Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Reddito di cittadinanza, la Conferenza unificata indica i casi di esonero e le modalità per le convocazioni
Servizi Comunali I.S.E.E. Lotta alla povertà e inclusione sociale Servizi alla personaReddito di cittadinanza, la Conferenza unificata indica i casi di esonero e le modalità per le convocazioni
Amedeo Di Filippo
Sancito in Conferenza unificata l’accordo che dà attuazione all’art. 4, commi 3 e 15 quinquies, del D.L. n. 4/2019, con cui vengono individuati i componenti del nucleo familiare che possono essere esonerati dagli obblighi e le modalità di convocazione dei beneficiari da parte dei Centri per l'impiego e dei Comuni con mezzi informali quali messaggistica telefonica o posta elettronica.
I riferimenti
L’art. 4 tratta del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, cui è condizionata l'erogazione del beneficio e a cui sono obbligati tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, con esclusione dei beneficiari della pensione di cittadinanza, dei beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, dei componenti con disabilità.
Il comma 3 afferma che possono essere esonerati i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti con disabilità grave o non autosufficienza nonché i lavoratori in stato di disoccupazione e coloro che frequentano corsi di formazione. Ulteriori fattispecie sono identificate in sede di Conferenza unificata che, con apposito accordo, definisce altresì i principi e i criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri, con la finalità di assicurare omogeneità di trattamento.
Alla medesima Conferenza unificata il comma 15-quinquies affida, sempre a mezzo di accordo, le modalità di convocazione dei beneficiari da parte dei Centri per l'impiego (Cpi) e dei Comuni, singoli o associati, qualora effettuata con mezzi informali quali messaggistica telefonica o posta elettronica.
L’accordo
Nella seduta del 1° agosto la Conferenza unificata ha provveduto a sancire un unico accordo per l’applicazione di entrambi i commi sopra richiamati, il 3 e il 15-quinquies. Per quanto concerne il primo, l’accordo riprende le tre categorie elencate dal D.L. e ne esplica i dettagli:
Il comma 3 dell’art. 4 consegna alla Conferenza unificata il compito di indicare ulteriori fattispecie di esonero diverse da quelle sopra indicate, individuate nelle persone malate o in stato di gravidanza per le quali venga certificata l’impossibilità alla partecipazione all’inserimento lavorativo e quelle impegnate nei percorsi di tirocinio formativo. Rientrano nell’esonero anche le persone in stato detentivo, i ricoverati in strutture residenziali e i sottoposti a misure cautelari o condannati per taluni reati.
L’accordo poi indica le modalità di comunicazione delle eventuali variazioni che comportano la cessazione delle cause dell’esonero, che varia a seconda se il beneficiario sia o meno impegnato in una politica attiva o in un progetto di utilità collettiva: nel primo caso comunica l’evento al Cpi o al Comune entro 30 giorni dal verificarsi; nel secondo lo comunica nel primo appuntamento utile.
Le convocazioni
L’ultima parte dell’accordo stabilisce le modalità di convocazione dei beneficiari da parte dei Cpi e dei Comuni. Per coloro i quali hanno sottoscritto il Patto per il lavoro presso i Cpi la gestione degli appuntamenti può essere effettuata mediante il sistema di agenda già utilizzato, previo assenso scritto del beneficiario. Lo stesso possono fare i Comuni per quanti abbiano sottoscritto il Patto per l’inclusione sociale, utilizzando recapiti telefonici o di posta elettronica forniti all’atto della presentazione della domanda; gli appuntamenti successivi possono essere gestiti tramite la piattaforma GePi, l’applicazione progettata e sviluppata per semplificare il lavoro degli assistenti sociali nell'accompagnare i beneficiari del Rdc convocati dai servizi sociali dei Comuni e che permette di compilare gli strumenti per la valutazione e la progettazione personalizzata nonché di svolgere attività di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo.
8 agosto 2019
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: