Riposo compensativo e compenso aggiuntivo al personale che presta attività in giornata di riposo settimanale
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni locali pubblicato in data 9 luglio 2025 – Id: 35085
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiPremesso Che il Comune di Lauro con delibera del C.S. n. 8 del 30/09/2010, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 e seguenti del T.U.O.E.L.; che l’art. 265, comma 1, del medesimo testo dispone che Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; che, pertanto, l’Ente ha redatto l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato nell’anno 2010 ed il quinquennio è terminato al 31/12/2015; che il Comune di Lauro ha registrato n. 3 pensionamenti nell’anno 2016 di cui due per raggiunti limiti di età ed uno per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell’anzianità contributiva ai sensi dell'art. 72 comma 11 del D.L. 112/2008; che l’Ente per l’anno 2016 e 2017 non ha approvato la delibera di programmazione del fabbisogno del personale; che il Comune di Lauro è proprietario, con quota di possesso del 100%, di una società a responsabilità limitata, trasformata nel 2017 in Azienda speciale. Considerato che in base all’art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti sono tenuti a rispettare, nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013; che in pianta organica del Comune di Lauro sono presenti n. 3 dipendenti con rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato (50%); che il Comune di Lauro nel Bilancio 2016 ha spostato le economie conseguite sul pensionamento del personale dipendente ed incrementato la spesa per servizi; che il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2012/2013 è pari ad euro 892.546,33 e che la spesa a rendicondo per il personale è stata di euro 682.756,31 nel 2016 e di euro 673.570,00 nel 2017; che la Corte dei conti della Campania nella deliberazione 09/11/2016 n. 338 e nella recente deliberazione della corte dei Conti Siciliana n. 68/2017, ha stabilito che il semplice incremento orario del personale part time, che non comporti una trasformazione in contratto a tempo pieno, non rientrerebbe nella previsione dell’art. 3, comma 101, L. n. 244 del 2007 e quindi non parrebbe considerarsi quale nuova assunzione (ex multis Corte dei conti, Toscana, parere n. 198/2011; Lombardia, parere n. 873/2010); che i prossimi pensionamenti sono previsti nel corso del 2019 di cui uno dei part-time al 50% per raggiunti limiti di età ed un D per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell’anzianità contributiva ai sensi dell'art. 72 comma 11 del D.L. 112/2008 si chiede 1. Se l’Ente, pur non avendo approvato il piano triennale del fabbisogno del personale negli anni 2016 e 2017, può utilizzare la capacità assunzionale conseguente ai pensionamenti registrati nel 2016 per trasformare i tre dipendenti in pianta organica da part-time (50%) a full-time ? 2. Se, nel caso in cui non possa più utilizzare i resti assunzionali maturati nel 2016, possa, comunque, stabilire un loro incremento orario da part-time ore 18 settimanali (50%) a 33 ore settimanali (91,66%) nel piano triennale del fabbisogno del personale 2018/2020, prevedendo la trasformazione nel 2020 dei restanti due part-time a tempo pieno, utilizzando i resti assunzionali dei pensionamenti 2019 ? 3. Se la dichiarazione di dissesto finanziario ed il periodo di cui al suddetto art. 265, impediscano all’Ente di utilizzare il parametro della media del triennio 2011/2013, in quanto relativo a periodo in cui l’Ente era ancora sottoposto alla procedura di risanamento finanziario ? 4. Se l’aver spostato nei bilanci 2016 e 2017 ,per finanziare spese correnti, le economie conseguite dal pensionamento dei dipendenti nel 2016 comporti un divieto di utilizzo dei resti assunzionali anno 2016? 5. Nel conteggio del costo del personale al fine della verifica del rispetto del limite di cui all’art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 vanno aggiunti, soprattutto negli anni 2016 e 2017, le spese sostenute dalle società partecipate dall’Ente, ovvero da Aziende speciali per il proprio personale di appartenenza ?
