Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Assistenza sociale, obbligo (e spesa) ineludibile per i Comuni
Servizi Comunali Assistenza alunni disabiliApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Assistenza sociale, obbligo (e spesa) ineludibile per i Comuni
Amedeo Di Filippo
Due pronunce (nei file allegati), la sentenza del Tar Puglia n. 1536 dell’8 ottobre e la deliberazione della sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti n. 367 del 25 settembre, giungono quasi in contemporanea a rammentare le responsabilità e gli obblighi dei Comuni in tema di assistenza scolastica e sociale. La prima obbliga il Comune ad assegnare un educatore allo studente disabile, pena il risarcimento del danno; la seconda conferma la competenza comunale al sostenimento della spesa per il collocamento dei minori e delle loro madri presso comunità terapeutiche per effetto di decreti emessi dal Tribunale dei minori.
L’assistenza agli studenti disabili
I genitori di uno studente affetto da disturbo dello spettro autistico hanno chiesto di accertare nei confronti del Comune l’obbligo di nominare un assistente specializzato ad personam per le ore di frequenza scolastica e nei confronti della ASL l’obbligo di provvedere all’attivazione di un operatore socio sanitario per l’assistenza al ragazzo. Il Tar Puglia ha accolto parzialmente il ricorso condannando il Comune ad attivare l’assistenza specialistica mediante un educatore ad esso esclusivamente dedicato e specificamente formato.
I genitori hanno però chiesto il risarcimento, domanda che il medesimo Tar ritiene fondata in quanto trattasi, a detta dei giudici, di un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c., risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, tra i quali la lesione dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Nel caso di specie, il pregiudizio non patrimoniale è riconducibile alla illegittima limitazione del diritto all’istruzione e all’integrazione nell’ambiente scolastico dello studente e alla piena realizzazione della sua personalità. Si tratta in particolare di danno esistenziale, consistente nel pregiudizio alle attività non remunerative della persona derivante dalla lesione di un diritto costituzionalmente garantito, posto che allo studente è stato impedito nei periodi di non attivazione dell’assistenza specialistica l’inserimento scolastico e l’integrazione nell’ambiente educativo.
Sussiste l’elemento soggettivo della colpa della p.a. in quanto l’omessa attivazione del sostegno deve ritenersi illegittima in quanto violativa del diritto fondamentale all’istruzione e all’inserimento scolastico garantito ai disabili dagli artt. 34 e 38 Cost. e dalla Legge n. 104/1992. Questo conduce i giudici a riconoscere il danno patito dallo studente e quantificarlo in mille euro per ogni mese di difetto dell’assistenza specialistica, per un numero di ore pari alla frequenza scolastica. Danno che viene addossato al solo Comune in quanto l’istituto scolastico e l’ASL non erano tenuti all’attivazione di tali servizi, di esclusiva competenza comunale.
La spesa per il collocamento presso comunità terapeutiche
Con la deliberazione n. 367 del 25 settembre, la sezione Lombardia della Corte dei conti risponde al quesito di un Sindaco circa la possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione, per la quota libera da vincoli, per il finanziamento delle spese relative al collocamento di minori e madri a seguito del decreto del Tribunale dei minori, in relazione all’art. 187 del Tuel che alla lett. d) del comma 2 indica le “spese correnti a carattere non permanente” tra le possibilità di utilizzo con variazione di bilancio.
La norma tende a indirizzare prioritariamente le eventuali eccedenze derivanti da una gestione virtuosa del bilancio al consolidamento del suo equilibrio (assorbimento degli eventuali squilibri infra-annuali) e allo sviluppo (investimenti). In subordine si prevede anche la possibilità che l’autonomia dell’ente si indirizzi sulla attivazione di spese correnti temporanee e sul rimborso anticipato di precedenti investimenti.
Si tratta di capire quindi la natura da assegnare alle spese relative al collocamento dei minori e la conclusione cui giungono i giudici contabili è nel senso della possibilità di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di tali spese ove la modulazione degli oneri a carico del Comune si sostanzi in concreto in “spese non permanenti”.
Gli obblighi del Comune
La sezione ricorda che l’art. 25 del R.D.L. n. 1404 del 1934 dispone che qualora un minore dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale esplica approfondite indagini sulla personalità e dispone l’affidamento del minore al servizio sociale minorile ovvero il collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico. Le relative spese sono a carico dei genitori e in mancanza gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente, ma devono essere anticipate dal Comune il quale esercita il diritto di rivalsa nei confronti della famiglia, fatta salva la sola eccezione dello stato di indigenza.
Questo comporta che l'ente è tenuto ad assicurare queste attività prioritariamente rispetto ad altre funzioni e prestazioni in base alle risorse finanziarie disponibili, in ossequio a criteri di prudente ed oculata programmazione e alla disciplina normativa sugli equilibri di bilancio. Talché le spese relative a collocamento di minori, configurabili come “spese impreviste”, hanno carattere permanente o meno a seconda della modulazione degli oneri a carico del Comune e segnatamente a seconda degli elementi che caratterizzano la fattispecie concreta, per cui spetta al Comune stesso verificare che l’applicazione annuale dell’avanzo libero si sostanzi, in particolare nei casi che si protraggono per più esercizi finanziari, nella copertura di una spesa corrispondete alla lett. d) dell’art. 187 del Tuel.
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