Istituzione carta di credito attività economali urgenti e imprevedibili e creazione fondo economale dedicato
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta dell'Avv. Mauro Tenca
QuesitiA seguito di autonoma determinazione del Consiglio di Istituto dell'Istituto Omnicomprensivo locale che intende proporre l’istituzione del tempo prolungato nella scuola elementare, si chiede:
Per rispondere alle domande occorre svolgere brevi cenni in materia di assistenza scolastica, onde definire le competenze del Comune in materia.
Anzitutto, con il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, la legge sul decentramento amministrativo, i servizi di supporto organizzativo (nei quali rientra quindi anche l’assistenza educativa) del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio sono stati demandati ai Comuni, in relazione ai gradi inferiori di scuola.
L’articolo 6, co. 2, lett. b) della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro sui servizi sociali), ha attribuito ai Comuni le competenze relative all’erogazione di tutti i servizi sociali nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, individuando quindi nel Comune l’ente intestatario delle funzioni amministrative in materia di interventi sociali e di servizi alla persona.
E ancora, l’articolo 14 della legge 328/2000 affida ai Comuni anche la realizzazione di progetti individuali per le persone disabili per la realizzazione della piena integrazione nell’ambito familiare e sociale nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica, professionale o del lavoro.
Infine l’articolo 13, co. 1, lett. a) della L. 104/1992 prevede che l'integrazione scolastica della persona disabile nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università è destinata a realizzarsi in gran parte attraverso la conclusione di accordi di programma tra gli enti locali, gli organi scolastici e le aziende sanitarie locali ai fini della programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati.
Ora, l’Istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, può optare per il tempo prolungato. Onde assicurare un adeguato servizio di assistenza educativa – servizio che non può non correlarsi al tempo di vita scolastica degli alunni - è opportuno che il Comune lo realizzi attraverso la cooperazione dei vari soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza. A tal fine la normativa consente al Comune di stipulare accordi (art. 15 l. 241/1990), protocolli d’intesa e altri strumenti di coordinata programmazione con l’Istituto scolastico per lo svolgimento di attività di interesse comune. In sostanza è necessario che il Comune e l’Istituto Scolastico comunichino tra loro soprattutto nelle materie di comune pertinenza. Ci si domanda se l’Istituto Scolastico abbia comunicato per tempo al Comune il prolungamento dell’orario di scuola. Una pronta comunicazione sarebbe servita per programmare il servizio di assistenza educativa. Ad ogni modo, ciò che importa ora è assicurare il livello essenziale di assistenza educativa per coprire la maggior parte del tempo di vita scolastica dell’alunno al fine di supportarne la crescita, potenziarne le risorse cognitive e accrescerne le autonomie gestionali. Si ricorda che le spese per far fronte a tale servizio sono necessarie per garantire un diritto costituzionale.
23 Ottobre 2023 Mauro Tenca
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2789, sintomo n. 2862
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Legge 1 aprile 2025, n. 49
Agenzia delle Entrate – risoluzione 10 aprile 2025, n. 27/E
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: