Garante per la protezione dei dati personali – la relazione sull’attività 2024
Garante per la protezione dei dati personali – Comunicato stampa del 15 luglio 2025
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
QuesitiCome stabilito dall'art. 41 del nuovo contratto relativo al Comparto degli Enti Locali 2019-2021, i permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari ammontano a 18 ore complessive annue. Sempre nell’art.41 è stabilito che in caso di richiesta di fruizione di questi permessi per l’intera giornata, le ore che vengono scalate convenzionalmente sono 6. E quindi possibile per un dipendente usufruire di tali permessi per 3 giorni (ossia a giorni anziché ad ore), anche se questi 3 giorni sono da 9 ore e non da 6?
In caso di risposta affermativa, si chiede se è possibile fruire dei permessi citati anche in modo promiscuo nell’arco dell’anno solare, ossia sia a giorni che ad ore, oppure se tale modalità è espressamente vietata.
Secondo l’orientamento applicativo CFL10 Aran in caso di fruizione del permesso orario per l’intera giornata lavorativa, la riduzione del monte ore annuo di permessi sarà sempre di sei ore (durata convenzionale), sia nel caso di giornata lavorativa con orario superiore a sei ore (ad esempio, 8 ore) che in quello di orario inferiore alle 6 ore (ad esempio, 5 ore).
Non vi sono ragioni per discostarsi da questa indicazione. Quindi, le giornate di permesso per motivi personali comportano la riduzione del monte ore convenzionale di 6 ore anche laddove il dipendente ne fruisca – ovviamente a ciò autorizzato – in giornate di rientro.
La possibilità di fruizione in modo promiscuo, parte ad ore e parte a giorni, è esattamente l’intento delle parti stipulanti.
16 gennaio 2023 Luigi Oliveri
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5287, sintomo n. 5397
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