Se il Consiglio Comunale non calcola il compenso per i revisori la decisione spetta al giudice contabile

Corte di Cassazione Civile, Sezione II – Sentenza 26 settembre 2019, n. 24084

Servizi Comunali Trattamento economico
di Redazione: Galli Gianluca
16 Ottobre 2019

MASSIMA

La Sezione II della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24084 del 26 settembre 2019, ha affermato che sul compenso al revisore dei conti decide il consiglio comunale. In mancanza di un importo deliberato, il giudice non può applicare in via retroattiva l'ultimo deciso dal consiglio, né l'indennità può essere determinata secondo le tariffe professionali. In questo caso il giudice deve dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 2233 del codice civile secondo cui il compenso per il prestatore d'opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo tariffe e usi, è determinato dal giudice. 

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