Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Anac : Il responsbile del servizio non può presiedere la commissione di gara
Servizi Comunali Commissione di garaApprofondimento di Enrica Daniela Lo Piccolo
Anac : Il responsbile del servizio non può presiedere la commissione di gara
E. Daniela Lo Piccolo
L’autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n.760 del 4 settembre 2019 (nel file allegato), ha precisato che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 77, comma 4, del d.lgs. 50/2016 stabilisce che i commissari non devono aver svolto, né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo, relativamente al contratto del cui affidamento hanno la responsabilità. Tale disposizione rappresenta un’evoluzione di quanto previsto dall’art. 84,comma 4, del d.lgs. 163/2006, in quanto estende al Presidente della Commissione di gara la causa di incompatibilità dello svolgimento di altra funzione o incarico tecnico o amministrativo,prima prevista solo nei confronti degli altri commissari.
Si vuol rispondere, in sostanza, all’esigenza di una rigida separazione della fase di preparazione della documentazione di gara da quella di valutazione delle offerte in essa presentate, a garanzia della neutralità del giudizio ed in coerenza con la ratio generalmente sottesa alle cause di incompatibilità dei componenti degli organi amministrativi .
In definitiva, tale divieto è destinato a prevenire il pericolo concreto di possibili effetti distorsivi prodotti dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti, dirigenti che abbiano emanato atti del procedimento di gara e così via) che siano intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale, definendo i contenuti e le regole della procedura (Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 2014, n. 2191); difatti, l’approvazione degli atti di gara non costituisce un’operazione di natura meramente formale ma, essendo un controllo preventivo di merito, implica necessariamente un’analisi degli stessi, una positiva valutazione e – attraverso la formalizzazione – una piena condivisione; pertanto, l’approvazione degli atti di gara integra proprio una “funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” il cui svolgimento è precluso ai componenti della Commissione giudicatrice.
23 ottobre 2019
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