Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo

Omessa pubblicazione dei dati su incarichi di collaborazione e consulenza. No sanzioni ANAC.

Servizi Comunali Trasparenza
di Palumbo Pietro Alessio
09 Settembre 2019

Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo                                                                                          

Omessa pubblicazione dei dati su incarichi di collaborazione e consulenza. No sanzioni ANAC.

Pietro Alessio Palumbo

 

L’ANAC non è competente nell’irrogazione delle sanzioni previste per omessa pubblicazione delle informazioni concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza poiché le violazioni e le relative sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione si riferiscono a fattispecie di inadempimento standardizzate in cui non è inclusa la violazione delle
misure di trasparenza per omessa pubblicazione dei dati
riferiti a collaboratori o consulenti. Con la Delibera 670/2019 (nel file allegato), l’ANAC fa luce sulla natura delle sanzioni previste nel caso di omessa pubblicazione delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza di cui all’art. 15 del D.Lgs. 33/2013.

 

La disciplina normativa

Con riguardo agli incarichi di collaborazione e consulenza, la normativa prevede la pubblicazione, entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla sua cessazione, degli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; del  curriculum vitae; dei  dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; dei  compensi percepiti. Si badi bene che la pubblicazione costituisce condizione ineludibile affinché l’atto di conferimento sia efficace e i compensi dei titolari dei suddetti incarichi vengano liquidati. In caso di omessa pubblicazione dei dati, la normativa prevede che il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del “procedimento disciplinare”, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario. A ben vedere il D.Lgs. 33/2013 attribuisce all’Autorità specifici compiti, che esercita d’ufficio o su segnalazione, al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. Compiti di vigilanza sono altresì attribuiti al Responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente che è tenuto a svolgere stabilmente un’attività di monitoraggio sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Consegue il potere del Responsabile anticorruzione di segnalare gli inadempimenti rilevati, in relazione alla gravità, all’organismo indipendente di valutazione, all’organo di indirizzo politico, all'ANAC o all'ufficio di disciplina. La normativa stabilisce che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla qualità delle prestazioni individuali dei responsabili. E’ inoltre prevista l’irrogazione di sanzioni pecuniarie per la violazione degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione nei confronti dei soggetti tenuti a comunicare i dati.

 

Natura dei poteri di accertamento e delle violazioni

Da quanto premesso può dedursi che il sistema di vigilanza posto dal D.Lgs. 33/2013 è fondato sia sul potere di accertamento da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione, delle violazioni degli obblighi di pubblicazione, sia sull’autonomo potere di verifica, accertamento e segnalazione delle violazioni da parte del Responsabile anticorruzione di ogni pubblica amministrazione. Ne deriva che l’ANAC accerta l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente esercitando poteri ispettivi e d’ordine potendo disporre di procedere - come visto entro un termine non superiore a trenta giorni - alla pubblicazione dei dati e documenti mancanti, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. L’Autorità, accertate le violazioni, segnala l'illecito all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del relativo procedimento a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. Può segnalare, altresì, gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. Detto illecito ha natura disciplinare. Il potere di accertamento di ANAC non esclude l’esistenza di un autonomo potere di verifica, accertamento e segnalazione in capo ad ogni singola amministrazione. Dal che, qualora il Responsabile anticorruzione dell’ente riscontri l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni sugli incarichi di consulenza o collaborazione, spetta alla singola amministrazione individuare e irrogare la sanzione disciplinare prevista. In ogni caso, sia nel caso in cui il procedimento disciplinare sia nato su segnalazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, che su segnalazione del Responsabile anticorruzione dell’ente, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, costituisce elemento di valutazione per la responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili coinvolti.  

 

No all’applicazione analogica della disciplina

Corollario è dunque che deve, escludersi l’applicazione “analogico-estensiva” ai procedimenti disciplinari in esame, della disciplina sulle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013, e per conseguenza la competenza dell’Autorità nazionale anticorruzione ad irrogare le sanzioni previste nel caso di omessa pubblicazione delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, poiché le violazioni e le relative sanzioni si riferiscono a fattispecie di inadempimento in tutta evidenza tipizzate dalla vigente normativa.

5 settembre 2019

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