Comunicazione nuovo IBAN per la restituzione delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo di rotazione. Ministero dell’Interno - Comunicato n. 3 del 28 aprile 2025
Ministero dell’Interno - Comunicato n. 3 del 28 aprile 2025
TAR Calabria - Catanzaro, Sezione I - Sentenza 20 luglio 2019, n. 1417
Servizi Comunali GareMASSIMA
Il Tar Calabria - Catanzaro, con la sentenza n. 1417 del 20 luglio 2019, ha fornito dei chiarimenti in merito all'illegittimità del principio di rotazione. In particolare secondo l'art. 36, commi 1 e 2 lett. b.) del d.lgs. n. 50/2016, delle Linee Guida ANAC n. 4, individuano, tra gli altri casi,
- ) l’affidamento tramite procedura ordinaria,
-) quando l’affidamento avvenga con procedura aperta al mercato nella quale la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (questa selezione può avvenire in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero stabilite dalla stessa SA in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi),
- ) quando la SA motiva la scelta ricadente sull’affidatario precedente in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
Nel caso di specie, è stata violata la seconda linea guida poichè l’avviso prevedeva in ordine alla “fase successiva alle candidature” che “Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione Appaltante inviterà alla successiva manifestazione di interesse TUTTI coloro i quali avranno presentato regolare istanza di interesse”, dunque senza limitazione alcuna numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Deriva da quanto esposto che l’esclusione era illegittima“.
Ministero dell’Interno - Comunicato n. 3 del 28 aprile 2025
ANAC – 2 aprile 2025 (Parere di precontenzioso n. 103 del 19 marzo 2025)
Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 18 marzo 2025, n. 2232
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 11 marzo 2025
Risposta del Dott. Marco Massavelli
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