Approfondimento di Amedeo Di Filippo

L’INPS ha individuato le modalità tecniche per l’accesso all’ISEE precompilata

Servizi Comunali I.S.E.E.
di Di Filippo Amedeo
17 Ottobre 2019

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                                    

L’INPS ha individuato le modalità tecniche per l’accesso all’ISEE precompilata

Amedeo Di Filippo

 

A seguito delle ulteriori modifiche introdotte dal D.L. n. 4/2019, il Ministero del lavoro ha adottato il D.M. 9 agosto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre, con cui provvede ad individuare le modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS.

La DSU

L’art. 10 del D.Lgs. n. 147/2017, modificato a seguito dell’avvio del Reddito di cittadinanza ad opera del D.L. n. 4/2019, dispone che a decorrere dal 2019 l'INPS precompila la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in cooperazione con l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi INPS nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare.

La DSU precompilata può essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti già dichiarate a fini fiscali, per le quali è assunto il valore a tal fine dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazione mendace. Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata.

A decorrere dal 1° gennaio 2020 la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro.

L'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al 25% ovvero un'interruzione dei trattamenti assistenziali.

L’accesso alla precompilata

A seguito delle ulteriori modifiche introdotte dal D.L. n. 4/2019, il Ministero del lavoro ha adottato il D.M. 9 agosto, con cui provvede ad individuare le modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS.

Alla DSU precompilata accedono tutti i soggetti che ne facciano richiesta in due modalità: direttamente o per il tramite di un CAF delegato. Nel caso di accesso diretto, il richiedente si identifica mediante un sistema di autenticazione e fornisce elementi di riscontro riferiti agli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare. Nel caso di accesso tramite CAF, gli elementi di riscontro devono essere forniti anche con riferimento al dichiarante.

L’accesso alla DSU precompilata è consentito a decorrere dal 1° gennaio 2020, ma in via sperimentale è resa accessibile ai nuclei familiari che nel triennio 2016-2018 abbiano presentato una DSU all’INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.

Ad un disciplinare tecnico sono rinviate le specifiche per l’accesso alla DSU precompilata e i meccanismi di delega da parte degli interessati, sulla base di adeguata valutazione d’impatto ai sensi dell’art. 35 del Regolamento generale sulla protezione dei dati. Sono altresì rinviate le misure appropriate a tutela degli interessati e in particolare le specifiche misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il disciplinare è approvato con provvedimento congiunto del direttore dell’INPS e del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Le DSU autodichiarate

Le DSU non precompilate devono avere le seguenti componenti: composizione del nucleo familiare e informazioni necessarie a determinare il valore della scala di equivalenza; indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini ISEE; eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo; identificazione della casa di abitazione; reddito complessivo e componenti reddituali; importo degli assegni periodici effettivamente; ammontare dell’eventuale debito residuo per mutui contratti per l’acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato; componenti del patrimonio; donazioni e autoveicoli o motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, navi e imbarcazioni da diporto.

In sede di attestazione dell’ISEE sono riportate, oltre alle omissioni o difformità eventualmente riscontrate con riferimento al patrimonio mobiliare, esclusivamente le seguenti: al livello del componente, l’elenco dei rapporti di cui risulti intestatario nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria; al livello del nucleo familiare, l’indicazione del superamento del valore delle franchigie.

L’ISEE corrente

L’ISEE corrente è calcolato secondo le modalità di cui all’art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 147/2017, a far data dall’entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU. Ai fini dell’attestazione, l’INPS può rilevare eventuali omissioni o difformità rispetto a quanto dichiarato consultando le comunicazioni obbligatorie di avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro integrate con l’informazione relativa alla retribuzione o al compenso ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 4/2019.

Le modalità con cui dette comunicazioni sono utilizzate dall’INPS per precompilare le dichiarazioni ai fini del calcolo dell’ISEE corrente sono rinviate ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INPS, alla luce dell’evoluzione della disponibilità delle comunicazioni.

12 ottobre 2019

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