L’interminabile saga dell’omologazione degli autovelox
Le ultime tre pronunce della seconda sezione civile della Corte di Cassazione
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
QuesitiUn Tribunale richiede l'annotazione di una omologazione di separazione non indicando gli estremi precisi dell'atto di omologazione, ma solo il numero di ruolo generale del procedimento, che riporta un protocollo di parecchio tempo antecedente alla data della avvenuta omologazione.
Si chiede se tale dato debba considerarsi sufficiente per procedere all’annotazione dell'omologa o se debba essere richiesta un’integrazione alla Cancelleria del Tribunale.
La formula 175-bis del decreto del Ministero dell’Interno, oltre all’indicazione dell’autorità che ha emesso il provvedimento e della data di emissione, prevede anche il numero del provvedimento (in questo caso dell’omologa della separazione).
Tuttavia, avendo ricevuto una richiesta ufficiale da parte della Cancelleria del Tribunale, eviterei di non adempiere per incompletezza delle informazioni contenute nella nota trasmessa. Apporrei, invece, l’annotazione senza l’indicazione del numero del provvedimento (il numero del ruolo generale del provvedimento, secondo me, non è la stessa cosa, comunque, in mancanza di altre indicazioni e con le dovute specifiche, può essere inserito), poi, invierei una PEC alla Cancelleria del Tribunale con una nota del seguente tenore: “Questo ufficio ha provveduto all’annotazione richiesta da Codesto Tribunale. Si segnala, tuttavia, che le informazioni inoltrate sono insufficienti alla corretta compilazione dell’annotazione, prevedendo la formula ministeriale 175-bis (pubblicata nel decreto del Ministero dell’Interno 5/4/2002) l’espressa indicazione del numero del provvedimento di omologa della separazione. Si resta in attesa di Vs. comunicazione per l’integrazione dell’annotazione.”
Quando il Tribunale manda il numero del provvedimento, si appone un’annotazione ex art.98 DPR 396/2000, interpretando la modifica dell’annotazione di omologa di separazione come una correzione di un errore materiale del Tribunale: “Ai sensi dell'art. 98 DPR n.396/2000, l'annotazione di omologa di separazione, apposta in data … nel presente atto, è corretta, vista la comunicazione del Cancelliere del Tribunale di … in data … (prot. n. ...), nel senso che dove non è scritto il numero del provvedimento di omologa, debba invece leggersi ed intendersi ...”
Se il Tribunale risponde che è sufficiente il numero di ruolo del procedimento di separazione, unite le due comunicazioni alla formulazione dell’annotazione ed archiviate.
Se, infine, il Tribunale non risponde, non preoccupatevi, voi avete adempiuto all’ordine del Tribunale con quello che vi hanno inviato (e scongiurato ogni addebito di omissione d’atto d’ufficio e di eventuali danni al cittadino), se ci fossero contestazioni, l’unico inadempiente sarebbe il Cancelliere.
16 Giugno 2023 Roberta Mugnai
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