Approfondimento di Gianluca Della Bella

Pubblicato l’undicesimo decreto correttivo dei principi contabili

Servizi Comunali Bilancio

24 Settembre 2019

Approfondimento di Gianluca Della Bella                                                                                                           

Pubblicato l’undicesimo decreto correttivo dei principi contabili

Gianluca Della Bella

                            

Premessa

Nella riunione del 19 giugno 2019 la Commissione Arconet ha approvato lo schema di decreto correttivo dei principi contabili e contestualmente ha aggiornato alcuni schemi contabili, conseguenti alle suddette modifiche. In considerazione della rilevanza delle novità introdotte, la Commissione ha dedicato una particolare attenzione ai tempi di entrata in vigore delle proposte di aggiornamento. In particolare, le modifiche riguardanti lo schema del bilancio di previsione si applicheranno con riferimento al preventivo 2020-2022, ad eccezione dei prospetti a/1), a/2 e a/3 (riguardanti rispettivamente la quota accantonata, vincolata e destinata agli investimenti del risultato di amministrazione presunto), che saranno redatti a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023, mentre gli aggiornamenti riguardanti lo schema di rendiconto dovranno essere applicati con riferimento al consuntivo dell’esercizio 2019. In merito ai nuovi schemi del quadro generale riassuntivo e dei prospetti degli equilibri invece, per evitare un aggravio alla gestione degli enti, la Commissione ha ritenuto preferibile attribuire, per l’esercizio 2019, natura conoscitiva ai saldi riguardanti “l’equilibrio di bilancio” e “l’equilibrio complessivo”.

Le modifiche discusse ed introdotte dalla Commissione Arconet, sono state successivamente recepite con il Decreto 1° agosto 2019, emanato dal MEF di concerto con il Ministero degli Interni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  che è stato pubblicato nella G.U. n.196 del 22 agosto 2019.

 

Le principali modifiche

Le principali modifiche introdotte con il citato Decreto 1° agosto 2019 hanno riguardato l’aggiornamento del Principio Contabile Generale numero 16 riguardante la competenza finanziaria, l’aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione (Allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011), l’aggiornamento del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011) e l’aggiornamento del principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale  (Allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011). Contestualmente alla modifica dei principi contabili, sono stati aggiornati i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo, gli equilibri e gli elenchi analitici delle componenti del risultato di amministrazione.

 

L’aggiornamento dei principi contabili generali

Il Principio Contabile Generale n.16 (Allegato n.1 al D. Lgs. 118/2011) è stato aggiornato nella parte riguardante la possibilità di finanziare spese di investimento future con il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente. In particolare, gli investimenti imputati nelle annualità successive del bilancio di previsione possono essere coperti dal saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, delle entrate vincolate nel risultato di amministrazione, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni o pagamenti.

Naturalmente resta ferma la disposizione che prevede che la copertura finanziaria di investimenti tramite l’avanzo di amministrazione di parte corrente non può essere attivata fino all’approvazione del rendiconto.

 

L’aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione Allegato 4/1

Il Principio Contabile applicato della programmazione è stato oggetto di diverse modifiche che riguardano l’introduzione dell’obbligo di elencare in maniera analitica in un prospetto:

- le risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto, (l’obbligo vige nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);

- le risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l’obbligo vige nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto);

le risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l’obbligo vige nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto).

Altra novità introdotta dal Decreto 1° agosto 2019 è la previsione e l’illustrazione, nella nota integrativa al bilancio di previsione, degli elenchi analitici delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti dell’avanzo di amministrazione.

Inoltre il Decreto prevede una modifica sostanziale dei prospetti relativi agli equilibri di bilancio, a quello del risultato di amministrazione ed al quadro generale riassuntivo, con l’obiettivo di illustrare in modo analitico e trasparente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica introdotti con la Legge di Bilancio 2019.   

