Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Aggiornamento allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011
Servizi Comunali BilancioApprofondimento di Matteo Barbero
Aggiornamento allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011
Matteo Barbero
Con la pubblicazione del D.M. 1 agosto 2019 sulla GU n. 196 è arrivato al traguardo l’undicesimo correttivo in meno di quattro anni.
Le principali novità riguardano la revisione degli schemi contabili da allegare al preventivo e soprattutto al rendiconto necessarie al fine di tenere conto degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti (sia di parte corrente che in conto capitale) previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione. La modifica è il rovescio della medaglia della cancellazione del pareggio, che ha suggerito ad Arconet di puntellare gli schemi attualmente vigenti, come del resto era stato anticipato dalla circolare n. 3/2019 della Ragioneria generale dello Stato.
In particolare, vengono modificati gli attuali prospetti da allegare al rendiconto relativi agli equilibri ed al quadro generale riassuntivo, al fine di tenere conto degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti (sia di parte corrente che in conto capitale) previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione. Viene quindi previsto l’inserimento di nuovi riquadri riguardanti “l’equilibrio di bilancio” e “l’equilibrio complessivo”, che si aggiungono al risultato di competenza.
I nuovi equilibri
Risultato di competenza =
+ avanzo/– disavanzo applicato al bilancio
+ Fpv di entrata
+ accertamenti entrate finali
- impegni spese finali
- Fpv di spesa
- fondo anticipazioni di liquidità
Equilibrio di bilancio =
Risultato di competenza
- risorse accantonate stanziate nel bilancio di previsione
- risorse vincolate nel bilancio
equilibrio complessivo =
Equilibrio di bilancio =
+/- variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto
Occorrerà ancora capire a quale grandezza si farà riferimento per verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, anche se verosimilmente quella più rilevante sarà l’equilibrio complessivo. .
Viene inoltre prevista un’integrazione al prospetto sul risultato di amministrazione. Oltre alla scomposizione del risultato in quote accantonate, vincolate, destinate e libere, arrivano tre nuovi prospetti (a/1, a/2 e a/3) che dovranno fornire il dettaglio sulla composizione delle prime tre quote. Essi dovranno essere obbligatoriamente allegati al rendiconto, oltre che al bilancio di previsione laddove esso prevede l’applicazione di avanzo presunto.
Gli aggiornamenti dello schema del bilancio di previsione si applicheranno già al bilancio di previsione 2020-2022 (da approvare entro il prossimo 31 dicembre, salvo proroghe), ad eccezione dei nuovi prospetti a/1), a/2 e a/3 che scatteranno dal preventivo 2021-2023.
I nuovi schemi di rendiconto, invece, si applicheranno già con riferimento a quello relativo all’esercizio 2019, da approvare entro il prossimo 30 aprile. Tuttavia, solo per l’esercizio 2019, i prospetti riguardanti l’equilibrio di bilancio e l’equilibrio complessivo avranno valore solo conoscitivo.
Le nuove modifiche sembrano destinate a rafforzare ulteriormente la già elevata (e talora eccessiva) analiticità dei bilanci e dei rendiconti. In base ai principi generali, il sistema dovrebbe ispirarsi al principio di chiarezza, che postula una classificazione leggibile delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali. Chiunque maneggi oggi un bilancio di un ente locale difficilmente potrà riscontrare questi requisiti. Le decine di allegati obbligatori forniscono una visione ostica anche agli addetti ai lavori, sommersi da un diluvio di informazioni di dubbia utilità ed attendibilità. Fissare l’asticella troppo in alto, infatti, significa inevitabilmente abbassare la qualità media dei dati, specialmente in quei numerosi enti privi di un’adeguata struttura organizzativa. Il corpus del dlgs 118/2011 somiglia sempre di più ad una vettura di Formula 1 alla cui guida devono sedersi quasi sempre piloti dotati al massimo della patente B. Ed è quasi paradossale che il verbale della Commissione Arconet che descrive le ulteriori novità in cantiere si apra con un riferimento esplicito all’imminente apertura di un nuovo tavolo per alleggerire gli adempimenti a carico dei piccoli comuni.
Occorrerebbe ammettere che il meccanismo di delegificazione previsto dal decreto come strumento di flessiblizzazione ha portato ad una sorta di bulimia normativa, che non a caso ha prodotto ben undici correttivi in meno di quattro anni di applicazione effettiva della riforma: una media di quasi tre correttivi all’anno!
E’ successo anche in questo ambito quanto verificatosi con la normativa sugli appalti, secondo un modello che non a caso è in corso di superamento. Se non si vuole arrivare ad avere bilanci incomprensibili anche per chi è chiamato a redigerli ed approvarli forse sarebbe opportuna anche qui una pausa di riflessione.
1 settembre 2019
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Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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