Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Rinegoziazione mutui
Servizi Comunali Mutui e prestitiApprofondimento di Matteo Barbero
Rinegoziazione mutui
Matteo Barbero
C’è tempo fino al 23 ottobre per la rinegoziazione dei mutui in essere con Cassa Depositi e Presiti. La tempistica è stata fissata dal D.M. 30 agosto 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 369/2019), che ha dato attuazione ai commi 961-964 della L. 145/2018.
L’operazione riguarda i soli mutui degli enti locali trasferiti al Mef in attuazione del D.L. 269/2003 e formalmente gestiti da CDP, che sono elencati puntualmente dall'allegato A al decreto, dove sono riportate tutte le posizioni per ogni ente debitore. Ad essere potenzialmente coinvolti sono circa 3.200 enti, ma per una quota assai limitata dello stock di debito in essere.
La rinegoziazione deve determinare una riduzione totale delle passività a carico degli enti, ferma restando la data di scadenza. Potranno dunque essere rinegoziati solo i mutui per i quali il tasso di interesse dei nuovi piani di ammortamento risulti inferiore a quello originario.
Il piano di ammortamento post rinegoziazione decorrerà dal 1° gennaio 2019 e il debito residuo sarà rimborsato secondo un nuovo piano a tasso fisso, a rate semestrali costanti posticipate.
Poiché alla prima scadenza del 30 giugno 2019 gli enti hanno versato l'importo della rata prevista dal piano originario, entro il 30 novembre la CDP corrisponderà la differenza generata dal minor esborso del nuovo piano.
Lo schema di contratto con la CDP è scaricabile al seguente link:
http://www.dt.mef.gov.it/it/news/rinegoziazione_mutui.html) che dovrà essere stipulato per perfezionare l'operazione.
Si discute su quale sia l’organo competente a formalizzare l’adesione: in generale la competenza sembrerebbe esser e in capo al Consiglio, ma il fatto che non vi sia (a differenza di altre operazioni analoghe) alcun allungamento del periodo di ammortamento potrebbe rendere sufficiente una delibera di Giunta. L’ifel ha sposato la prima tesi, ma la CDP nelle sue faq (peraltro non aggiornate) propende per la prima.
Per la stessa ragione, si ritiene che le economie possano esse utilizzate senza vincoli di destinazione anche al di fuori della deroga prevista dall’art. 7, comma 2, del D.L. 78/2015).
Le associazioni degli enti locali sollecitano da tempo un intervento più ad ampio respiro, che preveda:
Sotto il primo profilo, può essere utile richiamare le proposte già presentate dall’Anci.
RISTRUTTURAZIONE E RIDUZIONE DEBITO ENTI LOCALI
I^ ipotesi
Alla legge 27 dicembre 2017, n.205, dopo il comma 866, sono aggiunti i seguenti: 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera a), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell’economia e delle finanze. 2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l’eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale. 3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione. 4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche: a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro; b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione. 5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2019 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2019. 6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. 7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze. 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2019, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito. 10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9. 11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l’ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell’ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l’ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione. 12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione. 13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all’art. 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122. 14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza. 15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l’attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009. 16. L’avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell’eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario. 17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell’articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
In alternativa
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali in data antecedente il 31 dicembre 2015. 2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo. 3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario. 4. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni riguardanti la ristrutturazione delle posizioni debitorie degli enti locali di natura obbligazionaria sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
II^ ipotesi
2 ottobre 2019
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
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