 

L’aggiornamento del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2

Anche il Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria –Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 –  è stato aggiornato dal Decreto 1° agosto 2019.  La prima innovazione riguarda l’introduzione della disciplina delle anticipazioni di liquidità diverse da quelle erogate dal tesoriere dell’ente. Infatti, con il nuovo paragrafo 3.20 bis viene indicata la modalità di contabilizzazione  delle anticipazioni di cassa, diverse da quelle di tesoreria, che devono essere contabilizzate tra le accensioni di prestiti anche se non costituiscono indebitamento ai sensi dell’art.119 della Costituzione e che di norma si estinguono entro un anno. Le altre anticipazioni che al contrario non si chiudono entro l’esercizio, sono registrate (per la parte incassata e non restituita al termine dell’esercizio) costituendo apposito fondo che confluisce nell’avanzo di amministrazione in modo da non permettere all’ente un’espansione impropria della spesa.

Un’ulteriore modifica del principio contabile applicato Allegato 4/2 riguarda la contabilizzazione delle spese per l’erogazione degli incentivi delle funzioni tecniche che, oltre ad essere imputate tra gli stanziamenti di spesa per lavori, servizi e forniture (al Titolo II per i lavori ed al Titolo I per servizi e forniture), devono essere registrate anche tra le spese di personale, sterilizzando gli effetti contabili attraverso l’emissione di mandati e reversali in compensazione.

Un’altra novità introdotta dall’undicesimo decreto correttivo è la possibilità di ridurre gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi contenzioso nel corso dell’anno, se durante l’esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione, si riduca per effetto della conclusione delle stesse procedure giudiziali.

Infine, nell’Appendice tecnica al Principio Contabile 4/2, viene introdotto l’esempio numero 12 relativo alle modalità di contabilizzazione dei rimborsi incondizionati degli addebiti diretti SEPA, previsti dal legislatore in attuazione dell’art.13, comma 3 bis, del D. Lgs.11/2010 coordinato con il D. Lgs.218/2017.   

 

 

Aggiornamento del principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale  Allegato 4/3

Il principio Contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale è stato adeguato in merito alle modalità di contabilizzazione finanziaria degli incentivi tecnici. In particolare, gli accertamenti al Titolo III dell’Entrata, necessari a sterilizzare contabilmente la doppia contabilizzazione delle spese degli incentivi, non concorre a determinare la formazione di ricavi. Al tempo stesso le spese correlate a tali entrate non concorrono alla formazione di costi. In definitiva la contabilizzazione delle erogazioni degli incentivi tecnici non rileva ai fini della determinazione del risultato  nel conto economico dell’ente. 

 

Conseguenti aggiornamenti del piano dei conti e degli schemi di bilancio e del rendiconto per tener conto delle citate modifiche ai principi contabili

Per tenere conto delle modifiche introdotte ai principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria, il Decreto 1° agosto 2019 ha apportato anche delle correzioni agli schemi di bilancio di previsione finanziario e di rendiconto al fine di:

- adeguare le voci di bilancio in merito alle anticipazioni di liquidità diverse da quelle del tesoriere;

- definire i saldi di competenza in materia di equilibri di bilancio;

- adeguare il quadro generale riassuntivo ed i prospetti degli equilibri;

- prevedere gli elenchi analitici delle quote di avanzo di amministrazione vincolate, accantonate e destinate ad investimenti;

-  inserire le tabelle dei nuovi parametri di deficitarietà strutturale.

 

Conclusioni

I nuovi prospetti contabili, introdotti dall’undicesimo decreto correttivo, hanno l’obiettivo di esporre i dati con maggiore chiarezza, anche ai fini della dimostrazione della veridicità dei valori di bilancio. Naturalmente, l’adozione dei nuovi prospetti viene favorita dal contestuale aggiornamento dei principi contabili applicati che spiegano in maniera puntuale le modalità di contabilizzazione e di compilazione dei prospetti aggiornati.

23 settembre 2019

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