Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Contrasto all’evasione dei tributi locali: l’art. 15-ter del “decreto crescita”
Servizi Comunali Entrate tributarieApprofondimento di Luciano Catania
CONTRASTO ALL’EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI: L’ART. 15-TER DEL “DECRETO CRESCITA”
Luciano Catania
Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica individuale del richiedente, che rimuovono gli impedimenti all’esercizio di attività che formano oggetto di diritti soggettivi o di potestà pubbliche preesistenti.
Per questo motivo il rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni è subordinato alla verifica della sussistenza di una serie di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.
Il “Decreto Crescita” (Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58), con l’art. 15-ter del D.L. 34/2019, introduce, per gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive la possibilità di disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
E’ chiaro che si tratta di una norma di particolare sfavore per una categoria di contribuenti: quelli che devono richiedere licenze, autorizzazioni o concessioni per esercitare una determinata attività.
La norma non prevede che il debito tributario nei confronti del Comune abbia una certa rilevanza o sia divenuto definitivo, ma semplicemente che l’ente impositore lo abbia rilevato.
La disparità di trattamento tra contribuenti è giustificata dal fatto che la norma di sfavore è contemperata dall’estensione della sfera giuridica individuale del richiedente che, se in regola con i pagamenti, ottiene la rimozione degli impedimenti all’esercizio di alcune attività.
A differenza di quanto previsto dal comma 4, dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, l’art. 15-ter pone l’attenzione solo sulla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti e non sulle violazioni gravi e definitivamente accertate.
Secondo il comma 4, dell’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016: Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
L’ANAC – Ufficio Precontenzioso e Pareri – con il parere 2211/2019 – ha chiarito che le cause di esclusione dalle gare, di cui al comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non distinguono tra tipologie di tributi, richiamando i soli parametri della gravità della violazione e della definitività dell’accertamenti.
Pertanto anche il mancato pagamento di imposte e tasse locali determina l’esclusione dalle gare di appalto.
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di tributi superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Per gravi violazioni si intendono quelle derivanti da un omesso pagamento superiore a 5.000 euro, come normato dalla L. n. 205/2017, che ha ricondotto a tale soglia il limite del D.P.R. n. 602/1973.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
L’esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o, impegnandosi in modo vincolante a pagare, le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Il “Decreto crescita” subordina il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e la Scia alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali, senza che assuma alcun rilievo la gravità della violazione, il momento accertativo della stessa e la definitività dello stesso accertamento.
L’art. 15-ter prevede l’intervento del Comune in tre momenti: rilascio, rinnovo ed in corso di esercizio, determinando che la licenze (o autorizzazione o concessione) possa non essere rilasciata, non essere rinnovata, essere sospesa o revocata.
La subordinazione del rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni alla verifica della regolarità dei pagamenti è facoltativa e può essere applicata solo previa emanazione di regolamento, da parte del Consiglio Comunale.
Il fatto che il legislatore lasci facoltà ai Comuni di disciplinare la materia, lascia presupporre che il singolo Ente possa limitare la subordinazione del rilascio solo alle irregolarità di importo superiore ad una soglia definita con regolamento.
Il singolo Ente può decidere, con norma regolamentare, anche se ancorare il rilascio o il rinnovo al regolare pagamento di tutti i tributi venuti in essere oppure ai crediti tributari definitivamente accertati (così, però, limitando fortemente la forza antievasione della norma).
Per i crediti tributari in autoliquidazione, ad esempio, la verifica della regolarità dei pagamenti è efficace se effettuata rispetto alla loro naturale scadenza, mentre per quelli che vanno pagati in seguito ad avviso bonario, la verifica dev’essere successiva all’invio dell’invito a pagare.
E’ sicuramente opportuno che il Regolamento preveda la possibilità di rilasciare le licenze, autorizzazioni e concessioni ai richiedenti che si siano impegnati, in modo vincolante, a pagare i tributi dovuti, compresi eventuali interessi e sanzioni, purché l'impegno siano stato formalizzato prima del rilascio.
Il regolamento deve disciplinare anche le conseguenze di un’eventuale rateizzazione del debito e dell’eventuale sospensione dell’accertamento in sede amministrativa o giudiziale, nonché le conseguenze del mancato pagamento di una o più rate.
Le procedure interne di verifica della regolarità della posizione tributaria del richiedente potranno essere disciplinate per via regolamentare.
Nel caso di accertata irregolarità tributaria, l’ufficio competente provvederà a notificare al contribuente interessato apposita comunicazione preventiva di diniego della richiesta o di sospensione dell’attività di cui alle autorizzazioni, concessioni o altro atto similare.
Non appare superfluo evidenziare che il rilascio, il diniego, la sospensione e la revoca di un’autorizzazione, licenza o concessione costituiscono procedimento amministrativo, che come tali devono rispettare la L. n. 241/1990.
Il Regolamento potrà anche assegnare un termine per la regolarizzazione dei debiti tributari ed il riesame dell’istanza.
Anche la permanenza in esercizio può essere subordinata alla verifica delle regolarità del pagamento dei tributi locali da parte del titolare di licenza, del soggetto autorizzato o del concessionario.
In tale caso il regolamento dovrà prevedere le modalità di verifica delle situazioni ed una ripartizioni di compiti/responsabilità tra Suap, Ufficio commercio ed Ufficio tributi.
In sede di prima applicazione, può essere stabilito un termine entro il quale la struttura che si occupa delle attività commerciali dovrà provvede ad inviare all’Ufficio Tributi l’elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.
L’Ufficio Tributi provvederà ad avviare l’attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell’ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all’Ufficio Commercio.
Nel caso in cui l’Ufficio Tributi dovesse riscontrare posizioni di irregolarità tributaria, dovrà provvedere a dare tempestiva comunicazione all’Ufficio Commercio, il quale attiverà le attività conseguenti.
A regime dovrà essere prevista una periodicità delle verifiche.
Al titolare di licenza, autorizzazione o concessione va assegnato un termine per la regolarizzazione, decorso infruttuosamente il quale sarà emesso il provvedimento di sospensione per un periodo determinato, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell’Ente Locale.
Il regolamento dovrà prevedere il termine massimo per la regolarizzazione, pena revoca.
La disciplina locale deve tenere conto anche dei tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l’accertamento e/o la riscossione.
Nel caso di affidamento della gestione dei tributi locali a soggetti terzi, il regolamento dovrà prevedere a carico del soggetto concessionario l’obbligo di cooperare con il Suap (o ufficio commercio) per effettuare le verifiche preventive al rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni.
La norma prevede la subordinazione della regolarità del pagamento dei tributi locali.
E’, quindi, esclusa la possibilità di vincolare il rilascio (o il rinnovo) di licenze, autorizzazioni e concessioni alla verifica della regolarità dei pagamenti di altre entrate, non aventi natura tributaria.
Per tributi comunali possono intendersi tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, con esclusione quindi delle addizionali comunali.
La normazione richiesta dall’art. 15-ter non costituisce un regolamento relativo alle entrate tributarie del Comune bensì una disciplina sul rilascio delle licenze e, quindi, non appaiono applicabili le disposizioni dell’art. 53, comma 16 della L. n. 388/2000 (termine per deliberare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione) e neppure appare obbligatorio il parere che l’organo di revisione, con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento, è chiamato ad esprimere sui regolamenti sull’applicazione dei tributi locali.
L’organo deputato ad approvare la delibera relativa alla verifica dei pagamenti dei tributi locali rispetto al rilascio o rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessione è il Consiglio comunale e non essendo una delibera di approvazione di un regolamento tributario né di approvazione delle tariffe, la stessa non va trasmessa la MEF.
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