Installazione strumenti per rilevazione velocità

Risposta al quesito del dott. Marco Massavelli

Quesiti
di Massavelli Marco
01 Ottobre 2019

 

A seguito di diversi esposti presentati da residenti nel Comune ed inerenti pericoli causati da abituali eccessi di velocità in centro abitato, lo scrivente Comune ha necessità di intervenire su un tratto di strada statale attraversante un centro abitato (la Frazione ……..).

Trattasi della Strada Statale n° .. “del Colle di ……”, molto frequentata da moto, auto e mezzi pesanti sia nei giorni feriali che in quelli festivi (questi ultimi non da camion o altro ma con notevoli aumenti di transiti sia di moto che di auto).

Il tratto di statale interessato attraversa il centro abitato, formalmente riconosciuto tale, della Frazione “……….” e riveste la caratteristica di “traversa interna” come da Verbale di Delimitazione sottoscritto tra ANAS ed il Comune, nella quale vige il limite dei 30 km/h.

Al fine di individuare l’attività più idonea per contrastare, nell’auspicio eliminare, i pericoli derivanti dagli eccessi di velocità (ci preme precisare che tale è il principio ispiratore: non c’è da parte  nostra neppure il minimo pensiero del “fare cassa” anzi, esattamente l’opposto), si sono effettuati sopralluoghi congiunti con polizia, polizia locale, ANAS etc., nonché contatti con ditte del settore, a seguito dei quali è emerso quanto segue (posto che in qualunque delle ipotesi che verranno indicate verrebbero comunque rispettate le prescrizioni circa la segnaletica di preavviso):

  1. non è legittima l’installazione di un impianto fisso, automatico e non presidiato, di rilevazione di velocità con sistema di acquisizione immagini per la successiva elevazione di sanzioni per eccesso di velocità;
  2. l’impianto di cui al punto precedente è installabile ma le sanzioni possono essere elevate solamente in caso di rilevamenti effettuati con presenza di polizia locale (o anche solo del sindaco in rappresentanza del Comune + operatori abilitati all’uso di tali apparati). Tuttavia parrebbe vigente l’obbligo della immediata contestazione dell’infrazione che richiederebbe la presenza di agenti poco dopo l’apparecchio di rilevamento. In tal caso però, per noi, subentrerebbe l’assenza, su entrambe le direzioni, di spazi sufficienti per l’effettuazione di tali operazioni anche per questioni di sicurezza, da talché emergerebbe l’illegittimità della procedura;
  3. l’ipotesi di installazione di colonnine arancioni (cd. “Velo Ok” che a parere dello scrivente posseggono il migliore effetto deterrente) parrebbe analogamente non percorribile per le analoghe ragioni di cui al punto precedente cioè l’impossibilità per la mancata contestazione, posto che ovviamente il  rilevamento potrebbe avvenire solamente in presenza di personale in prossimità dell’apparato quando presente e/o funzionante;
  4. non è neppure legittima l’installazione di un impianto semaforico “intelligente”, cioè normalmente verde ma in grado di rilevare la velocità degli utenti e diventare rosso in caso di superamento del limite, fotografando poi tutti i soggetti che dovessero transitare a semaforo rosso (con conseguente elevazione di sanzione per tale infrazione e non per l’eccesso di velocità in sé);
  5. non è infine legittima la realizzazione di passaggi pedonali rialzati o dossi dissuasori di velocità anche per questioni legate alla sicurezza della circolazione ma anche per tutela del bilancio del Comune (possibili richieste di risarcimenti per danni ai veicoli). Questa però la riteniamo l’ipotesi più remota stanti anche le potenziali problematiche di inquinamento acustico connesse e l’effetto disagio alla libera circolazione essendo una strada di alto scorrimento.

 

 

Alla luce di quanto sopra, parrebbe quindi impossibile qualunque tipo di intervento tra quelli suddetti. E francamente non pare ne esistano altri.

