Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Corte dei conti, si allo sforamento del fondo accessorio se le risorse le mette il privato

Servizi Comunali Salario accessorio
di Di Filippo Amedeo
15 Novembre 2019

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                  

Corte dei conti, si allo sforamento del fondo accessorio se le risorse le mette il privato

Amedeo Di Filippo

 

Nel caso di matrimoni celebrati in luoghi e in orari non consueti, il servizio aggiuntivo svolto dai dipendenti comunali può essere retribuito in presenza di un regolamento che individui le prestazioni che possono essere richieste dagli utenti e se vi è copertura totale dell’importo con risorse dei privati. Lo afferma la sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte conti con la deliberazione n. 322 del 7 novembre (nel file allegato).

Il quesito

Un Comune ha chiesto delucidazioni in merito alla corretta interpretazione dell’art. 43, comma 4, della Legge n. 449/1997, che riconosce la possibilità alle amministrazioni pubbliche di individuare, tramite regolamento, le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente. Per le amministrazioni centrali gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, in misura non superiore al 30%, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti che hanno effettuato la prestazione.

Il contenuto di tale disposizione è richiamato dall’art. 119 del Tuel, secondo cui le Province e gli altri enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati. È stato inoltre ripreso dall'art. 15, comma 1, lett. d), del Ccnl 1° aprile 1999 – ribadito dall’art. 67, comma 3, lett. a), del Ccnl del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 – in base al quale gli enti possano utilizzare in sede decentrata parte delle risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 43 della Legge n. 449/1997.

Rispetto a questa possibilità, il Comune chiede se possa rientrarvi la celebrazione di matrimoni presso ristoranti o ville, in orari serali e/o festivi da parte del personale addetto allo stato civile possa essere ricondotto all’interno della fattispecie della norma sopra richiamata e se l’importo liquidato ai dipendenti interessati possa derogare al tetto fissato dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

L’incentivo

Nel parere, i magistrati della sezione Veneto evidenziano che le disposizioni citate sono le uniche a consentire l'acquisizione di nuove risorse finanziarie da destinare all'incentivazione del personale, senza gravare in alcun modo a carico dei bilanci degli enti ma sfruttando il “mercato” al pari di una azienda privata. Una possibilità che teoricamente non presenta limiti, se non fosse che, nel frattempo, l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 ha imposto il tetto 2016 all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio.

Secondo i magistrati contabili, la celebrazione dei matrimoni in luoghi e orari non abituali può essere senz’altro ricondotta alla fattispecie in esame, anzi consente di valorizzare l’acquisizione di nuove risorse finanziarie. Tutto sta a capire se il tetto dell’accessorio possa essere in qualche modo aggirato. A questo proposito, essi ragionano utilizzando i precedenti che hanno escluso dal computo delle spese gli incarichi aggiuntivi effettuati dal personale per conto di soggetti esterni e da questi finanziate ma anche quelli assistiti da trasferimenti da parte dell’Unione europea.

Le condizioni

Alla luce di questi orientamenti ritengono dunque possibile esulare dai limiti stabiliti alle risorse decentrate, ma solo qualora sussistano le seguenti condizioni:

  • le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dai contributi esterni;
  • la capienza deve essere verificata sia a preventivo che a consuntivo;
  • non possono essere erogati trattamenti accessori oltre i limiti di spesa ordinariamente previsti ove in sede di rendiconto i contributi risultino insufficienti a remunerare l’espletamento delle funzioni e le forme di incentivazione economica ad esse correlate;
  • i fondi devono mantenere l’originario vincolo di destinazione;
  • devono essere rispettate tutte le prescrizioni della normativa nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio.

A queste condizioni si aggiunge l’ulteriore requisito imposto dall’art. 43, comma 4, della Legge n. 449/1997 e dal Ccnl, ossia la presenza di un regolamento che individui con chiarezza le diverse prestazioni che possono essere richieste dagli utenti, le tariffe per ciascun servizio e la quota di remunerazione delle prestazioni rese dai dipendenti che hanno materialmente reso possibile il soddisfacimento della richiesta dell’utente.

13 novembre 2019

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