Immobile (D1 o D8) destinato al commercio di legna da ardere, acquistato in seguito al fallimento di un'altra società
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta al quesito del dott. Luciano Catania
QuesitiUn contribuente ha ricevuto la cartella di pagamento Tari 2018 ma sostiene che tale somma non è dovuta in quanto in quell'anno l'immobile non era utilizzabile perché stava effettuando dei lavori di ristrutturazione dello stesso. Si precisa che tale contribuente era residente in tale immobile. Si chiede un Vs. parere in merito.
Il fatto che l’immobile fosse in ristrutturazione non comporta l’automatica esenzione dal pagamento della Tari. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, incombe sul contribuente l’onere di provare che la superficie dell’immobile fosse inutilizzata ed oggettivamente inutilizzabile.
L’oggettiva inutilizzabilità dell’immobile si verifica solo allorquando sussistono ragioni che ne impediscono l’uso, non legati a scelte del contribuente.
Ad esempio, se un immobile non è utilizzato solo per il disagio di convivere con i lavori di ristrutturazione, non ricorrono le condizioni di esenzione.
Il fatto che il contribuente abbia conservato la residenza nell’immobile in ristrutturazione, lascia pensare che i lavori siano durati per un periodo limitato dell’anno, oppure che non abbiano determinato l’effettiva e reale non utilizzabilità dell’appartamento.
L’inutilizzabilità, poi, “deve essere univocamente accertabile”. Incombe sul contribuente provare che l’immobile è stato inagibile per tutta la durata della ristrutturazione ed il Comune dev’essere messo nelle condizioni di verificare l’effettiva non utilizzabilità.
L’eccezione del contribuente potrebbe essere tardiva se proposta solo quando ha ricevuto la cartella ed i lavori di ristrutturazione sono già stati iniziati e completati.
Le circostanze di non agibilità dei locali devono essere indicati nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione.
Tra l’altro il contribuente deve essere in possesso del titolo edilizio per l’avvio delle opere.
Giova ricordare che la Corte di Cassazione, in materia di Tarsu, aveva addirittura costantemente ribadito (tra le altre: sentenza n.16785/ 2002, n. 9920/2003, n.1850/2010) l’illegittimità della previsione regolamentare che tendeva ad escludere dalla tassazione (o a dichiarare esenti dal tributo) gli immobili che non avessero arredi oppure allacci alla rete elettrica o idrica. Per la Cassazione l’immobile era solo oggettivamente inutilizzato.
Tale orientamento è parzialmente cambiato con la Tari e già il prototipo di regolamento messo a punto dal gruppo di lavoro costituito dal Mef nell’ambito del programma operativo “Governance e azioni di sistema” ha previsto che non erano soggetti al tributo “le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili, suppellettili e sprovviste di contratti attivi di forniture dei servizi pubblici a rete”.
In ogni caso, La prova contraria, atta a dimostrare la inidoneità del bene a produrre rifiuti, resta – comunque - ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all’amministrazione, tutti gli elementi all’uopo necessari (Cassazione, sentenza n. 14770 del 15 novembre 2000).
Ai fini dell’esenzione dalla tassazione per le aree inidonee alla produzione di rifiuti è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cassazione, sentenza 07 settembre 2018, n. 21780).
La legge, infatti, consente all’amministrazione di presumere in automatico, anche senza bisogno di prove, che tutti gli immobili sono suscettibili di produrre rifiuti.
Nel caso in esame, l’Ente deve valutare se sussisteva una dichiarazione preventiva sull’inutilizzabilità dell’immobile, se il contribuente ha dichiarato la durata dell’inutilizzabilità dell’immobile, se il Comune è stato messo nelle condizioni di verificare l’effettiva e reale inutilizzabilità dell’immobile.
In assenza di qualsiasi dichiarazione e di proposizione di impugnazione della cartella di pagamento, l’Ente deve valutare se il ricorrente ha prodotto elementi obiettivi direttamente rilevabili e/o documentazione idonea a provare che l’immobile fosse inutilizzabile e per quanto tempo.
Infine, va rilevato che se il Comune ha notificato un preventivo avviso di accertamento non opposto, la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri e non già per vizi dell’atto prodromico.
12 agosto 2019 Luciano Catania
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Corte di cassazione, ordinanza n. 6532/2025
Consiglio di Stato, Sezione IV – Sentenza 3 aprile 2025, n. 2857
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