Approfondimento di Enrica Daniela Lo Piccolo

Cittadinanza attiva

Servizi Comunali
di Lo Piccolo Enrica Daniela
26 Ottobre 2019

Approfondimento di Enrica Daniela Lo Piccolo                                                                       

Cittadinanza attiva

Enrica Daniela Lo Piccolo

 

1. Premessa

 

A partire dagli anni Novanta si comincia a parlare del ruolo attivo della cittadinanza, che interviene non tanto sulla “domanda politica” quanto sulle offerte di politiche “materiali”, come l’assistenza sociale e la tutela della salute “condizionando i governi con l’immediatezza di un’attività  solidale”.

Adesso i cittadini possono proporre azioni concrete per la soluzione di problemi che interessano l’intera collettività,  imponendo indirettamente alla politica un cambio di rotta. Difatti, con l’introduzione nel 2001 del principio di sussidiarietà  orizzontale, tramite la riforma del Titolo V,m parte seconda, della Costituzione, si afferma una nuova libertà  positiva di fare, che riconosce al cittadino il ruolo di “attore autonomo di solidarietà “.

Nasce e si divulga in maniera esponenziale il concetto di cittadinanza attiva, che acquista il significato di un “fare utile alla comunità  cui le istituzioni devono prestare attenzione e sostegno” attraverso l’empowerment delle iniziative civiche dal basso. Ma, come più volte detto, è lo stesso impianto costituzionale  ad avere in nuce il principio di sussidiarietà  orizzontale, all’articolo 118,  prima ancora della sua formulazione; senza mai dimenticare i principi  di solidarietà  e partecipazione (articoli 2 e 3 della Costituzione).

 

2- Cittadinanza attiva ed articolo 118 della Costituzione

 

Il principio di sussidiarietà è regolato, come anticipato in premessa,  dall'articolo 118 della Costituzione italiana e prevede che "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarità".

Tale principio implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento della loro attività. L'intervento dell'entità di livello superiore, qualora fosse necessario, deve essere temporaneo e teso a restituire l'autonomia d'azione all'entità di livello inferiore.

Il principio di sussidiarietà può quindi essere visto sotto un duplice aspetto:

  • in senso verticale: la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più vicini al cittadino e, quindi, più vicini ai bisogni del territorio;
  • in senso orizzontale: il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine.

Pertanto, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l’Amministrazione Comunale assume il dovere di sostenere e valorizzare l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, volta e diretta al perseguimento di finalità di interesse generale.

Con la riforma costituzionale del  2001, pertanto, fa ingresso nella Costituzione un’inedita formulazione della cittadinanza attiva solidale per convinta libera scelta di gente comune. Ed i cittadini vengono riconosciuti come attori autonomi di solidarietà  per lo svolgimento di attività  di interesse generale. Viene posto a carico delle autorità  pubbliche un nuovo obbligo, quello di “favorire l’autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati” delineando così un nuovo rapporto tra istituzioni e società  civile. Ai doveri di solidarietà  affermati nella prima parte del disposto costituzionale si affianca il riconoscimento dei “diritti inviolabili dell’uomo” che presuppone il progetto futuro di società  in cui vi sia il pieno sviluppo della persona. Principio contenuto nell’articolo 3 della Costituzione.

La crescente  richiesta di partecipazione dei cittadini alle decisioni e alle azioni che riguardano la cura di interessi aventi rilevanza sociale, presenti nella nostra realtà come in quella di molti altri paesi europei, ha dunque trovato la sua legittimazione nella nostra legge fondamentale.

In effetti l'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale ha un elevato potenziale di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche,  in quanto la partecipazione attiva dei cittadini alla vita collettiva può concorrere a migliorare la capacità delle istituzioni di dare risposte più efficaci ai bisogni delle persone e alle soddisfazione dei diritti sociali che la Costituzione ci riconosce e garantisce.

Da un lato, alcune amministrazioni pubbliche hanno già intrapreso iniziative volte a favorire la sussidiarietà orizzontale e dall'altro la società civile si è mossa nella stessa direzione con azioni concrete sostenute, peraltro, da una parallela attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, di ricerca e di documentazione e, più in generale, di approfondimento scientifico del fenomeno.

