Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Lo scioglimento del Consiglio per infiltrazione mafiosa travolge anche il Nucleo di Valutazione.

Servizi Comunali Consiglio Normativa antimafia
di Giannotti Vincenzo
03 Novembre 2020

Approfondimento di Vincenzo Giannotti                                                                                     

Lo scioglimento del Consiglio per infiltrazione mafiosa travolge anche il Nucleo di Valutazione.

Vincenzo Giannotti

L’art. 143, comma 6 d.lgs. n. 267 del 2000, ha previsto che a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento del Consiglio per infiltrazione mafiose, sono risolti di diritto gli incarichi di dirigente o funzionario a contratto, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla Commissione Straordinaria entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, non menzionando in via diretta il Nucleo di Valutazione o altri organi di controllo eventualmente istutuiti dall’ente locale. Per il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sentenza n.4640/2020) la citata disposizione legislativa trova applicazione concreta anche nei confronti del Nucleo di Valutazione o altra struttura equivalente, in quanto la ratio della disposizione legislativa è quella di disporre lo scioglimento di tutti quei rapporti di servizio non rientranti nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, ivi inclusi i rapporti con il Nucleo di Valutazione o altre struttura analoghe.

La vicenda

Un Comune sciolto per infiltrazione mafiosa e, a seguito di insediamento della Commissione Straordinaria, sono stati dichiarati decaduti dall’incarico anche i componenti del Nucleo di Valutazione, denominato struttura di audit sui controlli interni. Il Presidente e i componenti di quest’ultima struttura si sono rivolti al giudice amministrativo sostenendo la decadenza illegittima, chiedendone l’annullamento. A loro dire, infatti, le disposizioni recate dall’art.143, comma 6, del Tuel hanno espressamente previsto che a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di dirigente o funzionario a contratto, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla Commissione Straordinaria entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, non facendo alcun riferimento al Nucleo di Valutazione. Infatti, tale norma, che riguarderebbe altre tipologie di incarichi, non potrebbe trovare applicazione anche alla struttura di audit, nemmeno in via analogica, trattandosi di norma eccezionale e, pertanto, di stretta interpretazione. Inoltre, i ricorrenti hanno evidenziato di essere stati nominati da una Commissione straordinaria a seguito di procedura di selezione pubblica, e di aver adempiuto il proprio incarico con onestà, serietà e profitto, sicché non vi sarebbe ragione per estendere anche a loro l’istituto della decadenza dagli incarichi conferiti dall’amministrazione sciolta per infiltrazione criminale. Infine, i ricorrenti hanno lamentato il difetto di motivazione in quanto la Commissione Straordinaria ha ritenuto di intervenire in autotutela sul precedente regolamento del Comune sui controlli interni.

Il Comune oltre a confermare la correttezza dei provvedimenti, ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo, trattandosi di ricorso volto a tutelare la sfera patrimoniale dei ricorrenti.

La giurisdizione competente

Il Collegio amministrativo adito, ha precisato, in merito alla competenza del plesso giurisdizionale, come sulla questione della giurisdizione esiste già un precedente della Sezione (TAR Campania – Napoli, Sez. I, 8 maggio 2020, n. 1682, ma cfr. anche TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 9 luglio 2015, n. 1190) secondo cui i componenti del Nucleo di Valutazione sono figure riconducibili al genus del funzionario onorario e, quanto alle controversie relative alla nomina e revoca, la giurisdizione va ripartita tra giudice ordinario e giudice amministrativo in conseguenza della natura della posizione giuridica fatta valere in giudizio, attribuendosi al primo le cause aventi ad oggetto i diritti soggettivi e al secondo quelle riguardanti gli interessi legittimi. Questione non dissimile si applica nel caso di specie, ove l’ente locale è ricorso ad un diverso organo di controllo, come la struttura di audit di cui si tratta.   Nel caso di specie, pertanto, il provvedimento con cui è stato disposto lo scioglimento dall’incarico ha natura senza dubbio autoritativa, legata alle conseguenze dello scioglimento per infiltrazione mafiosa del Consiglio comunale, con conseguenza che la posizione dei ricorrenti riguardi un interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo.

La legittimità della revoca

Trattenuta, pertanto, la propria giurisdizione, il Collegio amministrativo di primo grado ha ritenuto infondato il ricorso. In via preliminare deve essere precisato come, con l’affidamento dell’incarico si è instaurato tra l’Ente locale e i professionisti un rapporto di collaborazione, che rientra nel perimetro applicativo della norma di cui si discute, una volta letta alla luce della finalità che si prefigge. Infatti, il legislatore, attraverso l’ampia dizione del dispositivo normativo, ha inteso disporre lo scioglimento di tutti quei rapporti di servizio non rientranti nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato. Tra di essi rientra, evidentemente, anche il rapporto di lavoro autonomo instaurato con l’affidamento dell’incarico di audit. Inoltre, lo scioglimento automatico riguarda tutti i pregressi incarichi, indipendentemente dal tempo in cui furono conferiti, dall’organo che lo fece, dalle modalità di selezione dei soggetti cui l’incarico fu affidato. D’altra parte, rileva il TAR, la scelta della Commissione straordinaria di non avvalersi della facoltà di confermare l’incarico è connotata da elevatissimo tasso di discrezionalità, e non è sindacabile dal giudice amministrativo se non nei casi di palese illogicità e irragionevolezza, nella vicenda in esame non sussistente, attenendo alle modalità di gestione dell’Ente affidato alle cure dell’organo straordinario. 

Il ricorso è stato, pertanto, rigettato in ragione della peculiarità della vicenda che ne giustifica la compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.

1 novembre 2020

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