Dirigenti, giudici e Mef non possono sostituirsi alle parti sociali sulla retribuzione di risultato

Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro – Sentenza 7 agosto 2019, n. 21166

Servizi Comunali Trattamento economico
di Redazione: Galli Gianluca
03 Settembre 2019

MASSIMA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21166 del 7 agosto 2019, ha affermato che il giudice non può sostituirsi alle parti sociali nella determinazione del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici, né il ministero dell'Economia e delle Finanze è abilitato a indicare una via alternativa per remunerare le funzioni di vicesegretario svolte dal dirigente, se la contrattazione collettiva non ha previsto nulla per remunerare queste funzioni.

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