Sarebbe auspicabile un incremento sempre crescente da parte delle amministrazioni pubbliche e di cittadini, in forma singola o associata,  diretto a sollecitare, in armonia con le previsioni della Costituzione Italiana,  forme di collaborazione fra cittadini e Comune per lo svolgimento di attività solidaristiche promosse dal Comune stesso e per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e di ogni altra attività solidaristica e filantropica, avviati sia ad iniziativa dei cittadini, che su sollecitazione dell’amministrazione comunale stessa, dando in particolare attuazione agli artt. 32 (Cittadinanza attiva) nonché agli artt. 114 co. 2, 117 co. 6 e 118 ult. co. della Costituzione, al fine di promuovere:

- l’impegno volontario, la cittadinanza attiva e sviluppare il capitale sociale della comunità locale;

- orientare i cittadini verso un maggior impegno sociale, attraverso il coinvolgimento attivo nella vita della comunità, dedicando tempo e competenze allo svolgimento di compiti di utilità sociale;

- favorire pratiche di responsabilità e restituzione civica nelle persone che, in condizioni di temporanea difficoltà, beneficiano di servizi/sostegni pubblici.

 - sostenere servizi e progettualità dell’Amministrazione potenziando progetti di sostegno a persone in difficoltà e le reti informali a supporto degli interventi di cura.

I cittadini attivi, applicando il principio di sussidiarietà orizzontale, si prendono cura dei beni comuni. Entrambi, volontari e cittadini attivi, sono "disinteressati", in quanto entrambi esercitano una nuova forma di libertà, solidale e responsabile, che si pone come obiettivo la realizzazione non di interessi privati, per quanto assolutamente rispettabili e legittimi, bensì dell'interesse generale.

Quando la Costituzione afferma che i poteri pubblici "favoriscono le autonome iniziative dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà", essa legittima da un lato i volontari tradizionali, che da sempre svolgono attività solidaristiche e dall'altro quei soggetti che si definiscono cittadini attivi, persone responsabili e solidali che si prendono cura dei beni comuni, esercitando nei confronti di tali beni un diritto di cura fondato non sul proprio interesse, come nel caso del diritto di proprietà, bensì sull'interesse generale.

Ciò che spinge i cittadini attivi a prendersi cura dei beni comuni è la solidarietà. In sostanza, i volontari sono "disinteressati" in quanto vanno oltre i legami di sangue per prendersi cura di estranei, i cittadini attivi sono "disinteressati" in quanto vanno oltre il diritto di proprietà per prendersi cura di beni che sono di tutti.

In entrambi i casi, si tratta di un'evoluzione quanto mai positiva della specie umana, che dimostra in tal modo di saper uscire dalla ristretta cerchia familiare e dall'individualismo proprietario per aprirsi al mondo.

 

 

3 - La “cittadinanza attiva” costituisce un forza riformatrice, un altro modo di costruire la sfera pubblica

 

Il  cambiamento in atto si muove, dunque, nel solco della Costituzione ed i cittadini ne sono protagonisti. Se il sistema partitico, in profonda crisi, non sembra più offrire efficaci soluzioni ai problemi di interesse generale, la spinta rinnovatrice viene dalla cittadinanza attiva. Con la nascita della Carta costituzionale e l’introduzione di diritti sociali fondamentali si delineano quei principi che, di lì a poco, avrebbero guidato le forze sociali verso il cambiamento e l’affermarsi di un nuovo modo di essere cittadini. La Costituzione dà  infatti ai cittadini gli strumenti per agire attuando quella democrazia costituzionale intesa come “circolarità  tra pratiche del diritto e dinamiche sociali”.

Per favorire e formalizzare ciò è opportuno che i Comuni si dotino di appositi strumenti di regolamentazione dirette, appunto, a  promuovere, valorizzare e sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per il perseguimento di finalità di interesse generale.

IRegolamento rappresenta un utile e necessario strumento per attuare il principio di sussidiarietà, offrendo una cornice di riferimento a svariate occasioni in cui il Comune ed i cittadini si alleano per condividere la responsabilità di curare, mantenere e rigenerare la città; esso deve esplicitare che i servizi sono svolti esclusivamente in forma volontaria e gratuita e sono espressione del contributo concreto al benessere della collettività. Sono, quindi, finalizzati a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e dei servizi di interesse generale, con l’obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con il comune e tra i cittadini stessi.

 

In allegato uno “Schema di regolamento in materia di cittadinanza attiva”

20 ottobre 2019

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