Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
PNRRDipendente assunto con contratto a tempo determinato durata 36 mesi per gestire le politiche di coesione finanziato dai fondi dell'UE per l'intera durata del contratto. Da normativa vi è possibilità di stabilizzare dopo 24 mesi (art 50 decreto pnrr 3). È possibile avviare nel 2024 l'intero iter di assunzione, ma differire il contratto allo scadere del terzo anno. Per essere più precisi, il dipendente matura il requisito dei 2 anni a luglio 2024 e quindi a luglio 2025 scade il contratto.
IndietroL’art. 50, c. 17-bis, D.L. n. 13/2023 dispone:
“17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane e gli enti locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.”
La procedura per la stabilizzazione può pertanto essere avviata solo dopo la maturazione dei ventiquattro mesi di servizio del dipendente: a partire, cioè, dal mese di luglio.
Ora, l’amministrazione intenderebbe far decorrere la stabilizzazione solo alla scadenza del contratto a tempo determinato (luglio 2025).
Poiché la norma richiede che il finanziamento dell’assunzione a tempo indeterminato debba essere assicurato dalle facoltà assunzionali disponibili all’atto del perfezionamento, si consiglia l’ente di inserire nell’avviso pubblico di stabilizzazione approvato nel 2024 una clausola di salvaguardia nella quale l’ente si riserva di subordinare l’effettiva assunzione alla disponibilità in quel momento (2025) di spazi finanziari sufficienti.
16 maggio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7382, sintomo n. 7481
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