Trattamento economico reperibilità in giorno feriale (ponte) chiusura uffici
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 18/11/2024, n. 233
Servizi Comunali Questo articolo è visibile in 6 categorie.La sezione lombarda della Corte dei conti ha chiarito una volta per tutte il dubbio sulla natura dell’assegno ad personam attribuito (facoltativamente) dalla Giunta all’incaricato ex art. 110 TUEL. Se, da un lato, non è in discussione la natura di spesa di personale di tale assegno, dall’altro, invece, è rimasta a lungo l’incertezza sul fatto che si trattasse o meno di un compenso accessorio. La Corte prende le mosse dalla lettera della legge che al comma 3 dell’art. 110 dispone: “Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali”.
Per i magistrati lombardi, ciò definisce tale assegno parte del trattamento economico fondamentale, rendendolo estraneo al “perimetro di applicazione dei limiti di spesa relativa al salario accessorio”.
La definitiva pronuncia evidenzia perciò che l’assegno in discussione:
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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