PNRR – Decreto PNRR 2 al voto del Senato

Tutte le novità per gli enti locali nel testo varato dalle Commissioni

PNRR

Decreto PNRR 2 al voto del Senato. Dopo la discussione generale del decreto legge 36/2022 il Governo "ha annunciato la questione di fiducia" sul provvedimento e il maxiemendamento dovrebbe arrivare nella serata di oggi, come ha annunciato il presidente di turno, Roberto Calderoli, in apertura di seduta dell'Aula riferendo quanto stabilito dalla Conferenza dei capigruppo. Riportiamo di seguito le diverse novità di interesse per gli enti locali contenute nel testo approvato dalle Commissioni.

Arretrati ai dipendenti
Il comma 4-ter dell’articolo 3 dispone che, a decorrere dal 2022, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei CCNL, relativa alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto di specifici valori soglia in base ai quali si determinano le facoltà assunzionali degli enti locali. In dettaglio, come spiega un dossier parlamentare, il comma in esame dispone che, a decorrere dal 2022, per il CCNL relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la suddetta spesa non rileva ai fini della determinazione del valore soglia (individuato con appositi decreti ministeriali) che costituisce il parametro per la quantificazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato che possono essere effettuate dalle Regioni a statuto ordinario, dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane.

Mobilità volontaria
Il comma 1, lettera a) e lettera b), capoverso 1-quater dell’art. 6, modifica, con decorrenza dal 1° luglio 2022, la disciplina concernente l’avviso dell’avvio di una procedura di cosiddetta mobilità volontaria da parte di una pubblica amministrazione e le relative comunicazioni da parte dei pubblici dipendenti interessati. Si richiede che le amministrazioni pubblichino l’avviso dell’avvio della procedura in un’apposita sezione del portale unico del reclutamento e che i dipendenti interessati a partecipare alla procedura inseriscano, per qualsiasi posizione disponibile, la propria candidatura nel portale, previa registrazione nello stesso, la quale deve essere corredata dal proprio curriculum vitae. Ok anche alla soppressione, sempre con decorrenza dal 1° luglio 2022, del riferimento al portale relativo alla mobilità, il quale viene assorbito per le finalità specifiche dal portale del reclutamento.

Comandi e distacchi
Sempre l’art. 6, comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies, introduce una limitazione della possibilità di ricorso a comandi o distacchi, prevedendo che essi non possano eccedere il 25 per cento dei posti non coperti mediante le procedure di mobilità volontaria. Sono esclusi dal limite: i comandi o distacchi relativi a personale dirigenziale; i comandi o distacchi previsti come obbligatori da disposizioni di rango legislativo, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione; i comandi o distacchi relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedano la partecipazione di personale di amministrazioni diverse; i comandi presso le sedi territoriali dei Ministeri; i comandi presso le unioni di comuni, con riferimento al personale dei comuni facenti parte dell’unione.

Piccoli comuni
L’articolo 7 differisce al 30 luglio 2022 il termine entro cui i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti - ai fini delle assunzioni di personale con contratto a tempo determinato in possesso di specifiche professionalità in relazione all'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - siano tenuti a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Si istituisce un fondo ad hoc nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai piccoli comuni per le assunzioni aventi durata anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque la data del 31 dicembre 2026. La dotazione del fondo è di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, ripartiti tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con dpcm, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti, scadenza ora posticipata al 30 luglio 2022.

Assunzioni nelle regioni
L’articolo 11, comma 1, consente alle regioni a statuto ordinario impegnate nell’attuazione del PNRR di assumere, con contratto a tempo determinato, personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi. Ciò a condizione che tale periodo non ecceda la durata di attuazione dei progetti e, in ogni caso, il termine del 31 dicembre 2026, e nel rispetto di specifici vincoli di spesa. Si estende in pratica alle regioni la facoltà di assumere personale al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti PNRR, già introdotta per i comuni.

Produzione di idrogeno e procedure autorizzative
Il comma 5-ter dell’art. 23 reca specifiche sulla richiesta di procedura abilitativa semplificata di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e sull'amministrazione competente nel caso in cui l'impianto da realizzare ricada sul territorio di più comuni. Il comma 5-ter interviene sul decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ed estende l'articolo 6, che reca disposizioni in materia di procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile. Si prevede che nel caso in cui l'intervento coinvolga più comuni, l'istanza per la procedura abilitativa semplificata è presentata da tutti i comuni interessati sia dall'impianto che dalle relative opere connesse. L'amministrazione competente è quella del comune sul cui territorio si trova la porzione maggiore dell'impianto da realizzare, che acquisisce le osservazioni degli altri comuni interessati.

Codice dell'amministrazione digitale
Il comma 2-bis dell’art. 80 prevede che l'Anagrafe nazionale della popolazione residente contenga anche l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai Comuni (e fornisca i dati ai fini della tenuta delle liste di leva), secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministero dell'interno. Il comma 8-bis attribuisce alla decretazione ministeriale il compito di definire le modalità e i tempi di adesione da parte dei Comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile.

Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico
L’articolo 33-bis proroga di "quattro mesi", limitatamente all'annualità 2022, i seguenti termini per l'utilizzazione, l'eventuale revoca e la contestuale riassegnazione dei contributi ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per l'effettuazione di una serie di interventi:

  • il termine (fissato in via ordinaria al 15 maggio di ciascun anno) entro il quale il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori;
  • il termine (fissato in via ordinaria al 15 giugno di ciascun anno) entro il quale, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo deve essere revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell'interno;
  • il termine (fissato in via ordinaria al 15 ottobre di ciascun anno) entro il quale i comuni beneficiari dei contributi oggetto di revoca e contestuale riassegnazione sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori.

La finalità è quella di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile.

Contabilità speciali aree terremotate
L’articolo 49, comma 1-ter, integra di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di euro 13.522.000 per il 2023 la contabilità speciale del Commissario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 al fine di assicurare un contributo ai Comuni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La Posta del Sindaco




Scritto il 22/06/2022 , da La Posta del Sindaco

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