Approfondimento di Eugenio De Carlo

Per il rimborso delle spese di viaggio del consigliere comunale conta la residenza effettiva.

Servizi Comunali Rimborso spese viaggio
di De Carlo Eugenio
03 Ottobre 2019

Approfondimento di Eugenio De Carlo                                                                               

PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO DEL CONSIGLIERE COMUNALE CONTA LA RESIDENZA EFFETTIVA.

Eugenio De Carlo

 

E’ questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. V, nella sentenza n. 6359 del 24.9.2019 che ha annullato la decisione di prima cure in ordine al provvedimento comunale che aveva negato ad un sottufficiale della Guardia di Finanza, eletto alla carica di Consigliere comunale del medesimo Comune, il rimborso delle spese di viaggio per recarsi dalla sede di servizio alla sede dell’Ente territoriale per partecipare alle sedute del Consiglio comunale e per assicurare la necessaria presenza ai fini dello svolgimento delle funzioni proprie.

Nell’occasione il diniego era stato motivato sulla base della circostanza che  l’interessato, pur avendo una diversa residenza di fatto, aveva la residenza anagrafica nel Comune stesso in cui era stato eletto.

Il giudice d’appello, tuttavia, ha osservato che  la residenza effettiva non sempre coincide con quella risultante dai registri anagrafici, in quanto la prima  identifica il luogo in cui un soggetto dimora abitualmente, mentre la seconda indica il luogo comunicato al Comune, che potrebbe nel tempo successivo al momento della comunicazione non corrispondere più alla dimora abituale della persona.

Invero, la nozione civilistica di residenza è contenuta all’art. 43 comma 2 C.C., che si riferisce al “luogo in cui la persona ha la dimora abituale”, per tale dovendosi intendere secondo la giurisprudenza il luogo con cui il soggetto ha una relazione di fatto, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali. Inoltre, la residenza civilistica  suddetta si contrappone al domicilio ex art. 43 comma 1 c.c. (che è, invece, una nozione di diritto e corrisponde al luogo in cui la persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”). L’indicazione anagrafica, infatti, non individua inequivocabilmente la residenza civilistica, ma ha rilevanza sul piano probatorio e forma una presunzione circa il luogo di effettiva abituale dimora, che è accertabile con qualunque mezzo di prova ed è desumibile da circostanze univoche e concordanti, tra le quali valore preminente assume proprio lo svolgimento in loco dell’attività lavorativa.

Pertanto, in materia di rimborso delle spese di viaggio sostenute dall’amministratore locale ai sensi dell’art. 84, comma 3, TUOEL, in caso di mancata corrispondenza bisogna tener conto della residenza effettiva, che può essere provata con ogni mezzo, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche.

Se, dunque, l’amministratore non ha la residenza anagrafica nel comune in cui è situato il posto di lavoro, ma vi ha collocato la propria dimora abituale può, comunque, privilegiarsi l’aspetto della tutela dell’espletamento della carica e delle comprovate esigenze connesse all’attività del lavoratore dipendente ed accedere ai fini della rifusione delle spese di viaggio all’orientamento giurisprudenziale in base al quale l’obbligo di residenza previsto per i dipendenti pubblici è assolto anche quando il dipendente abbia stabilito la propria effettiva e permanente dimora nel luogo in cui si trova l’ufficio, assimilandosi il concetto di residenza a quello di residenza di fatto ex art. 43 c.c.

Nella fattispecie, invece, il giudice di primo grado aveva effettuato un’erronea sovrapposizione tra le nozioni di residenza anagrafica e residenza effettiva, a maggior ragione trattandosi di militare il cui luogo di residenza è obbligatoriamente quello della sede di servizio ove dimora abitualmente, (art. 48 del d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545), per cui non poteva dubitarsi che, a prescindere dal mantenimento dell’iscrizione nell’anagrafe dei residenti del Comune, il consigliere avesse la propria residenza effettiva in altro Comune ove prestava servizio, costituendo dato di fatto di comune esperienza quello in base al quale la notevole distanza esistente tra i due luoghi (sede di servizio e residenza anagrafica, quest’ultima coincidente con la sede dell’ente) rendeva pressoché impossibile effettuare giornalmente un siffatto spostamento.

30 settembre 2019

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