamento
sulla base di una semplice “bozza” informale di liquidazione, la cui esistenza è
peraltro meramente affermata (note della convenuta in data 28 giugno 2013, prot.
n. 5333, nota in data 28 febbraio 2014, prot. n. 1482/2014, e nota in data 28
febbraio 2014, prot. n. 1799/20014: rispettivamente in nota dep. 1, doc. 3, pag.
11, doc. 6 e doc. 9) ma non documentata in atti.
Neppure l’affermata
consuetudine di effettuare i pagamenti sulla base di bozze di liquidazione,
anziché su provvedimenti validi ed efficaci, costituisce un’esimente, ma anzi
conferma la sussistenza della colpa grave, in quanto il responsabile del
servizio finanziario ha l’obbligo di far cessare immediatamente tale affermata
prassi antigiuridica, condizionando l’emissione dei mandati di pagamento alla
ricezione, da parte dei servizi competenti, dei provvedimenti di liquidazione,
come prescritto dalla legge.
Neppure vi è prova che
la convenuta abbia ricevuto da un suo superiore gerarchico l’ordine di emettere
illegittimamente gli ordinativi di pagamento, né che la stessa abbia mosso
alcuna rimostranza (art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 3/1957) o sollecitato il
responsabile, prima di emettere i mandati di pagamento, ad adottare il
provvedimento di liquidazione della spesa.
Sussiste, infine, il
nesso di causalità tra la condotta della convenuta ed il danno sofferto dal
Comune, in quanto il mancato rimborso è stato determinato, in via diretta,
proprio dall’irregolarità del procedimento di spesa.
5. Confermata la
sussistenza di tutti gli elementi che compongono la responsabilità
amministrativa, il Collegio ritiene che alla Sig.ra Frani non sia imputabile
l’intero danno indicato in citazione, tenuto conto delle condizioni ambientali e
della circostanza che anche altri soggetti hanno concorso alla sua
causazione.
Dai documenti di causa
risulta, infatti, che l’ammontare degli straordinari autorizzati era comunque
superiore all’ammontare della spesa che la Prefettura avrebbe potuto rimborsare,
limite di spesa che il Comune non avrebbe comunque dovuto
superare.
Inoltre, se è vero che
la convenuta non poteva emettere i mandati di pagamento in assenza della
determina di liquidazione adottata dal responsabile degli affari generali,
competente a gestire le operazioni elettorali, è anche vero che il predetto
aveva l’obbligo di adottare il provvedimento di liquidazione, una volta
verificato che gli straordinari erano stati effettivamente svolti dal personale
autorizzato. Nel provvedimento di autorizzazione alla prestazione del lavoro
straordinario, emesso dal Segretario Comunale (determina del 28 dicembre 2012,
n. 12, nota dep. 1, doc. 1), non era stato indicato l’ammontare massimo delle
ore autorizzabili, come invece previsto dall’art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993,
n. 8, convertito, con modificazioni, nella L 19 marzo 1993, n. 68. Il limite
delle ore di straordinario autorizzabile, effettuato anche da dipendenti non
indicati nel provvedimento generale, è stato superato in quanto le ore svolte
sono state specificamente autorizzate dallo stesso Segretario Comunale senza
verificare il rispetto delle predette condizioni (cfr. autorizzazioni allegate
alla nota di deposito 1, doc. 1, pagg. 38 e ss.).
Peraltro, il
responsabile del servizio competente aveva l’obbligo di liquidare gli
straordinari effettuati, obbligo che non è stato adempiuto nemmeno ex post a
ratifica dei pagamenti corrisposti, che il personale aveva diritto di ricevere
in relazione agli straordinari effettivamente svolti e regolarmente autorizzati
dal Segretario Comunale (anche le ore di straordinario effettuate dalla
convenuta Frani, ritenute poi eccessive, erano state regolarmente autorizzate
dal Segretario Comunale).
Considerato, quindi,
il contesto fattuale in cui si inserisce la condotta tenuta dalla convenuta, e
il concorso colposo dell’amministrazione danneggiata nella realizzazione del
danno, consistente nell’aver autorizzato l’esecuzione di lavoro straordinario in
misura superiore a quello realizzabile e nel non aver emesso i prescritti
provvedimenti di liquidazione, tutte circostanze non imputabili alla convenuta
in quanto estranee alle proprie competenze, la Sezione, ai sensi dell’art.
dell’art. 83, comma 1, del R.D. n. 2440/1923, dell’art. 52, comma 2, del R.D. n.
1214/1934 e dell’art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 3/1957, ritiene equo condannare
la convenuta al pagamento, a favore del Comune di Gropparello, del danno
quantificato ai sensi dell’art. 1226 c.c. nella minor misura di € 4.000,00,
comprensivi della rivalutazione monetaria.
P.Q.M.
La Corte dei conti,
Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia – Romagna, definitivamente
pronunciando
CONDANNA
FRANI ALBINA al
pagamento, a favore del Comune di Gropparello (PC), della somma di € 4.000,00
(quattromila/00), già rivalutata, e al pagamento degli interessi legali dal
deposito della sentenza sino al soddisfo.
Le spese del giudizio
seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 195,86
(centonovantacinque/86).
Manda
alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in
Bologna, nelle camere di consiglio del 10 maggio e del 13 giugno
2017.
L’Estensore
Il Presidente
f.to Cons. Claudio
CHIARENZA
f.to Dr. Donato Maria
FINO
Depositata in
Segreteria il giorno 17 ottobre 2017
Il Direttore di
Segreteria
f.to Lucia
Caldarelli