Approfondimento di Andrea Cassino

IMU e TASI unificate dal disegno di legge di bilancio dello Stato

Servizi Comunali IMU TASI
di Cassino Andrea
06 Novembre 2019

Approfondimento di Andrea Cassino                                                                                               

IMU E TASI UNIFICATE DAL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO

Andrea Cassino

 

Il testo del disegno di legge sul Bilancio dello Stato per l'anno 2020, nella versione presentata lo scorso 2 novembre 2019, contiene rilevanti novità in materia di fiscalità locale immobiliare. Tali novità, se confermate nel corso dei lavori parlamentari, modificheranno profondamente l'attuale assetto  normativo e regolamentare, già a decorrere dal prossimo anno d'imposta.

 

Dopo numerosi annunci e tentativi stroncati sul nascere, il legislatore appare finalmente deciso a sopprimere il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), prelievo entrato in vigore dall'anno 2014 e da subito apparso come un infelice doppione dell'Imposta municipale propria (IMU), già in vigore e contraddistinta dalla medesima base imponibile.

Il disegno di legge in commento abolisce la TASI e fa confluire in un unico testo la disciplina IMU attualmente vigente, con alcuni ritocchi e con un'aliquota massima che potrà arrivare, a determinate condizioni, fino all'1,14 per cento (ossia il valore massimo risultante dalla somma delle aliquote IMU e TASI attualmente applicabili). Si tenta così di realizzare un'immediata semplificazione ed unificazione delle due imposte, archiviando il più articolato progetto relativo alla cosiddetta “nuova IMU”.

In particolare, la soppressione della TASI è realizzata mediante l'abrogazione dell'evanescente Imposta unica comunale (IUC) – che è composta, appunto, dalla TASI, dall'IMU e dalla Tassa sui rifiuti (TARI) – ferma restando la disciplina di quest'ultima componente.

Così l'incipit dell'apposito articolo del disegno di legge: «A decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle norme che seguono».

 

Si fa subito presente, anche al fine di evitare inutili corse contro il tempo, che i Comuni potranno definire il nuovo assetto IMU – con l'approvazione di aliquote e regolamenti – entro il 30 giugno 2020 e che tale termine viene completamente sganciato dal termine previsto per l'approvazione del bilancio previsionale, con apposita deroga alla disciplina vigente ed al TUEL. Il testo del disegno di legge prevede infatti che «i comuni ... possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020».

 

Il presupposto dell'IMU, così come riscritta dal disegno di legge, resta il “possesso di immobili” siti nel territorio comunale, con onere tributario a carico dei rispettivi possessori. Gli immobili soggetti a tassazione restano sempre distinti dalla nota tripartizione in fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (le cui definizioni rimangono pressoché immutate, con alcuni opportuni chiarimenti).

Dal presupposto impositivo sono espressamente escluse le abitazioni principali non classificate nelle categorie catastali “di lusso” A/1, A/8 o A/9. La definizione di abitazione principale e relative pertinenze nonché l'individuazione delle fattispecie ad essa equiparate od equiparabili non subiscono modificazioni, ad eccezione dell'agevolazione per i cittadini AIRE pensionati nei Paesi di residenza, che non riappare nel nuovo testo.

La base imponibile continua ad essere costituita dal valore dell'immobile, con criteri di quantificazione che rimangono invariati.

Anche la disciplina delle esenzioni e delle riduzioni resta sostanzialmente immutata, ivi comprese le agevolazioni per il mondo agricolo, la riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato e la riduzione del 50% per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazioni principali.

 

Le nuove aliquote di base risentono invece dell'accorpamento delle aliquote TASI e si differenziano da quelle vigenti, come segue:

  • 0,50 per cento, variabile in aumento di un punto, per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, con conferma della detrazione di € 200,00;
  • 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, variabile solamente in diminuzione;
  • 0,10 per cento, fino all'anno 2021, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti “beni merce”), variabile in aumento fino allo 0,25 per cento. Dall'anno 2022 tali fabbricati diverranno tuttavia esenti;
  • 0,76 per cento per i terreni agricoli, variabile in aumento di tre punti;
  • 0,86 per cento per gli immobili del gruppo catastale D e per tutti gli altri immobili, variabile in aumento di due punti fino all'1,06 per cento.

Di particolare rilevo è la facoltà per l'Ente locale di variare in diminuzione, fino all'azzeramento, tutte le suddette aliquote, ad eccezione dell'aliquota associata agli immobili del gruppo catastale D: quest'ultima potrà infatti diminuire fino alla quota di gettito destinata esclusivamente allo Stato, che resta sempre pari allo 0,76 per cento.
Quindi, il tetto massimo di ogni aliquota applicabile rimane quello attualmente previsto dalla normativa vigente sommando IMU e TASI, quantomeno per gli anni 2020 e 2021, senza che si prefigurino perdite di gettito per gli enti impositori.
In più, è previsto che l'aliquota massima dell'1,06 per cento possa essere aumentata sino all'11,4 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille di cui al comma 677 della Legge n. 147/2013, con espressa deliberazione consiliare; ma tutto ciò solo per gli Enti che avevano applicato e confermato tale maggiorazione fino all'anno 2019, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.
 
Altra novità di rilievo è la limitazione, a decorrere dall'anno 2021, alla facoltà di diversificazione delle aliquote: queste ultime non potranno riferirsi a fattispecie diverse da quelle che saranno definite con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; inoltre, le aliquote dovranno essere contenute in un prospetto standard per tutti i Comuni, che sarà parte integrante della relativa delibera di approvazione. Ma per l'anno 2020 la “manovrabilità” delle aliquote dovrebbe restare implicitamente confermata, in virtù della potestà regolamentare comunale in ambito tributario.
 
Le scadenze di versamento restano quelle attualmente previste per l'IMU e per la TASI, con acconto od unica soluzione al 16 giugno e saldo al 16 dicembre dell'anno di riferimento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Per l'anno 2020 la prima rata sarà pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Per gli enti non commerciali rimane l'attuale meccanismo di versamento in tre rate.
 
Per quanto riguarda le modalità di versamento, è confermato l'utilizzo del modello F24 in autoliquidazione; si prevede, inoltre, la possibilità di versare mediante il sistema “PagoPa”, ma ciò sarà possibile solo a seguito di un apposito decreto ministeriale attuativo. I contribuenti potranno altresì avvalersi, sempre a seguito di un ulteriore decreto ministeriale, di un'applicazione informatica, gestita a livello centrale, utile per la quantificazione ed il versamento del tributo.
 
Si osserva, infine, che la bozza di legge di bilancio riporta il termine di presentazione della dichiarazione IMU al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Si tratta di un rapido e netto dietrofront, considerato che tale termine è stato recentemente differito, per gli anni d'imposta 2018 e successivi, al 31 dicembre dell'anno successivo (ad opera del D.L. n. 34/2019, noto come “decreto crescita”).
 
Il testo del disegno di legge è liberamente consultabile al seguente indirizzo internet: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01125303.pdf
5 novembre 2019

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