Un nuovo strumento di informazione e approfondimento sulla protezione dei dati personali
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
ALT all’Accesso Civico ai documenti: il riesame del Responsabile anticorruzione
Servizi Comunali AccessoApprofondimento di Pietro Alessio Palumbo
ALT all’Accesso Civico ai documenti: il riesame del Responsabile anticorruzione.
Pietro Alessio Palumbo
Nei casi di diniego parziale o totale di accesso civico o in caso di mancata risposta allo scadere del termine per provvedere, non si forma immediatamente il silenzio rigetto, ma il cittadino può attivare la speciale tutela amministrativa interna davanti al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza formulando istanza di riesame, a cui deve essere dato riscontro entro i termini previsti dalla normativa di settore. Questa procedura di “tutela interna” trova base nell'esigenza di assicurare al cittadino una risposta chiara e motivata, attraverso uno strumento rapido e non dispendioso, con il coinvolgimento di un soggetto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che svolge compiti fondamentali nell'ambito della disciplina di prevenzione della corruzione attraverso l'attuazione delle più adeguate misure. Si inserisce in tale contesto la recente sentenza TAR Catania n°2230/2019 (nel file allegato) che ha chiarito gli aspetti preclusivi di tali procedure rispetto ad eventuale tutela giurisdizionale.
Il Responsabile anticorruzione quale soggetto distinto dal Comune?
Il ricorrente riferiva di aver presentato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune una istanza di accesso civico. Il Comune non rispondeva alla richiesta. Con prima ordinanza il TAR rilevava la possibile inammissibilità del ricorso poiché il ricorrente aveva proceduto a notificare lo stesso solo al Comune e non anche, distintamente, al Responsabile anticorruzione dell’ente, già correttamente indicato quale destinatario della richiesta di accesso civico, ma non intimato. In sede di esame nel merito, il TAR ribadiva che ancorché l’istanza di accesso civico fosse stata giustamente inviata al Responsabile anticorruzione, il ricorso era stato notificato al solo Comune, soggetto diverso dal Responsabile anticorruzione, dal momento che il RPCT non era un Dirigente, ma il Segretario Generale del Comune, in quanto tale incardinato presso il Ministero dell’Interno. In altre parole il ricorso avrebbe dovuto essere notificato “distintamente” al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Ricorso senza previa istanza di riesame al Responsabile anticorruzione?
Nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro venti giorni. Qualora necessario il responsabile anticorruzione provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere dell’Autorità e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni. Avverso la decisione, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Nel caso specifico di regioni ed enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se necessario, il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso fino alla ricezione del parere dell’Authority e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni. Nel caso di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può a sua volta presentare richiesta di riesame e presentare ricorso al difensore civico. Ebbene, a ben vedere tali procedure di tutela amministrativa nascono dall'esigenza di garantire al cittadino una risposta trasparente e argomentata, per mezzo di uno mezzo (interno) veloce ed economico. Corollario è che la descritta, speciale procedura presuppone che l’interessato per poter legittimamente ricorrere in sede giurisdizionale abbia previamente formulato (infruttuoso) ricorso amministrativo di riesame interno al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
18 ottobre 2019
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: