Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Reddito di cittadinanza, la Conferenza unificata indica i casi di esonero e le modalità per le convocazioni

Servizi Comunali I.S.E.E. Lotta alla povertà e inclusione sociale Servizi alla persona
di Di Filippo Amedeo
12 Agosto 2019

Reddito di cittadinanza, la Conferenza unificata indica i casi di esonero e le modalità per le convocazioni

Amedeo Di Filippo

Sancito in Conferenza unificata l’accordo che dà attuazione all’art. 4, commi 3 e 15 quinquies, del D.L. n. 4/2019, con cui vengono individuati i componenti del nucleo familiare che possono essere esonerati dagli obblighi e le modalità di convocazione dei beneficiari da parte dei Centri per l'impiego e dei Comuni con mezzi informali quali messaggistica telefonica o posta elettronica.

I riferimenti

L’art. 4 tratta del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, cui è condizionata l'erogazione del beneficio e a cui sono obbligati tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, con esclusione dei beneficiari della pensione di cittadinanza, dei beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, dei componenti con disabilità.

Il comma 3 afferma che possono essere esonerati i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti con disabilità grave o non autosufficienza nonché i lavoratori in stato di disoccupazione e coloro che frequentano corsi di formazione. Ulteriori fattispecie sono identificate in sede di Conferenza unificata che, con apposito accordo, definisce altresì i principi e i criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri, con la finalità di assicurare omogeneità di trattamento.

Alla medesima Conferenza unificata il comma 15-quinquies affida, sempre a mezzo di accordo, le modalità di convocazione dei beneficiari da parte dei Centri per l'impiego (Cpi) e dei Comuni, singoli o associati, qualora effettuata con mezzi informali quali messaggistica telefonica o posta elettronica.

L’accordo

Nella seduta del 1° agosto la Conferenza unificata ha provveduto a sancire un unico accordo per l’applicazione di entrambi i commi sopra richiamati, il 3 e il 15-quinquies. Per quanto concerne il primo, l’accordo riprende le tre categorie elencate dal D.L. e ne esplica i dettagli:

  1. i componenti con carichi di cura: in caso di presenza di minori di tre anni l’esonero può essere concesso a un solo componente del nucleo familiare; in caso di componenti con disabilità grave o non autosufficienza, il rapporto tra componente con carico di cura e beneficiario della stessa non può essere superiore a 1/1, per cui non possono essere esonerati più di due componenti per la cura della medesima persona;
  2. i lavoratori in stato di disoccupazione possono essere esonerati qualora il tempo impiegato nell’attività lavorativa sia superiore a 20 ore settimanali e quando il tempo di lavoro sia superiore alle 25 ore;
  3. coloro che frequentano attivamente corsi di formazione per il raggiungimento della qualifica o del diploma professionale.

Il comma 3 dell’art. 4 consegna alla Conferenza unificata il compito di indicare ulteriori fattispecie di esonero diverse da quelle sopra indicate, individuate nelle persone malate o in stato di gravidanza per le quali venga certificata l’impossibilità alla partecipazione all’inserimento lavorativo e quelle impegnate nei percorsi di tirocinio formativo. Rientrano nell’esonero anche le persone in stato detentivo, i ricoverati in strutture residenziali e i sottoposti a misure cautelari o condannati per taluni reati.

L’accordo poi indica le modalità di comunicazione delle eventuali variazioni che comportano la cessazione delle cause dell’esonero, che varia a seconda se il beneficiario sia o meno impegnato in una politica attiva o in un progetto di utilità collettiva: nel primo caso comunica l’evento al Cpi o al Comune entro 30 giorni dal verificarsi; nel secondo lo comunica nel primo appuntamento utile.

Le convocazioni

L’ultima parte dell’accordo stabilisce le modalità di convocazione dei beneficiari da parte dei Cpi e dei Comuni. Per coloro i quali hanno sottoscritto il Patto per il lavoro presso i Cpi la gestione degli appuntamenti può essere effettuata mediante il sistema di agenda già utilizzato, previo assenso scritto del beneficiario. Lo stesso possono fare i Comuni per quanti abbiano sottoscritto il Patto per l’inclusione sociale, utilizzando recapiti telefonici o di posta elettronica forniti all’atto della presentazione della domanda; gli appuntamenti successivi possono essere gestiti tramite la piattaforma GePi, l’applicazione progettata e sviluppata per semplificare il lavoro degli assistenti sociali nell'accompagnare i beneficiari del Rdc convocati dai servizi sociali dei Comuni e che permette di compilare gli strumenti per la valutazione e la progettazione personalizzata nonché di svolgere attività di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo.

8 agosto 2019

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