Approfondimento di Cosimo Damiano Zacà

Il reddito di cittadinanza e i controlli anagrafici

Servizi Comunali Lotta alla povertà e inclusione sociale
di Zacà Cosimo Damiano
19 Novembre 2019

Approfondimento di Cosimo Damiano Zacà                                                                                            

Il reddito di cittadinanza e i controlli anagrafici

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 25 ottobre 2019

 

Cosimo Damiano Zacà

 

La norma

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, disciplina il Reddito di cittadinanza.

Il Reddito di Cittadinanza (Rdc), come sappiamo e come ampiamente pubblicizzato, è un sostegno per le famiglie che versano in condizioni disagiate ed è finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale.

Consiste in un beneficio economico accreditato ogni mese sulla Carta RdC, una nuova carta prepagata, diversa da quella rilasciata in passato per altre misure di sostegno.

Questa misura assume, per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, la denominazione di Pensione di Cittadinanza.

 

Requisiti

Il Reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, relativamente all’argomento che stiamo trattando, dei seguenti requisiti:

  • Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo”, giusta art. 2, comma 1, lettera a, del D.L. 4/2019.

L’esistenza di tali requisiti in capo ai richiedenti, é demandato in capo agli uffici anagrafici dei Comuni (art. 5, comma 4).

 

Controllo da parte dei Comuni

I comuni sono, quindi, nelle more del passaggio in A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), i responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle presenti negli archivi anagrafici e raccolte dall’Ufficio servizi sociali e con ogni altro dato utile al fine della individuazione di omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine dell’ottenimento del beneficio.

E’ dunque compito dei Comuni verificare non solo il possesso dei requisiti ordinari (residenza e soggiorno), ma anche quelli straordinari (la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE).

Le regole sui controlli sono contenute nella nota n. 8156/2019 del Ministero del Lavoro, relativa all’accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato - Regioni.

Tale accordo attribuisce un compito non facile ai Comuni, in considerazione del basso grado di digitalizzazione dei processi e delle pratiche anagrafiche, se si pensa che i controlli dovranno essere effettuati per la maggior parte sugli archivi cartacei.

Ciascun Ente, in base a detto accordo, a partire dal mese di settembre u.s. ha il compito di passare sotto la lente d’ingrandimento, a campione, almeno il 5% del totale dei soggetti residenti nel proprio territorio che hanno richiesto ed ottenuto il reddito di cittadinanza.

La norma prescrive, inoltre, che l’attività di controllo deve essere effettuata entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio procedendo in via prioritaria all’individuazione dei periodi di residenza del beneficiario nel comune di ultima residenza, a cui è stata presentata la relativa richiesta e nello stesso termine, a trasmettere i risultati all'Inps attraverso la piattaforma digitale GEPI, appositamente creata dal Ministero (nota prot. 7250/2019), se positivi.

In assenza di continuità di residenza negli ultimi due anni, i comuni devono indicare in piattaforma:

a) la data di ultima iscrizione nei propri elenchi anagrafici e il comune di provenienza;

b) i periodi d'iscrizione nei propri elenchi, indicando per ognuno date di inizio e fine.

Le informazioni sono trasmesse dalla piattaforma digitale al comune di provenienza, il quale, nei successivi 20 giorni, procede a inserire le stesse informazioni relative al proprio territorio. L’adempimento si ripete, in presenza di altri comuni di provenienza fino a perfezionare il requisito (cioè i due anni di residenza).

Qualora fosse oggettivamente impossibile fare i controlli necessari ed il Comune non riuscisse a verificare il possesso del requisito minimo di residenza (10 anni in totale, 2 continuativi), gli uffici provvederanno a convocare il diretto interessato, per accertare eventuali periodi di residenza all’estero che compromettono l’accesso al reddito di cittadinanza. In tal caso il termine dei controlli è esteso a 45 giorni.

Allo stesso modo si procederà per il controllo dei requisiti di soggiorno.

Nei casi in cui vengano rilevate dichiarazioni mendaci nella composizione del nucleo familiare e di conseguenza accertato l’illegittimo godimento del sussidio da parte dei richiedenti, i comuni, (ma anche gli altri Enti interessati al procedimento, l’INPS, l’Agenzia delle entrate, i Centri per l’Impiego, ecc., per quanto di loro competenza), sono tenuti a trasmettere, entro dieci giorni dall’accertamento, all’autorità giudiziaria la relativa documentazione per gli adempimenti di competenza.

 

La nota ministeriale del 25 ottobre 2019

In questa recente nota il Ministero fornisce ulteriori indicazioni ai Comuni in merito alle modalità da seguire per procedere ai controlli anagrafici.

Viene precisato che qualora il beneficiario non abbia maturato nel Comune di residenza il periodo necessario al raggiungimento dei requisiti richiesti, nella Piattaforma GePI sarà attivata una funzionalità che permetterà di rinviare direttamente ai Comuni di precedente residenza il completamento della verifica dei requisiti.

Nelle more della messa a punto della specifica funzionalità sulla Piattaforma GePI, attesa entro la fine del corrente anno, precisa la nota del Ministero, i Comuni sono invitati a procedere con verifiche “fuori sistema”, nelle modalità ordinarie utilizzate per lo scambio di informazioni tra uffici anagrafici.

Il raggiungimento dei requisiti sarà attestato, una volta ottenute le informazioni necessarie, dal Comune di attuale residenza del beneficiario.

Allo stato attuale, ricorda la nota, la Piattaforma GePI per tutti i soggetti residenti nel Comune (compresi i beneficiari della pensione di cittadinanza e i beneficiari convocati dai Centri per l'impiego) consente di segnalare l'esito delle verifiche riferito al possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza;

2) residenza in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo;

3) residenza in Italia per almeno dieci anni anche non consecutivi.

Il Ministero spiega, poi, che è stata introdotta sulla Piattaforma GePI una nuova funzionalità con la quale i coordinatori dei controlli anagrafici valideranno la segnalazione del mancato possesso dei requisiti di residenza, indicato in Piattaforma dal responsabile del servizio anagrafico, anche a seguito di eventuali ulteriori verifiche.

Il mancato possesso dei requisiti, validato dal coordinatore di detti controlli, consentirà all’INPS di adottare il provvedimento di decadenza del beneficio.

 

La nota ANCI

Gli onerosi adempimenti a carico dei Comuni, soprattutto su quelli di “ultima residenza”, la mancata piena operatività della piattaforma e il mancato supporto dei meccanismi informatici hanno “provocato” l’intervento dell’ANCI che, con una nota indirizzata al Direttore generale per la lotta alla povertà del Ministero, ha espresso tutte le sue preoccupazioni ed ha chiesto un incontro per individuare soluzioni ed indicazioni per superare le criticità operative segnalate, “nell’ottica di completa attuazione della misura”.

14 novembre 2019                            

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