Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
PNRRL'Ente ha stipulato un contratto di collaborazione (lavoro autonomo) per un triennio con un professionista con profilo FT (Tecnico) finanziato dall'Agenzia per la coesione (Esperto PNRR), ai sensi dell'art.11, comma 2, del Decreto-legge 30 aprile n.36, convertito con modificazioni, con la legge n.79 del 29 giugno 2022. Poiché il contratto andrà in scadenza mentre gli interventi del PNRR sono in corso, si chiede se è possibile prorogare tale contratto, ponendo gli oneri a carico dell'Ente.
IndietroL’art. 1, c. 179-bis, L. n. 178/2020, introdotto dall’art. 11, c. 2, D.L. 30 aprile 2022, n. 36 dispone:
“179-bis. Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia n. 107 del 8 giugno 2018.”
Nel quesito si precisa che il contratto in scadenza è stato stipulato già per la durata massima di 36 mesi.
All’art. 6, c. 6.2, dello schema di contratto predisposto dall’Agenzia per la coesione territoriale si legge:
“6.2 L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, lettera c) del D.Lgs. n. 165/2001 e ss-mm-ii., qualora permanga l’esigenza di continuare ad avvalersi delle prestazioni di cui al presente incarico in relazione alla durata del progetto, a condizione che le attività svolte abbiano avuto una valutazione positiva.”
Si tratta in ogni caso di contratti di lavoro autonomo, non subordinato.
Poiché si tratta di una proroga, l’oggetto contrattuale legato alla realizzazione di progetti PNRR non cambia.
Si ritiene allora che la proroga sia consentita ma entro i termini del 31 dicembre 2026, cioè non eccedente la durata massima di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni.
18 febbraio 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: proroga contratto, lavoro autonomo, agenzia per la coesione, progetti PNRR
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8233, sintomo n. QP8320
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