Pertanto con la presente si pongono i seguenti quesiti (con riferimento puntuale al precedente elenco):

    1. è effettivamente illegittimo il funzionamento di un impianto fisso con l’elevazione di sanzioni, non presidiato?
    2. Esiste quindi l’obbligo del presidio ad ogni funzionamento ma anche della immediata contestazione dell’infrazione per l’elevazione della sanzione?
    3. Vedere punto 2,
    4. È illegittimo il funzionamento dell’impianto semaforico intelligente (e quindi se si verificasse un incidente a causa della presenza del rosso, il Comune è passibile di dover risarcire)? E’ altresì illegittima l’elevazione della sanzione, in assenza di presidio e/o di immediata contestazione, per passaggi a semaforo rosso?
    5. Possono essere realizzati dossi artificiali o passaggi pedonali rialzati con funzioni di riduzione obbligata della velocità, su strada statale ad alto scorrimento (ancorchè traversa interna in centro abitato)?
    6. In ultimo, ed al di fuori delle ipotesi elencate, quali sono i requisiti perché sia legittima la vigenza del limite dei 30 km/h su tale tipo di strada e limitatamente al tratto di “traversa interna”?
Risposta

1. è effettivamente illegittimo il funzionamento di un impianto fisso con l’elevazione di sanzioni, non presidiato?

Per dirimere in maniera esaustiva la questione, è necessario innanzitutto riferirsi a quanto disposto dall’articolo 4, legge 1 agosto 2002, n. 168, di conversione del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121.

Tale norma specifica che:

Art. 4.

1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresi' utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalita', delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del traffico o all'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.

3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalita' di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

E’ necessario, quindi, verificare se la strada interessata sia una strada extraurbana principale, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera B, codice della strada, ovvero, di cui alla lettera C.

Da quanto riferito nel quesito, si presume, con ragionevole certezza, che tale strada rientri nella succitata lettera C, o, addirittura lettera D : in tale caso, la possibilità di installare dispositivi fissi per il rilevamento del superamento dei limiti di velocità è subordinato al fatto che il tratto di strada ove dovrebbe installarsi l’apparecchio sia inserito in apposito decreto prefettizio.

Se il parere per tale installazione è stato negativo, si presume che il tratto di strada interessato non sia, quindi, inserito nel decreto prefettizio: si potrebbe, quindi, richiedere alla Prefettura, previa dettagliata relazione di Polizia Locale e Polizia Stradale, l’inserimento del tratto di strada all’interno del suddetto decreto prefettizio, per consentire l’accertamento con postazione di controllo fissa (in considerazione, soprattutto, del fatto che non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione).

 

2. Esiste quindi l’obbligo del presidio ad ogni funzionamento ma anche della immediata contestazione dell’infrazione per l’elevazione della sanzione?

Nel caso in cui non sia installato dispositivo fisso, a norma dell’articolo 4, legge 168/2002, per il quale, a norma del comma 4, è possibile l’accertamento senza la presenza degli agenti preposti e senza necessità di contestazione immediata della violazione, per l’accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada si applica, come è noto, la regola generale prevista dall’articolo 200, codice della strada, e cioè l’obbligo di contestazione immediata della violazione.

 

4. È illegittimo il funzionamento dell’impianto semaforico intelligente (e quindi se si verificasse un incidente a causa della presenza del rosso, il Comune è passibile di dover risarcire)? E’ altresì illegittima l’elevazione della sanzione, in assenza di presidio e/o di immediata contestazione, per passaggi a semaforo rosso?

Con vari pareri, il Ministero, facendosi forte anche della sentenza della Corte di Cassazione Civile sez.II 4/12/2007 n. 26359 ribadisce l’illegittimità dell’uso dei semafori regolati dalla velocità dei veicoli in avvicinamento all’intersezione, rifacendosi ad un indirizzo ormai consolidato (es. Nota Ministero dei trasporti 17/7/2007 n. 067851 , nota del Ministero dei trasporti 12/6/2007 prot. 0056296 e altre).

Quelli che impropriamente vengono definiti "semafori intelligenti", infatti, non sono omologati per regolare i tempi in base alla velocità dei veicoli, come strumenti di limitazione della velocità e pertanto il loro utilizzo risulterà in violazione di legge e per questo sanzionabile, secondo il Ministero, ai sensi dell’articolo 45, commi 7 e 9 del codice della strada.
In merito va infatti ricordato che le apparecchiature utilizzate per la regolazione della circolazione devono essere approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 45 del Codice della stradadell'articolo 41, comma 8, il quale prevede in via speciale l'omologazione degli impianti semaforici; una volta omologate non possono che essere utilizzate nei limiti del disciplinare di approvazione.

 

5. Possono essere realizzati dossi artificiali o passaggi pedonali rialzati con funzioni di riduzione obbligata della velocità, su strada statale ad alto scorrimento (ancorchè traversa interna in centro abitato)?

Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale Protocollo 2867/2001

OGGETTO: Attraversamenti pedonali rialzati

Con riferimento alla nota a margine si comunica che gli attraversamenti pedonali rialzati non possono essere classificati come dossi di rallentamento della velocità ai sensi dell'articolo 179 del regolamento di esecuzione ed attuazione, perché la loro geometria è diversa da quanto previsto dalla norma richiamata e non possono essere segnalati come rallentatori di velocità.

