Possibilità di ricorrere alla procedura ordinaria anche nel caso di importi sotto soglia per affidamento di lavori
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Novità e indicazioni operative
Servizi Comunali Oneri assicurativi, assistenziali e previdenzialiL’INPS ha pubblicato lo scorso 9 giugno la circolare n. 55/2023 che aggiorna i livelli di reddito per coloro che hanno diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare.
Com’è noto, dal 1° marzo 2022, per effetto dell’art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2021, n, 230, l’assegno per il nucleo familiare è stato sostituito, per i nuclei familiari con figli e per quelli privi di genitori, dall’Assegno Unico.
Tuttavia, esso rimane in vigore per tutte le altre sei tipologie di nuclei che già ne beneficiavano (si tratta dei nuclei familiari composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti).
La rivalutazione dei livelli di reddito
Dal prossimo 1° luglio, per effetto della variazione tra 2021 e 2022 dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall’ISTAT e risultata pari a + 8,1 per cento, saranno rivalutati i livelli di reddito delle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D, contenenti gli importi mensili dell’assegno, in vigore sino al 30 giugno 2024.
A partire dagli stessi livelli di reddito, sarà poi possibile determinare gli importi della prestazione per periodi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali.
Ricordiamo che il diritto all’assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione, nel corso del quale si verificano le condizioni stabilite per il riconoscimento del diritto (ad esempio: per la celebrazione del matrimonio o per la nascita di figli) e si esaurisce alla fine del periodo di paga in corso in cui le condizioni stesse non sussistono più (ad esempio: a causa della separazione legale dal coniuge oppure per il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli).
Il lavoratore può presentare la domanda anche per periodi precedenti a quello in corso. In questo caso, l’ente è tenuto a corrispondere gli arretrati entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.
Il reddito familiare da prendere in considerazione è quello assoggettabile all'IRPEF conseguito dai componenti il nucleo avente diritto nell'anno solare immediatamente precedente il 1° luglio (dunque per gli assegni decorrenti dal 1° luglio 2023, e fino al 30 giugno 2024, si prende in considerazione il reddito imponibile IRPEF 2022).
Si devono considerare, oltre ai redditi di lavoro dipendente, anche quelli di qualsiasi natura, compresi, se superiori a € 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.
Esclusioni
Va precisato che l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale che derivi da lavoro dipendente risulti inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.
Infine, non può essere concesso più di un assegno per lo stesso nucleo familiare.
Articolo a cura della Redazione “La Posta del Sindaco”
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Indicazioni operative per richiedere e ottenere il sostegno economico
INPS – 20 maggio 2025
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