Novità sulle modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi deve corrispondere ad un dipendente in servizio un emolumento a titolo di transazione ai sensi dell'art. 1965 e 2113 del Codice Civile. L'importo sarà corrisposto mediante cedolino. Si chiede quale sia l'assoggettamento da attribuire alla voce di cedolino per corrispondere la transazione (Cpdel, Inadel, Fondo Credito, Irap e Inail).
Il quesito precisa che la somma è erogata al lavoratore per effetto di una transazione.
Si richiama a proposito quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate anche di recente (v. ad esempio Interpello n. 130/E/2024):
“In linea generale, qualora l’indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (c.d. lucro cessante) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione.”
Inoltre, “(…) l’indennità risarcitoria corrisposta dall’Istante sia qualificabile quale risarcimento del danno consistente nella perdita di redditi di lavoro dipendente e come tale abbia una valenza sostitutiva del reddito non conseguito ai sensi del citato articolo 6 del Tuir.”
Tale precisazione comporta che anche ai fini contributivi la somma erogata debba considerarsi parte del reddito complessivo del lavoratore oltre che a tassazione IRPEF.
Sulla somma lorda l’ente calcolerà i contributi previdenziali e tratterrà la relativa IRPEF erogando poi il netto al dipendente.
18 febbraio 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: emolumento, transazione, cedolino, assoggettamento (Cpdel; Inadel, Fondo Credito, Irap, Inail)
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8237, sintomo n. 8324
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Tutto ciò che serve sapere in previsione della scadenza per il versamento della prima rata (16 giugno 2025)
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