Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Copertura dei costi del trasporto scolastico, importante apertura della Corte dei conti Puglia

Servizi Comunali Trasporto scolastico
di Di Filippo Amedeo
03 Settembre 2019

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                                

Copertura dei costi del trasporto scolastico, importante apertura della Corte dei conti Puglia

Amedeo Di Filippo

 

Dopo che la sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti ha dichiarato lo scorso giugno che il quadro normativo non consente l'erogazione gratuita del servizio di trasporto pubblico scolastico, che deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria derivante dalla partecipazione diretta degli utenti, e dopo un intervento legislativo annunciato e non ancora formalizzato, la sezione Puglia interviene a lanciare un’ancora di salvezza ai Comuni riconoscendo loro la possibilità di avvalersi delle contribuzioni regionali e di attingere al proprio bilancio nel rispetto della clausola d’invarianza finanziaria.

La sezione Piemonte

La sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti, con la deliberazione n. 46 del 6 giugno scorso, ha negato la gratuità del servizio di trasporto pubblico scolastico, che deve invece avere una adeguata copertura finanziaria derivata dalle quote di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota che, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, deve essere finalizzata ad assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio.

L’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 63/2017 infatti affida alle Regioni e agli enti locali l’onere di assicurare il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico, da erogare su istanza di parte e “dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati”.

I giudici contabili della sezione Piemonte hanno ricordato che il trasporto scolastico è escluso dalla disciplina dei servizi pubblici a domanda individuale, come tale non contemplato tra quelli classificati dal Dm 31 dicembre 1983, per cui l’ente locale deve fissare tariffe adeguate a coprirne i costi. Occorre dunque applicare l'art. 117 del Tuel, secondo cui le tariffe costituiscono il corrispettivo dei servizi pubblici e devono essere determinate in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. Questo comporta che l’erogazione del servizio di trasporto scolastico non può essere gratuita per gli utenti e la sua copertura deve avvenire mediante i corrispettivi versati dai richiedenti il servizio in modo che le quote di partecipazione finanziaria concorrano alla copertura integrale della spesa.

L’intervento legislativo

A fronte della vibrante protesta avanzata dall’Anci in nome di tutti i Comuni, il Governo ha preso le redini della questione e introdotto un apposito articolo nel c.d. “decreto salva-precari”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 agosto con la formula “salvo intese”: l’art. 5 dispone che, fermo restando l’art. 5 del D.Lgs. n. 63/2017, “la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l’equilibrio di bilancio”.

Il problema è che il decreto-legge non ha ancora trovato la strada della pubblicazione in Gazzetta, per via delle note vicissitudini politiche e del più che probabile avvicendamento della compagine governativa, in tempo per la ripresa dell’anno scolastico. L’Anci è tornata a suonare l’allarme tramite la presidente della Commissione istruzione, politiche educative ed edilizia scolastica, secondo cui la mancata approvazione e pubblicazione della norma sul servizio gratuito di scuola bus mette i Comuni in forte difficoltà.

Stabilire per legge che non possa essere prevista una tariffa come contributo per la copertura del costo di esercizio del servizio di scuolabus, ha affermato, significa paralizzare il servizio comunale. E siccome in tutti i Comuni italiani tale servizio è organizzato prevedendo una tariffa a contribuzione e mai a copertura, la mancata approvazione del decreto rende inadempienti e perseguibili le singole amministrazioni.

La sezione Puglia

A metterci una pezza ci ha pensato la sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti con la deliberazione n. 76 del 25 luglio (nel file allegato), che condivide l’orientamento espresso dai colleghi del Piemonte ma inserisce una precisazione che ne rende l’applicazione meno ardua. Pur nell’obbligatorio rispetto dell’economicità del servizio, presupposto essenziale per consentire l’effettività e la continuità della sua erogazione, i magistrati contabili inseriscono due chiarimenti di non poco conto.

Il primo riguarda la possibilità per i Comuni di inserire, tra le risorse volte ad assicurare l'integrale copertura dei costi, le eventuali contribuzioni regionali quali quelle destinate al diritto allo studio. Risorse per la verità sempre più risicate e dunque destinate ad arginare il problema in via del tutto marginale e comunque in maniera dipendente dalla volontà e dalle disponibilità di bilancio delle singole Regioni.

Ben più interessante il secondo chiarimento, che concerne la possibilità per il Comune di poter destinare, nella propria autonomia finanziaria, specifiche risorse a due condizioni:

  1. purché reperite nel rispetto della clausola d’invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri”, clausola interpretata dalla Corte costituzionale nel senso che l’amministrazione deve provvedere attingendo alle "ordinarie" risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente, per cui non preclude la spesa "nuova" solo perché non precedentemente sostenuta o maggiore rispetto alla precedente laddove prevista; di conseguenza, si tratta di spese rese possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono e cioè se non viene alterato l'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente, proprio perché il criterio di invarianza è fissato con riguardo agli effetti complessivi e non comporta in sé la preclusione di un eventuale aggravio di spesa, purché venga "neutralizzato" tramite compensazione con altre scelte di bilancio produttive di risparmi o di maggiori entrate;
  2. con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza”, talché questo minore aggravio deve corrispondere alle maggiori risorse recuperate dai contributi regionali ovvero dal bilancio proprio, con corrispettiva e specifica dimostrazione del bilanciamento delle poste, da evidenziare ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 55/1983 e dell’art. 172, comma 1, lett. c), del Tuel, a mente del quale occorre allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con la quali sono determinati i tassi di copertura in percentuale del costo dei servizi a domanda individuale.

2 settembre 2019

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