Gestione del contenzioso amministrativo

Risposta del Dott. Marco Massavelli

Quesiti

In un Servizio di Polizia Locale composto da soli 4 operatori, è possibile che gli stessi operatori che effettuano l'accertamento delle violazioni amministrative (regolamenti comunali e ordinanze sindacali) curino anche in prima persona tutto il procedimento in caso di ricorso e l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione? O risulta incompatibile ovvero inopportuno? Sarebbe meglio esternalizzare tale compito all’esterno del settore Polizia Locale?

Risposta

In relazione all’argomento della gestione del contenzioso, facciamo alcune precisazioni organizzative/operative.

Premettiamo, innanzitutto, che, sul particolare argomento di cui al quesito non esiste alcuna specifica norma di disciplina, per cui il tutto deve essere costruito sulla scorta delle norme generali dell’ordinamento giuridico nazionale e dell’autonomia organizzativa dell’Ente.

In relazione alle violazioni amministrative inerenti regolamenti comunali e ordinanze sindacali, nella logica dell’autonomia organizzativa del Comune, sarebbe opportuno che ogni Settore gestisse il contenzioso relativo alle materie di competenza: è ovvio che, se si parla di violazioni in materia edilizia o ambientale, è facile individuare, quale ufficio competente alla gestione del contenzioso, l’ufficio tecnico o l’ufficio ambiente, ma se parliamo di violazioni alle norme del regolamento di polizia urbana, spesso la competenza ricade sul Comando di Polizia Locale.

Detto questo, e quindi, assodato che per alcuni ambiti sanzionatori è il Comando di Polizia Locale che viene individuato, per competenza, come destinatario della gestione del contenzioso, una volta ricevuto il ricorso si consiglia di seguire la seguente pratica operativa.

Sarà sicuramente l’agente accertatore che dovrà redigere, quanto meno, una relazione andando a specificare il fatto e i motivi dell’applicazione della sanzione oggetto del ricorso, perché l’agente accertatore è l’unica persona che può raccontare quanto accaduto.

Sulla scorta dei c.d. scritti difensivi, il Comune deve adottare il provvedimento finale, e quindi, l’ordinanza ingiunzione o l’ordinanza di archiviazione. Quale soggetto, persona fisica, sarà quindi competente per la sua adozione?

In primis, individuerei il Responsabile del Servizio di Polizia Locale (il Comandante) in quanto responsabile dell’ufficio competente in relazione al procedimento.

Se il Comandante fosse incompatibile, in quanto, magari lui stesso agente accertatore della violazione, al fine di evitare qualunque rischio di un eventuale contenzioso in merito, ad adottare il provvedimento finale potrebbe essere il Vice Comandante nominato oppure, meglio, il Segretario Comunale, in quanto, come è noto, le funzioni di Responsabile del Servizio, in caso di impossibilità del funzionario individuato, tornano in capo al Segretario comunale: per cui potrebbe essere questo soggetto,  la figura “super partes” in relazione all’adozione del provvedimento finale.

In alternativa, nel caso in cui l’Ente avesse individuato, tra i Responsabili dei Servizi, i loro sostituti, potrebbe essere il sostituto (probabilmente il Responsabile di un altro servizio) ad adottare il provvedimento finale.....tutto chiaramente dipende, dall’autonomia organizzativa dell’Ente.

Eventualmente, sarebbe opportuno andare a disciplinare la gestione del contenzioso in materia di sanzioni amministrative in apposito regolamento comunale, così da avere sempre chiare e certe le regole applicabili.

15 novembre 2022        Marco MASSAVELLI

 

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Scritto il 21/11/2022 , da Massavelli Marco

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