Contributi per l'architetto dipendente pubblico

Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro – Sentenza 14 gennaio 2019, n. 615

Servizi Comunali Oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali
di Redazione: Galli Gianluca
05 Febbraio 2019

MASSIMA

La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 615 del 14 gennaio 2019, ha affermato che l'architetto dipendente pubblico oltre all’INPS e al contributo integrativo INARCASSA, deve versare pure alla gestione separata INPS, in quanto Il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l’ obbligo (ex art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell’art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. 

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