Non consentito l'affitto d'azienda per una farmacia

Tar Lazio - Roma, Sezione II bis - Sentenza 10 settembre 2019, n. 10894

Servizi Comunali Attività commerciali
di Redazione: Galli Gianluca
11 Novembre 2019

MASSIMA

Il Tar Lazio - Roma, con la sentenza n. 10894 del 10 settembre 2019, ha affermato che in base al chiaro disposto di cui all’art.11, comma 1 della Legge n.362 del 1991, titolarità e gestione della farmacia devono essere abbinate. Inoltre ha affermato che la sostituzione del farmacista, di cui all’art.11, comma 2 della Legge n.362 del 1991, non è in alcun modo assimilabile all’affitto temporaneo di azienda, trattandosi nel primo caso di ipotesi specifiche, legate a necessità della persona fisica del farmacista, in relazione alla conduzione professionale della farmacia.

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