Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Reddito di cittadinanza, dal Ministero del lavoro le raccomandazioni per le verifiche anagrafiche
Servizi Comunali Servizi alla personaApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Reddito di cittadinanza, dal Ministero del lavoro le raccomandazioni per le verifiche anagrafiche
Amedeo Di Filippo
Il Ministero del lavoro scrive ai coordinatori e responsabili dei controlli anagrafici dei Comuni, per il tramite dei relativi Ambiti di appartenenza, per fornire indicazioni in materia di controlli anagrafici nell'ambito della Piattaforma digitale per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale (Piattaforma GePI).
Il contesto
Con nota prot. 9227 del 25 ottobre, a firma del Direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (nel file allegato), il Ministero del lavoro fornisce ulteriori indicazioni in merito alle modalità da seguire per procedere ai controlli anagrafici di competenza dei Comuni, previsti dall’art. 2, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 4/2019 ai fini del riconoscimento del Reddito di cittadinanza (Rdc).
Qui, com’è noto, è stabilito che per l’accesso alla misura il beneficiario deve aver avuto la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo. L’art. 5, comma 4, affida ai Comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno del richiedente, il cui esito va comunicato all’INPS per il tramite della Piattaforma GePI; l’art. 7, comma 15, dispone che le verifiche vengano effettuate anche attraverso l’incrocio con le informazioni dichiarate ai fini ISEE, quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra che può risultare utile.
Le modalità con cui effettuare tali verifiche sono state concordate in Conferenza Unificata lo scorso 4 luglio e riguardano i requisiti di residenza (art. 2), i requisiti di soggiorno (art. 3), la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE (art. 4), i tempi delle verifiche (art. 5).
La residenza
La nota ministeriale si sofferma sul requisito della residenza, posto che ai fini della concessione del beneficio è necessario che il soggetto sia residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
La prima indicazione è relativa al caso in cui il beneficiario non abbia maturato nel Comune di residenza il periodo necessario al raggiungimento del requisito richiesto: l’operatore dovrà attivate l’apposita modalità della Piattaforma GePI che permette di rinviare direttamente ai Comuni di precedente residenza il completamento della verifica dei requisiti. Nelle more della messa a punto della specifica funzionalità, che – si legge nel documento – è “attesa entro la fine del corrente anno”, i Comuni procedono con le consuete modalità ordinarie utilizzate per lo scambio di informazioni tra uffici anagrafici. Resta fermo che il raggiungimento dei requisiti sarà attestato dal Comune di attuale residenza del beneficiario.
Nello stesso modo occorre muoversi per appurare se il beneficiario abbia avuto residenza in modo continuativo negli ultimi due anni, contattando il Comune di provenienza e ogni altro diverso Comune presso il quale l'interessato abbia risieduto negli ultimi due anni, considerati a ritroso dal giorno di presentazione della domanda.
Le raccomandazioni
Qualora dovessero residuare ulteriori dubbi, e col fine di assicurare la corretta e completa verifica dei requisiti a cura dei responsabili dei controlli anagrafici, secondo il Ministero del lavoro questi ultimi potranno ricorrere alla convocazione dei beneficiari per l’acquisizione di chiarimenti o informazioni aggiuntive. Due le raccomandazioni:
La Piattaforma
Le ultime indicazioni sono riservate alla Piattaforma GePI, nella quale è stata inserita una nuova funzionalità con la quale i coordinatori dei controlli anagrafici valideranno la segnalazione del mancato possesso dei requisiti di residenza anche a seguito delle eventuali ulteriori verifiche. Raccomanda il Ministero che vengano validate anche le pregresse comunicazioni in merito al mancato possesso dei requisiti di residenza registrate in Piattaforma.
A quest’ultimo proposito, la nota si chiude con tre specifiche indicazioni:
2 novembre 2019
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
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