Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Rientro nei servizi educativi dell’infanzia, le istruzioni per la sicurezza del personale

Servizi Comunali Prevenzione e protezione aziendale
di Di Filippo Amedeo
09 Settembre 2020

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                        

Rientro nei servizi educativi dell’infanzia, le istruzioni per la sicurezza del personale

Amedeo Di Filippo

 

La riapertura dei servizi educativi per la prima infanzia a gestione comunale comporta una serie di misure a tutela del personale assegnato, sulle quali sono intervenuti di recente alcuni documenti di cui occorre vagliare attentamente la portata e le implicazioni.

La sicurezza

Partiamo dalle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, aggiornato a fine agosto dal Gruppo di Lavoro dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). A proposito della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola, il documento rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e nel D.M. n. 382/1998. Qui è previsto l’onere per il datore di lavoro di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) attraverso un processo che evidenzi e riporti la presenza di uno dei rischi normati che preveda l’obbligo di sorveglianza sanitaria. È inoltre contemplato l’obbligo di nominare il “medico competente” per l’effettuazione delle visite finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione.

Questo impianto non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico. Il documento dell’ISS però introduce i concetti di “fragilità” e “lavoratori fragili”, la cui definizione è stata precisata grazie alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro n. 13 del 4 settembre (file allegato), secondo cui la fragilità va individuata nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che clinico.

Ciò vuol dire che il solo dato dell’età non costituisce elemento sufficiente a definire uno stato di fragilità: “la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio”. Questo comporta che al lavoratore deve essere garantita la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria in ragione della esposizione al SARS-CoV-2 in presenza di “patologie a scarso compenso clinico”, quali malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche.

Le eventuali richieste di visita devono essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente. Il datore di lavoro è dunque tenuto ad assicurare la sorveglianza sanitaria, a richiesta del lavoratore interessato, attraverso il medico competente se già nominato ex art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 o un medico nominato ad hoc ovvero attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.

In tema c’è da tenere presente che l’art. 83 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da altre patologie. Come opportunamente messo in evidenza dalla circolare n. 14/2020, il D.L. n. 83/2020 non ha prorogato quanto disposto dall’art. 83 del D.L. n. 34/2020, che pertanto cessa di avere efficacia dal 1° settembre. Le visite mediche richieste entro il 31 luglio saranno comunque regolarmente svolte. Nella fase attuale si tende al completo – seppur graduale – ripristino delle visite mediche previste dal D.Lgs. n. 81/2008.

I casi

Le Indicazioni operative dell’ISS segnalano il caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico. Questi i passaggi consigliati: assicurarsi che l’operatore indossi una mascherina chirurgica; invitarlo ad allontanarsi dalla struttura e contattare il proprio medico, il quale valuta l’eventuale prescrizione del test diagnostico; in caso di sospetto COVID-19 richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione dell’ASL, che provvede all’esecuzione, si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti, provvede all’esecuzione del test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il medico redige una attestazione che l’operatore può rientrare scuola.

Segnala inoltre il caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea o un sintomo compatibile con COVID-19 al proprio domicilio. Questi i consigli: l’operatore deve restare a casa, informare il proprio medico e comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. Il medico e il Dipartimento quindi mettono in atto i medesimi passaggi previsti per il primo caso.

Le istruzioni generali

Altre istruzioni operative sono contenute nel Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 sorveglianza sanitaria medico competente, in cui è previsto che il medico competente collabori col datore di lavoro e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19.

Vi è, infine, da un punto di vista più generale, il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, siglato il 24 luglio scorso tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali, che hanno convenuto sulla necessità che ciascuna amministrazione proceda, col coinvolgimento del RSPP e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare i DVR al fine di identificare misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio da esposizione a SARS-CoV-2, porre attenzione alla gestione dei casi di sospetta sintomatologia; garantire misure per mantenere il distanziamento interpersonale.

Si è inoltre convenuto sull’importanza che le amministrazioni garantiscano nelle proprie sedi l'opportuna informazione e formazione sulle procedure e che si impegnino a garantire la dotazione di appropriati DPI per i lavoratori che svolgono attività in presenza o che lavorino in postazioni di lavoro in spazi condivisi.

Tra gli altri impegni: maggiore flessibilità dell’orario dei servizi erogati al pubblico e di lavoro; garantire le più opportune condizioni di salubrità di ambienti di lavoro, postazioni individuali, servizi igienici, spazi comuni e impianti; promuovere la formazione del personale in modalità e-learning; contemperare l’esigenza di pieno riavvio delle attività amministrative, produttive e commerciali e dell'erogazione dei servizi all'utenza con la necessità di fronteggiare l’emergenza epidemiologica prevedendo la coerente applicazione degli istituti del rapporto di lavoro previsti dai CCNL alle attività di lavoro svolte in forma agile, favorendo la conciliazione dei tempi vita-lavoro dei dipendenti.

8 settembre 2020

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