Su schemi del 2013 è chiesto di redigere l’importante rendicontazione con tutti i limiti della discrasia temporale con l’evoluzione intervenuta
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Risale al 2011 il decreto legislativo n. 149 che ha introdotto all’art. 4 l’obbligo di predisporre la relazione di fine mandato per province e Comuni (e di fine legislatura per le Regioni).
In vista delle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno 2024 circa 3700 comuni al voto devono assolvere tale adempimento entro il 26 marzo o il 10 aprile. Il diverso termine si calcola scorporando a ritroso 60 giorni dalla data di scadenza del mandato del 26 maggio 2019 oppure dal 9 giugno 2019 per i Comuni interessati dal successivo ballottaggio, come chiarito dalla Corte dei Conti Autonomie con delibera 15/2023.
La particolarità è che, essendo la norma datata, non risulta semplice avvalersi di schemi tipo (Allegati A, B, C) risalenti al 2013, mai aggiornati nonostante i molteplici profondi cambiamenti intervenuti: le tabelle da compilare mancano di riferimento a dati contabili essenziali come ad esempio al fondo pluriennale vincolato o al fondo crediti di dubbia esigibilità, ad altri accantonamenti, al risultato di amministrazione, ai disavanzi e loro coperture.
Eppure tale documento svolge un essenziale ruolo di trasparenza. Serve per garantire il controllo democratico dei cittadini sull’operato degli eletti uscenti. Infatti deve contenere in maniera dettagliata “le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia […], ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi […];
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale”.
Per i soggetti tenuti alla redazione e cioè il responsabile finanziario o il segretario generale non è facile inserire i dati di bilancio in questi schemi superati con l’ovvia conseguenza che i Sindaci o i Presidenti della Provincia tenuti a sottoscrivere le Relazioni finiscono per essere legittimati a non rappresentare informazioni essenziali a fotografare la situazione del loro governo del quinquennio antecedente che lasciano in eredità all’amministrazione subentrante.
Entro dieci giorni dalla sottoscrizione della relazione, la stessa dev’essere certificata dall'organo di revisione alla sezione regionale di controllo della corte dei Conti. Entro i sette giorni successivi deve avvenire la pubblicazione sul sito istituzionale (alla sezione Trasparenza).
A conferma dell’importanza che riveste il documento per la collettività, il n. 6 dell’art. 4 prevede che, in caso di inadempimento “dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale” è ridotto della metà l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti, con riferimento alle tre successive mensilità. “Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente”.
Articolo dell’Avv. Simonetta Cipriani
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