Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Reddito di cittadinanza, dall’INPS le istruzioni per la convenzione con i CAF e il periodo di validità dell’ISEE
Servizi Comunali I.S.E.E. Lotta alla povertà e inclusione sociale Servizi alla personaApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Reddito di cittadinanza, dall’INPS le istruzioni per la convenzione con i CAF e il periodo di validità dell’ISEE
Amedeo Di Filippo
Con due Messaggi, rispettivamente il n. 3785 del 18 ottobre e il n. 3835 del 23 successivo (vedi allegati), l’INPS ha reso noto lo schema di convenzione con i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di Reddito di cittadinanza, di Pensione di cittadinanza e dei modelli COM per l’anno 2019 e ha fornito ulteriori indicazioni circa l’estensione del periodo di validità dell’ISEE corrente e l’ampliamento delle fattispecie in cui può essere richiesto, a seguito delle novità introdotte dal Decreto “crescita”.
La convenzione
Col Messaggio n. 3785 del 18 ottobre l’INPS rende nota la convenzione con i CAF per l’attività di raccolta e la trasmissione delle domande di Reddito di cittadinanza (RDC), di Pensione di cittadinanza (PDC) e dei modelli COM per l’anno 2019, il cui schema è stato adottato lo scorso 2 ottobre. Il documento, che ha validità fino al prossimo 31 dicembre, può essere sottoscritto da ogni CAF in possesso dei prescritti requisiti che abbia ricevuto dall’INPS l’atto giuridico di nomina quale Responsabile del trattamento dei dati personali e lo abbia debitamente restituito e sottoscritto per l’accettazione.
Con la convenzione l’INPS affida in via non esclusiva e a titolo oneroso ai CAF il servizio di raccolta e trasmissione della domanda di RdC e PdC e del modello RdC/PdC-Com Ridotto ed Esteso, servizi per i quali si impegnano a non richiedere corrispettivi all’utenza. Ai CAF spetta in particolare acquisire la delega del richiedente, controllarne l’identità, fornire assistenza nella compilazione delle domande, rilasciare al richiedente copia delle domande, trasmettere all’INPS le domanda con ISEE fino ad 11 mila euro, conservare la documentazione.
L’INPS a sua volta fornisce l’accesso al servizio web di acquisizione online delle domande, le specifiche tecniche per le informazioni gestite attraverso la cooperazione applicativa, la modulistica, l’informativa che ogni CAF deve rendere disponibile all’interessato, gli esiti delle domande.
Per il servizio l’INPS riconosce ai CAF 10 euro per ogni domanda e 4,10 per ogni modello COM, decurtati dell’80% in caso di trasmissione dagli 11 ai 30 giorni solari dalla data di presentazione, salvo che il ritardo non sia dovuto a comprovato malfunzionamento del sistema informatico dell’INPS. Oltre il 30° giorno di ritardo nella trasmissione non è corrisposto alcun compenso. Le risorse disponibili ammontano a 15 milioni di euro.
Il periodo di validità dell’ISEE
Col Messaggio n. 3835 del 23 ottobre l’INPS interviene sulle modifiche introdotte dall’art. 28-bis del D.L. n. 34/2019 all’art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 147/2017, estendendo il periodo di validità dell’ISEE corrente e ampliando le fattispecie in cui può essere richiesto. Tali modifiche decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modello finalizzato alla richiesta dell’ISEE corrente, ma poiché il provvedimento è entrato in vigore l’8 ottobre, la nuova disciplina si applica agli ISEE correnti presentati a partire dal 23 ottobre.
Ricorda l’Istituto pensionistico che le fattispecie per le quali è possibile richiedere l’ISEE corrente sono state ampliate a decorrere da tale ultima data:
Ricorda infine l’INPS che con decreto direttoriale n. 347 del 4 ottobre il Ministero del lavoro ha approvato i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni, che sostituiscono i precedenti a decorrere dallo stesso 23 ottobre. Tra le modifiche più rilevanti, l’integrazione della DSU per adeguarla al nuovo requisito dell’età (inferiore a 26 anni) richiesto affinché il figlio maggiorenne, non convivente con i genitori e a loro carico IRPEF, faccia parte del nucleo di questi ultimi; l’inserimento del nuovo periodo di validità della DSU e dell’ISEE corrente; l’inserimento della previsione normativa che eleva da 2.840,51 a 4.000 euro il limite per essere considerati a carico IRPEF per i figli di età non superiore a 24 anni; l’integrazione delle istruzioni per detrarre dal calcolo dell’ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali.
29 ottobre 2019
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