Pagamenti delle P.A. e trasparenza

In un parere del Presidente l’Anac chiarisce ancora una volta gli obblighi di pubblicazione dei dati sui pagamenti

Servizi Comunali
di Simonetta Cipriani
27 Settembre 2024

 

Sul sito Anac il 26 settembre è stato pubblicato l’Atto del Presidente del 18 settembre 2024 - fasc 3873 2024 relativo ad un parere reso sugli obblighi di pubblicazione dei dati in rapporto ai tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni.

L’Autorità richiama il disposto dell’art. 33 del d.lgs. 3372013 in combinato disposto con il DPCM 22 settembre 2014 in cui si definiscono le modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione […] in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013”.

Ai sensi del successivo art. 33 del medesimo decreto legislativo le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici”.

Come già precisato nella propria precedente delibera n. 1310/2016 “Le amministrazioni […] rendono disponibile nella sotto-sezione di secondo livello “Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti” della sezione “Amministrazione trasparente”, possibilmente non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l’ammontare complessivo del debito maturato dall’amministrazione e il numero delle imprese creditrici, fra le quali, secondo un’interpretazione coerente delle disposizioni dell’art. 33, sono da intendersi ricompresi tutti i soggetti che vantano crediti nei confronti delle p.a./enti, ivi inclusi singoli professionisti”. Ciò perché “in merito all’ambito soggettivo, è stato chiarito che la disciplina si applica ai contratti stipulati da pubbliche amministrazioni con soggetti che svolgono attività d'impresa”, intesa ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, che definisce l’imprenditore come "ogni soggetto esercente un 'attività economica organizzata o una libera professione". La una nozione è quindi più ampia di quella contenuta nell'art. 2082 c.c., comprendendo anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

L’Anac precisa quanto sopra richiamando la Circolare n. 3 MEF – RGS – Prot. 2565 del 14/01/2015, con la quale sono state fornite anche specifiche indicazioni operative per il calcolo dell'indicatore e sono stati esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina solo i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore e i pagamenti a titolo di risarcimento del danno (compresi quelli effettuati da un assicuratore).

Pertanto, nella sotto-sezione sopra indicata deve risultare l’ammontare complessivo del debito maturato dall’amministrazione, comprensivo di tutti i tipi di debito salve le fattispecie escluse richiamate nella circolare, nonché il numero delle imprese creditrici, intese come tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa e che vantano crediti nei confronti delle p.a./enti.” 

Si rinnova pertanto l’attenzione mediante la trasparenza al fenomeno dei ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
 

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