Modifiche apportate all’art. 120 del nuovo Codice dei contratti pubblici e loro applicazione ai contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto correttivo
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Parere 3 giugno 2025, n. 3517
Risposta al quesito del dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiSi richiede il limite di durata massima (24 o 36 mesi, o altra durata) per i contratti di somministrazione (interinale) stipulabili, sussistendone i presupposti e le esigenze, da un comune con un lavoratore.
Nel contratto di somministrazione a tempo determinato valgono le disposizioni previste dal Decreto legislativo n. 81/2015 per i contratti a termine, espressamente richiamate dall’art. 52 CCNL Funzioni locali 21.5.2018. La data di inizio e la durata prevedibile della missione - che può essere prorogata con il consenso del lavoratore per iscritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore - devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.
Il periodo di lavoro svolto da dipendenti assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato (l’unico consentito nelle amministrazioni pubbliche stante il divieto di quello a tempo indeterminato ex art. 3, comma 4, DLgs. 81/2015) va computato nel calcolo dei 24 mesi previsti come limite massimo di durata di un contratto a tempo determinato.
24 mesi rappresenta, pertanto, la durata massima dei contratti di somministrazione.
11 novembre 2019 Angelo M. Savazzi
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Parere 3 giugno 2025, n. 3517
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
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