Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Il pareggio di bilancio
Servizi Comunali Pareggio di bilancioApprofondimento di Matteo Barbero
Il pareggio di bilancio
Matteo Barbero
La Corte dei Conti - Sezione di controllo per il Trentino Alto Adige/Südtirol – sede di Trento – con la recente delibera n. 52/2019/QMIG (nel file allegato) ha rimesso al Presidente della Corte una questione di massima che potrebbe portare al parziale ripristino del pareggio di bilancio.
Per comprendere il tema del contendere, occorre ricordare che tale vincolo di finanza pubblica è stato introdotto e disciplinato dalla legge 243/2012, in attuazione dell’art. 81 Cost. (come modificato dalla riforma del 2012), imponendo a regioni, città metropolitane, province e comuni il conseguimento di un saldo pari o superiore a zero fra entrate e spese finali. Fra le voci rilevanti ai fini del conseguimento dell’equilibrio, non rientravano né l’avanzo di amministrazione né le accensioni di prestiti (oltre alle relative quote di rimborso capitale).
Sul punto, è però intervenuta la Corte costituzionale con una serie di sentenze (a partire dalla n. 247/2017) che di fatto hanno smantellato l’architettura del pareggio, censurando le limitazioni imposte dalla legge 243 all’utilizzo dell’avanzo. Nulla, invece, è stato detto da parte dei giudici costituzionali rispetto al debito.
Dopo alcune iniziali oscillazioni, il legislatore (con la legge 145/2018) ha cancellato del tutto il meccanismo del pareggio, stabilendo che gli enti si considerano in equilibrio sulla base dei soli saldi previsti dal D. lgs. 118/2011, come certificati dai prospetti allegati al rendiconto della gestione. In tal modo, è stata riconosciuta piena rilevanza anche al debito, oltre che all’avanzo, andando oltre il giudicato costituzionale.
Il problema è che la legge 243 è una legge “rinforzata”, come tale non modificabile dalla legge 145. Da qui, il dubbio dei giudici contabili trentini, che hanno posto il seguente quesito: ““se il comma 821 della legge 145/2018 abbia abrogato il comma 1 dell’art. 9 della legge 243/2012 e se, oltre ad aver ridefinito il parametro dell’equilibrio di bilancio in senso difforme da quanto disposto dall’art. 9, c. 1 e c. 1-bis, della legge 243/2012, abbia prodotto effetti anche sulle condizioni per il ricorso all’indebitamento da parte di Regioni ed Enti locali disciplinate, in particolare, dall’art. 10, comma 3, della medesima legge 243/2012”.
La palla passa ora alla Sezione delle Autonomie, che potrebbe a questo punto operare una sorta di restaurazione, imponendo il raggiungimento del pareggio fra entrate e spese finali al lordo dell’applicazione dell’avanzo ma al netto del ricorso al debito. Il che aprirebbe scenari piuttosto complessi, visto che molte amministrazioni si sono considerate libere su entrambi i fronti, confortate anche dal recente dm 1° agosto 2019 (undicesimo correttivo ai principi contabili) che ha blindato i nuovi saldi inserendo le componenti legate ad accantonamenti e vincoli.
La figura seguente mostra la struttura degli equilibri previsti dal D. Lgs. 118/2011. Come si nota, tale prospetto incorpora l’equilibrio finale in quello complessivo, per cui è evidente che, accedendo alla tesi della corte dei conti, occorrerebbe (come già in passato) reintrodurre un prospetto ad hoc per monitorare il primo.
Occorre anche ricordare che la legge 243 prevede che, in caso di squilibrio fra entrate e spese finali, l’ente debba rientrare entro il terzo esercizio successivo (art. 9, comma 2: “Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti”), analogamente a quanto prevedono i principi contabili per il disavanzo di amministrazione (che però deve essere riassorbito non oltre la chiusura della consiliatura), mentre al momento nulla è previsto per i nuovi saldi previsti dall’undicesimo correttivo.
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