Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Trasporto funebre, paga il Comune solo in caso di indigenza o abbandono

Servizi Comunali Cimiteri e attività tanatologiche
di Di Filippo Amedeo
26 Luglio 2019

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                              

Trasporto funebre, paga il Comune solo in caso di indigenza o abbandono

Amedeo Di Filippo

 

Nonostante l’intervenuta liberalizzazione, il trasporto funebre conserva sempre i connotati del pubblico servizio, per cui da un lato il Comune può esigere un diritto fisso, dall’altro è tenuto a garantirlo ai non abbienti per preservare le esigenze di igiene e sanità pubblica. Lo afferma la sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte conti con la delibera n. 59 del 12 luglio (nel file allegato).

La questione

Singolare il quesito che un Sindaco ha posto alla sezione Piemonte della Corte dei conti, alla luce dell’art. 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato col DPR n. 285/1990, in base al quale “il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all’obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune”. Posto l’obbligo, il primo cittadino evidenzia che la norma non dispone che il predetto servizio venga svolto a spese del Comune ed eccepisce che questo onere è solo previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 24 del 1993.

Nel ragionevole dubbio che il pagamento del servizio di recupero della salma possa costituire danno erariale se pagato dal Comune, in quanto farebbe gravare sulla collettività il costo di un servizio che dovrebbe essere accollato dagli eredi, al di là di particolari casi come quelli di indigenza, inesistenza di eredi, identità sconosciuta del de cuius, il Sindaco chiede lumi ai magistrati contabili.

Il servizio

Nel parere, ricorda innanzitutto la sezione Piemonte che il trasporto funebre può annoverarsi tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica e in quanto tale si caratterizza per la più ampia concorrenza tra gli operatori economici. Questo però non ha fatto venir meno la possibilità per il Comune di imporre il pagamento del diritto fisso.

L’art. 19 del DPR n. 285/1990 affida al Comune il trasporto funebre, ma al successivo comma 2 prevede la possibilità, qualora non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, di imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria. Stesso diritto può essere imposto qualora il trasporto sia richiesto da Comune ad altro Comune o all'estero con mezzi di terzi. L’unica esenzione, prevista dal comma 4, è prevista per il trasporto di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Secondo i magistrati contabili, questo diritto trova congrua giustificazione nei costi inerenti alle pratiche amministrative necessarie per ogni trasporto funebre e in quelli inerenti alla funzione di vigilanza e di controllo che il Comune ha il dovere di esercitare sulle concrete modalità di svolgimento del servizio. Diverso è il caso in cui si è in presenza di non abbienti, posto che l’art. 16, comma 1, del DPR n. 285/1990 prevede che il trasporto delle salme può essere a pagamento ovvero “a carico del comune in ogni altro caso” (lett. b).

La questione costi

Da tutto questo la sezione deduce che la disposizione regolamentare lascia al Comune margini di autonomia in ordine all’allocazione del peso dei costi del servizio in casi specifici, purché assicuri comunque il servizio, anche con oneri a proprio carico, nell’ipotesi in cui il decesso riguardi persona indigente, appartenente ad un nucleo familiare bisognoso o sia d’identità sconosciuta, senza interruzioni e al fine di soddisfare le esigenze di igiene e sanità pubblica.

Occorre però considerare anche la normazione regionale, posto che la disciplina della polizia mortuaria è materia concorrente. Nel caso di specie, il regolamento regionale conferma l’onere per i Comuni di assicurare il trasporto funebre nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia nonché il servizio di raccolta e trasferimento all’obitorio delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico, facendosi carico della fornitura del feretro e del pagamento del trasporto funebre. Negli altri casi i trasporti “sono a carico di chi li richiede o li dispone”.

I giudici contabili ribadiscono che il Comune deve farsi carico economicamente del trasporto nei casi di indigenza e bisogno, ma senza “prescindere dalla concreta verifica dell’effettività delle condizioni di bisogno rispetto alla normativa di settore”. Quanto ai decessi avvenuti in luogo pubblico il Comune ha il solo onere di raccogliere e trasferire il corpo all’obitorio ma non anche del successivo trasferimento al cimitero per la sepoltura.

19 luglio 2019

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