Al fine di poter assumere l’ente deve dimostrare di aver rispettato tutta una serie di condizioni.
Si ricorda che non è obbligatorio per gli enti locali e le regioni dare corso alla approvazione del piano delle performance, poiché tale vincolo non si applica in modo obbligatorio alle amministrazioni locali e regionali e poiché la sanzione del divieto di effettuare assunzioni per gli enti inadempienti è previsto solamente per le amministrazioni statali.
Circa le capacità assunzionali, per l'anno 2018vanno calcolate sulla base della spesa per cessazioni dell'anno 2017:
• Comuni da mille a 5mila abitanti. Questi enti calcolano dapprima il rapporto tra spese di personale del 2017 sulla media delle entrate correnti del triennio 2015/2017. Se la percentuale è inferiore al 24% il turn over sarà pari al 100%, diversamente dovranno agire come i comuni sopra i 5.000 abitanti;
• Comuni sopra i 5mila abitanti. Questi enti devono verificare innanzitutto il rapporto tra dipendenti e popolazione al 31 dicembre 2017. Se non vengono rispettati i parametri definiti dal Dm Interno 10 aprile 2017, la percentuale del turn over sarà pari al 25%. Se invece il parametro viene rispettato si salirà al 75% che potrebbe ancora aumentare fino al 90% ma solamente per i Comuni che rispettano il saldo di bilancio, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo.
Tutte queste regole sono contenute all'articolo 1, comma 228, della legge 208/2015 che ha validità fino al 31 dicembre 2018. Successivamente tornerà in vigore l'articolo 3 del Dl 90/2014 che afferma che la percentuale del turn over dal 2019 in poi è fissata per tutti i comuni al 100% della spesa dei cessati dell'anno precedente.
Esiste un'eccezione per le assunzioni nel contesto della polizia locale. Cessazioni e assunzioni all'interno della stessa funzione, nel 2018 possono essere conteggiate, per tutti i Comuni, nella misura del 100%.
Rimangono, poi, i Comuni al di sotto dei mille abitanti. Per questi piccoli centri, rimane in vigore l'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 che prevede un turn over calcolato per “teste”: si può assumere solamente nel limite dei cessati dell'anno precedente.
Gli enti possono anche utilizzare le capacità assunzionali come già determinate anno per anno (si veda la deliberazione n. 25/2017 della Sezione Autonomie) ma non totalmente utilizzate del triennio precedente. Alle facoltà di competenza del 2018 si potranno quindi aggiungere i “resti” del triennio 2015/2017.
Il Dl 50/2017 ha, infine, precisato che i Comuni possono cedere le proprie capacità all'Unione di comuni di cui fanno parte. Quest'ultime, invece, autonomamente possono assumere nel limite del 100% della spesa dei propri cessati nell'anno precedente.
Per il 2019, salvo deroghe, l’art. 3 comma 5 del d.l. 90/2014 afferma: “La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018”. Quindi, l’art. 1 comma 228 e seguenti della legge 208/2015 ha aperto una parentesi per il triennio 2016/2018 introducendo percentuali diverse e più ridotte. Dal 2019 la percentuale della capacità assunzionale è fissata per tutti gli enti locali sopra i 1.000 abitanti e per tutte le tipologie di personale da assumere al 100% della spesa dei cessati nell’anno precedente.
Quanto all’utilizzazione dei resti, con la Deliberazione n. 25/2017 della Sezione Autonomie è stato osservato che la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede all’assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali. I resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini.
Codesto Ente, quindi, nella programmazione delle assunzioni dovrà attenersi alle suddette indicazioni.
Dott. Eugenio De Carlo 03/04/2018
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni locali pubblicato in data 9 luglio 2025 – Id: 35085
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni locali pubblicato in data 9 luglio 2025 – Id: 35089
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2025
Sintesi degli argomenti trattati durante il corso
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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