Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Copertura finanziaria del servizio di trasporto scolastico, via libera dalla sezione delle autonomie

Servizi Comunali Trasporto scolastico
di Di Filippo Amedeo
24 Ottobre 2019

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                

Copertura finanziaria del servizio di trasporto scolastico, via libera dalla sezione delle autonomie

Amedeo Di Filippo

 

Gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio, possono dare copertura al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza. Laddove ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione dei beneficiari può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall’ente o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi di gradazione della contribuzione in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui versano gli utenti. È il principio di diritto indicato dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 25 depositata il 18 ottobre (nel file allegato).

La questione

I Comuni erano in trepidante attesa della pubblicazione in Gazzetta del decreto “salva precari”, il cui art. 3, comma 3, avrebbe messo fine al dilemma delle spese relative al servizio di trasporto scolastico. Nel ritardo di uno dei tanti “salvo intese”, gioca d’anticipo la sezione delle autonomie della Corte dei conti, dopo che la sezione Piemonte, con la deliberazione n. 46 del 6 giugno scorso, ha affermato che tale servizio deve avere una adeguata copertura finanziaria derivata dalle quote di partecipazione diretta da parte degli utenti, finalizzata ad assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio.

Com’è noto, una posizione diversa ha assunto la sezione regionale per la Puglia con la deliberazione n. 76 del 25 luglio, secondo cui i Comuni possono inserire, tra le risorse volte ad assicurare la copertura dei costi, le eventuali contribuzioni regionali e possono destinare specifiche risorse “purché reperite nel rispetto della clausola d’invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri”.

La ciambella di salvataggio del “salva precari” è formulata nel senso che “la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla”. Nei triboli del Legislatore d’urgenza, la Corte dei conti ci mette una autorevole pezza, che anticipa il D.L. e avalla quanto da noi segnalato in un precedente contributo.

Il servizio

La sezione delle autonomie è stata sollecitata dall’ANCI a chiarire la natura del servizio e la valenza della clausola di invarianza della spesa prescritta dall’art. 5 del D.Lgs. n. 63/2017. Posto che tale decreto delegato si inserisce in un contesto ordinamentale di riforme, dettato dalla Legge della “buona scuola” n. 107/2015, finalizzate principalmente ad affermare il ruolo centrale della scuola, i magistrati contabili evidenziano che tra i servizi da garantire su tutto il territorio nazionale per rendere effettivo il diritto allo studio vi sono anche i servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità, che per questo dovrebbero essere erogati in forma gratuita o con contribuzione delle famiglie, previa individuazione dei criteri di differenziazione delle tariffe.

Tali servizi però non rientrano nel concetto di “trasporto pubblico locale” di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 422/1997, che si caratterizzano per l’oggetto del trasporto, che può essere di persone e/o merci; per la fruizione generalizzata nell’ambito di un territorio di dimensione regionale o infra-regionale; per la predeterminazione degli itinerari, degli orari e delle tariffe. Né possono essere considerati “servizi pubblici a domanda individuale”, in quanto non previsti nel D.M. 31 dicembre 1983 e la sua erogazione è obbligatoria per legge.

La qualificazione che ne dà la Corte è la seguente: “servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio la cui mancata fruizione può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito”. Un servizio che pertanto deve essere assicurato sulla base del principio di sussidiarietà verticale, in conformità al quale l’erogazione del servizio spetta all’ente locale in quanto soggetto più prossimo al cittadino.

Secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 63/2017, il servizio di trasporto scolastico può essere erogato in forma gratuita oppure con contribuzione delle famiglie, previa individuazione da parte dell’ente locale dei criteri di accesso e delle eventuali fasce tariffarie in considerazione del valore dell'ISEE, ferma restando la gratuità totale qualora già prevista a legislazione vigente e ferma restando la clausola di invarianza finanziaria.

I criteri

La conclusione cui giunge la sezione delle autonomie è che da un lato la copertura dei servizi deve avvenire in equilibrio economico-finanziario ai sensi dell’art. 117 del Tuel, dall’altro la fruibilità del servizio è rilevante ai fini della concreta implementazione di misure che garantiscano il diritto allo studio tutelato dalla Costituzione, da intendersi nel senso di possibilità, per chiunque e a prescindere dalla sua situazione economica, di accedere al sistema scolastico. Diritto cui lo Stato deve far fronte atteso che l’art. 3 Cost. pone a suo carico l’onere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Il punto di equilibrio tra i due valori costituzionalmente tutelati (equilibrio di bilancio e diritto allo studio) sta secondo i giudici contabili nell’autonomia dei Comuni di dare copertura finanziaria al servizio con risorse proprie e, di conseguenza, erogare gratuitamente il servizio nei confronti delle categorie di utenti più deboli e/o disagiati, laddove sussista un rilevante e preminente interesse pubblico, e definire un piano diversificato di contribuzione delle famiglie beneficiarie.

La conclusione è in perfetta linea con quanto da noi suggerito nella lettura dell’art. 3, comma 3, del D.L. in via di approvazione che, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, offre ai Comuni la possibilità di impegnare risorse per l’abbattimento o l’azzeramento delle tariffe “in ragione delle condizioni della famiglia”, ossia in relazione alle dichiarazioni ISEE, e “sulla base di delibera motivata”, nella quale dovranno specificarsi le ragioni delle modulazioni tariffarie e i criteri utilizzati.

22 ottobre 2019

Indietro

Approfondimenti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×