PNRR – Rito speciale al TAR

Ok al decreto-legge per accelerare i giudizi amministrativi

PNRR

Il Consiglio dei ministri del 7 luglio scorso ha approvato un decreto-legge che accelera i giudizi amministrativi relativi ai progetti finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "L'obiettivo - spiega Palazzo Chigi - è di rendere i procedimenti che si svolgono davanti al TAR e al Consiglio di Stato più rapidi e compatibili con il rispetto degli obiettivi del PNRR". "In particolare - viene precisato - nel caso di accoglimento delle istanze cautelari di sospensione, si prevede un'accelerazione di tutte le fasi del giudizio, incluse le procedure di approvazione e realizzazione delle opere e le attività di espropriazione e occupazione. La norma si applica anche ai giudizi in corso e introduce un vero e proprio rito speciale, con l'obiettivo di garantire il pieno impiego di tutte le risorse stanziate". Il decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, recante “Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.157 del 7 luglio 2022.

Trenta giorni
Nel dettaglio, l’articolo 3 del provvedimento prevede che, qualora risulti che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR nel caso in cui l’istanza cautelare sia accolta, il TAR è tenuto a fissare la discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di 360 giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo anche il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. Nel caso in cui l’istanza cautelare non trovi accoglimento in primo grado e sia riformata dal Consiglio di Stato, la pronuncia di appello è trasmessa al TAR per la fissazione dell’udienza di merito. Anche in questa ipotesi è applicabile l’accelerazione stabilita dal D.L. e il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del TAR, che ne dà avviso alle parti. Nel caso l’udienza di merito non si sia svolta entro i termini, la misura cautelare perde efficacia. La scelta di applicare la disposizione alla sola ipotesi di accoglimento della misura cautelare, si spiega nella relazione illustrativa del decreto, è legata al fatto che solo in tale ipotesi si ha una sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica che invece prosegue in caso di rigetto della relativa istanza.

Litisconsorzio necessario
Con il terzo comma dell’art. 3, è previsto uno specifico obbligo per tutte le amministrazioni parti del giudizio che sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR. Al comma 4 si prevede una ipotesi di litisconsorzio necessario, indicando le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR come parti necessarie del giudizio. Si precisa che si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici indicandosi le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR come parti necessarie del giudizio. Si precisa che si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici e che le disposizioni del decreto si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.

Reazioni
Il presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, aprendo i lavori del Plenum del CPGA, ha sottolineato che per effetto della novella normativa “se vi sarà istanza cautelare l’udienza di merito andrà fissata entro 30 giorni, pena la perdita di efficacia della misura cautelare. Sarà molto impegnativo per le sezioni giurisdizionali e per i giudici che avranno l’obbligo di una motivazione più puntale, che tenga conto del rispetto dei termini del PNRR. Richiederà da ciascuno di noi, la responsabilità di verificare la compatibilità della tempistica delle decisioni con quelle del PNRR. La norma prevede nuove misure di approfondimento: il contraddittorio con il Mef e le altre amministrazioni centrali coinvolte nei progetti, come parti necessarie nel processo. Si tratta di una innovazione importante, perché consentirà ai giudici di definire la misura cautelare in maniera più approfondita, dopo aver ascoltato le parti coinvolte. Le misure cautelari andranno, quindi, ponderate per evitare che possano essere bloccati appalti importanti per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Si tratta di misure stringenti che si applicheranno anche ai procedimenti in corso. L’auspicio è di non dover leggere mai più polemiche strumentali come quelle che i TAR (o il Consiglio di Stato) bloccano l’economia”.

La Posta del Sindaco


All.: Relazione tecnica al D.L. n. 85/2022

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Scritto il 11/07/2022 , da La Posta del Sindaco

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