Le stesse opere si configurano quale modifica al profilo longitudinale di una strada e per esse non occorrono particolari autorizzazioni di questo ufficio quanto piuttosto di motivazioni tecniche di opportunità o necessità che lo stesso ente può e deve valutare.

Tali opere possono essere eseguite dall'Ente proprietario della strada, utilizzando esclusivamente materiali previsti dalla vigente normativa, e garantendo comunque la percorribilità della strada, assumendosi la responsabilità di eventuali inconvenienti o danneggiamenti di veicoli che abbiano a verificarsi per effetto di tali modifiche

Il Dirigente Tecnico
Ing. Francesco Mazziotta 

 

MINISTERO DELL'INTERNO 

 Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale
Servizio Polizia Stradale - Divisione 1^ N.3OO/A/45182/1O3/12/12
Roma, 7 settembre 1999

OGGETTO: Segnali complementari - Rallentatori di velocità. Quesito. (Dossi artificiali)

In riferimento al quesito in oggetto, relativo ai rallentatori di velocità ed in particolare ai dossi artificiali, si comunica che ai sensi dell'art.179 comma 1 del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, su tutte le strade possono essere adottati sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio. Ai commi 2 e 3 dello stesso articolo sono poi fissate le caratteristiche e le modalità di installazione.

Ciò posto, particolari limiti sono previsti dai successivi commi 4 e 5 in ordine all'adozione dei dossi artificiali.

A differenza di quanto avviene per i sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, acustico o vibratorio, adattabili su tutte le strade, l'installazione dei dossi artificiali risulta condizionato sia in ordine al tipo di strada ed alla sua destinazione funzionale, sia in relazione ai limiti massimi di velocità in essa consentiti, che in ogni caso non possono superare i 5O Km/h.

Per l'installazione dei dossi artificiali, pertanto, sono richieste le seguenti condizioni:

a) presenza di strade residenziali, parchi pubblici e privati, residence e luoghi simili;

b) esistenza di limiti massimi di velocità consentiti per ciascuna strada interessata così come di seguito indicato:

- uguale o inferiore a 5O Km/h (per l'utilizzo di dossi di altezza non superiore a 3 cm. e larghezza non inferiore a 6O cm.);

- uguale o inferiore a 4O Km/h (per dossi di altezza non superiore a 5 cm. e larghezza non inferiore a 9O cm.);

- uguale o inferiore a 3O Km/h (per dossi di altezza non superiore a 7 cm. E larghezza non inferiore a 12O cm.);

c) presenza di strade che non costituiscono itinerari preferenziali per i veicoli di soccorso o di pronto intervento;

d) esistenza di una particolare zona del territorio comunale, da delimitarsi come zona residenziale, all'interno della quale, qualificare le strade come strade residenziali.

Attesa l'assenza nel Codice di una specifica definizione della normativa di strada residenziale, mentre per converso, com'è noto, la disposizione dell'art.3 comma 1 n.58 del Codice fornisce la definizione di zona residenziale, appare possibile identificare dette aree, solo sulla scorta della zonizzazione prevista dai singoli strumenti urbanistici generali (PP.RR.GG.) ed in particolare facendo riferimento alle zone territoriali omogenee (opportunamente identificate nelle apposite cartografie) nelle quali la definizione e le modalità di intervento fanno capo alle normative tecniche di attuazione dei medesimi strumenti urbanistici generali, in relazione alle disposizioni del Codice della Strada.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Piscitelli

 

6. In ultimo, ed al di fuori delle ipotesi elencate, quali sono i requisiti perché sia legittima la vigenza del limite dei 30 km/h su tale tipo di strada e limitatamente al tratto di “traversa interna”?

A norma dell’articolo 142, codice della strada, in riferimento ai limiti di velocità massimi stabiliti dalla legge, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri stabiliti dalla medesima norma  (sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, e sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio) renda opportuna la determinazione di limiti diversi.

Per cui non esistono requisiti specifici fissati dalla legge per la vigenza del limite dei 30 km/h, ma esiste la valutazione dell’ente proprietario della strada che ritiene necessaria la fissazione del limite dei 30 km/h, per garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela della vita umana, nello specifico tratto di strada, in considerazione dell’intensità del traffico, delle condizioni atmosferiche prevalenti e dei dati di incidentalità, in tale località, nell’ultimo quinquennio.

27 settembre 2019                 Marco Massavelli

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