Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
I pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non sono vincolanti
Servizi Comunali Organizzazione e funzionamentoApprofondimento di Luigi Oliveri
I pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non sono vincolanti
Luigi Oliveri
L’ultimo cruccio arrecato agli enti locali dai discordanti pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti riguarda la copertura dei costi del servizio dello scuolabus. La Sezione per il Piemonte, con la consueta eccessiva rigorosità, attraverso la deliberazione 46/2019, nel negare che si tratti di servizio a domanda individuale, pretende (con chiave di lettura estremamente criticabile) l’integrale copertura del costo a carico delle famiglie.
Decisione assestata? Tutt’altro. La magistratura contabile ormai da anni ha abituato gli enti locali a decisioni contrastate ed ondivaghe, tali da mancare troppo di frequente l’obiettivo del “controllo collaborativo” che dovrebbe consistere nel fornire una guida verso una gestione corretta e coerente. Dunque, immancabilmente, la Sezione per la Puglia afferma, non nella forma ma nella sostanza, l’opposto di quanto indicato dalla Sezione Piemonte, col parere 76/2019: “nell'obbligatorio rispetto dell'economicità del servizio, presupposto essenziale per consentire l'effettività e la continuità della sua erogazione, tra le risorse volte ad assicurare l'integrale copertura dei costi possono essere ricomprese le contribuzioni regionali e quelle autonomamente destinate dall'ente nella propria autonomia finanziaria purché reperite nel rispetto della clausola d'invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza”.
Quindi, per la Sezione Puglia non ha alcun rilievo se il servizio sia qualificabile o meno come a domanda individuale. La gratuità non è ammessa; per altro, i servizi a domanda individuale non debbono necessariamente essere gratuiti per i cittadini; è possibile, invece, reperire nel bilancio degli enti le risorse, compresi i trasferimenti regionali, utili per abbassare la tariffa a carico degli utenti, nel rispetto dell’equilibrio della gestione.
Dovrebbe risultare del tutto scontato ed ovvio che l’ente possa utilizzare tutte le risorse disponibili del bilancio per sostenere anche in parte costi di servizi essenziali per la garanzia del diritto allo studio, costituzionalmente tutelata.
Incredibilmente, invece, i comuni rinunciano quasi del tutto all’onere ed alla dignità dell’amministrazione “attiva”, quella che pondera gli interessi, utilizza le risorse e decide come e dove intervenire, per rifugiarsi sempre più passivamente nell’amministrazione consultiva, quella volta a fornire pareri a supporto delle decisioni. Nella speranza recondita che detti pareri finiscano appunto per contrastare tra loro e, quindi, consentire in ogni caso una decisone o bianca o nera.
La rinuncia alla dignità dell’amministrazione attiva è molto grave e certo alimentata dalla magistratura contabile, proprio a causa dei suoi contrasti. Troppe volte è accaduto che pareri oggettivamente non condivisibili siano, poi, stati oggetto di revisioni di sezioni regionali discordanti, anche se poi non necessariamente in sede nomofilattica, davanti alla Sezione Autonomia, la composizione finale della questione non sempre va nella direzione sperata dagli enti locali o, comunque, condivisibile.
L’esempio più eclatante di pareri che hanno pesantemente condizionato l’attività degli enti locali riguarda la desolante conduzione del problema dei diritti di rogito per i segretari con qualifica equivalente a quella dirigenziale operante negli enti senza dirigenza: le sezioni si sono ostinate per tre anni nel negare la possibilità di riconoscere ai segretari tali diritti, innescando un contenzioso davanti al giudice del lavoro enorme, nel quale le tesi della magistratura contabile sono finite sempre per essere anche aspramente smentite dal giudice ordinario.
Ma, per i comuni è possibile non impantanarsi nella passività della ricerca a qualsiasi costo del parere e non rifugiarsi in quella sorta di “ipse dixit” in cui sono stati trasformati i pareri della Corte dei conti?
La risposta è chiara: sì, certo. Non solo i comuni possono, ma nell’esercizio della loro funzione di amministrazione attiva dovrebbero ricordare che i pareri, come scritto sopra, sono solo un “supporto” alla decisione, non la sostituiscono.
E’, allora, il caso di eliminare la radicata opinione della vincolatività dei pareri espressi dalle sezioni regionali di controllo. I pareri da queste emanati non sono vincolanti: come tali, quindi, gli enti se ne possono discostare, ovviamente argomentando molto bene le ragioni giuridiche a fondamento di una visione non conciliabile con quella espressa dal parere.
Per tornare alla questione dello scuolabus, non sarebbe stato per nulla difficile osservare l’incompletezza e l’eccessiva rigidità della pronuncia della Sezione Piemonte, per giungere alle stesse – del tutto ovvie – conclusioni della Sezione Puglia.
Gli enti, tuttavia, sembra abbiano un timore riverenziale invincibile di scegliere assumendosi la responsabilità della decisione di amministrazione attiva.
Ma, fanno male. Perché, appunto, i pareri delle sezioni regionali non sono vincolanti. Non lo sono sia perché la legge 131/2003 non li qualifica come tali, né potrebbe: altrimenti, la magistratura contabile di fatto sarebbe investita di un potere gestionale del quale un potere indipendente non può essere dotato.
Non lo sono, poi, soprattutto perché è la stessa giurisprudenza contabile a qualificare l’attività del controllo collaborativo come non vincolante. La sentenza della Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, 4 maggio 2017, n. 15, occupandosi della questione sancisce: “Giova, infatti, precisare che la già richiamata sentenza n. 39/2014 della Corte Costituzionale ammette la giustiziabilità delle sole deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo con effetti “imperativi” ed “inibitori”, escludendola, a contrario, per tutte le altre tipologie di deliberazioni di controllo, ivi compresa quelle emesse nell’ambito dell’attività consultiva ai sensi della legge n. 131 del 2003, che non hanno efficacia vincolante per l’Ente richiedente”.
Solo le pronunce, quindi, che impongano o vietino alle amministrazioni locali comportamenti ed azioni (misure correttive, per esempio, ai fini del rientro da situazioni di dissesto) possono essere oggetto di ricorso avanti alle giurisdizioni civili o amministrative e, quindi, “giustiziabili”. Non i pareri, contro i quali non è ammessa alcuna forma di tutela in giudizio, proprio perché né impongono né vietano alcunchè all’ente richiedente, come a tutti gli altri enti.
I pareri, come in maniera chiarissima espongono le Sezioni Riunite, “non hanno efficacia vincolante”.
Questa semplice e corretta osservazione dovrebbe di per sé essere sufficiente:
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
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