Chiarimenti sulla disciplina del Concordato Preventivo Biennale - Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni
Agenzia delle Entrate – Circolare 24 giugno 2025, n. 9/E
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte – Deliberazione 23 settembre 2019, n. 70
Servizi Comunali BilancioMASSIMA
La Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, con la sentenza n. 70 del 23 settembre 2019, ha affermato che dal 1° gennaio 2018, i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione possono essere utilizzati esclusivamente per specifici utilizzi, attinenti prevalentemente a spese in conto capitale, come prescritti dall’art. 1, comma 460, legge n. 232/2006. Ha poi precisato che il legislatore, differentemente da quanto prescritto per gli anni 2016 e 2017, ha ritenuto privilegiare, dal 2018, l’utilizzo delle entrate derivanti da oneri di urbanizzazione, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, senza vincoli temporali. Ha infine affermato che i proventi da oneri di urbanizzazione possono essere vincolati a determinate categorie di spese, ivi comprese le spese correnti, limitatamente agli specifici utilizzi imposti dall’art. 1, comma 460, legge n. 232/2006, ovvero per interventi manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, senza alcun vincolo temporale.
Agenzia delle Entrate – Circolare 24 giugno 2025, n. 9/E
Corte Costituzionale – Sentenza 21 maggio 2025, n. 80
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
ANAC – Delibera n. 236 del 3 giugno 2025
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
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