Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Reddito di cittadinanza, le indicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro per il controllo del lavoro nero
Servizi Comunali I.S.E.E. Lotta alla povertà e inclusione sociale Servizi alla personaReddito di cittadinanza, le indicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro per il controllo del lavoro nero
Amedeo Di Filippo
L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) riepiloga per il personale ispettivo, con la circolare n. 8 del 25 luglio, le fattispecie di reato previste per il corretto assolvimento dell’obbligo di informazione che grava sui richiedenti del Rdc in merito al possesso dei requisiti di legge, sia nella fase di presentazione dell’istanza che in costanza di fruizione del beneficio nell’ipotesi di variazioni intervenute successivamente alla presentazione dell’istanza.
I controlli
L’Ispettorato richiama le disposizioni del D.L. n. 4/2019 che impongono regole la cui violazione comporta l’irrogazione di sanzioni: i requisiti reddituali e patrimoniali utili per la concessione del Rdc, innanzi tutto, indicati all’art. 2; lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti del nucleo familiare, pur non incompatibile col Rdc; l’obbligo di comunicare le variazioni inerenti la situazione occupazionale e patrimoniale del nucleo familiare o le modifiche nella sua composizione, secondo quanto impone l’art. 3, commi 8, 9, 11 e 12.
Mentre le verifiche preventive sono a carico dell’Inps – e dei Comuni per quanto concerne la residenza e il soggiorno – quelle successive alla concessione del Rdc sono a carico dell’INL, con particolare riferimento all’accertamento dello svolgimento di prestazioni di lavoro “in nero”. A tal fine l’Istituto riepiloga le fattispecie di reato previste sia in relazione al possesso dei requisiti di legge, sia nel caso di variazioni intervenute dopo la presentazione dell’istanza.
Il lavoro nero
Le sanzioni sono tutte allocate all’art. 7 del D.L. n. 4/2019. L’INL si sofferma in particolare sul comma 2, che punisce con la reclusione da uno a tre anni l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio e di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, evidenziando che ai fini della configurabilità del reato non rileva lo svolgimento di un’attività lavorativa, compatibile con la fruizione del Rdc, quanto l’omessa comunicazione del reddito percepito che avrebbe potuto comportare, ove correttamente comunicato, la riduzione o addirittura il venir meno del beneficio.
Invita quindi il personale ispettivo a rilevare la commissione del reato con riguardo alla sola ipotesi dell’omessa comunicazione delle variazioni del reddito, che può realizzarsi con maggior frequenza nei casi di prestazioni di lavoro “nero” o “grigio”.
Con riferimento al comma 2, che punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omette informazioni dovute, il reato si configura nei casi in cui l’attività lavorativa “in nero” sia stata intrapresa precedentemente all’istanza di Rdc e il compenso percepito sia stato omesso all’atto di presentazione della domanda.
Decadenza, revoca, maxi-sanzione
L’INL ricorda l’ipotesi di decadenza prevista dall’art. 7, comma 5 lett. h), del D.L. n. 4/2019, disposta quando uno dei componenti il nucleo familiare venga trovato intento a svolgere attività di lavoro in assenza delle comunicazioni obbligatorie; o anche quando non sia stato comunicato l’inizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo; o ancora qualora intervenga condanna in via definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti.
La revoca è disposta dall’INPS con efficacia retroattiva quando accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante.
L’art. 7, comma 15-bis, prevede l’applicazione dell’aumento del 20% dell’importo della sanzione per le imprese che assumono lavoratori beneficiari del Rdc. Precisa al riguardo l’INL che ai fini dell’applicazione dell’aggravante vige la non diffidabilità dell’illecito. Purtuttavia, non sussistendo una impossibilità giuridica all’assunzione del lavoratore che fruisce di Rdc, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività il datore di lavoro dovrà procedere alla regolarizzazione amministrativa e contributiva del periodo lavorativo “in nero” accertato.
Banche dati
La circolare si chiude con alcune indicazioni operative relative alla condivisione delle banche dati gestite dall’INPS, che ha predisposto una piattaforma informatica sulla quale devono confluire tutti i dati utili alla individuazione dei soggetti percettori del Rdc e all’accertamento dei reati. Le informazioni ivi contenute consentono al personale ispettivo di verificare se i lavoratori impiegati senza la preventiva comunicazione risultino appartenere ad un nucleo familiare percettore di Rdc nonché consultare le informazioni relative ai modelli.
Pertanto il personale ispettivo che abbia riscontrato, attraverso la consultazione dei dati, la falsità delle dichiarazioni o delle informazioni rese o l’omissione delle informazioni dovute dovrà trasmettere entro dieci giorni dall’accertamento all’autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto di verifica. Dovrà inoltre comunicare all’INPS di residenza del lavoratore l’indicazione delle generalità di quest’ultimo affinché l’Istituto provveda alla tempestiva decadenza dal beneficio.
8 agosto 2019
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Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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